Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19413 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19413 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nata a Cacak (Serbia) il 21/09/1972
avverso la sentenza emessa il 7 gennaio 2025 daila Corte d’appello di Milano
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta da! Consigliere NOME COGNOME udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto C—
NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso. ;eheraie
RILEVATO IN FATTO
1.Con la sentenza Impugnata. la Corte di appello GLYPH dlc iarato la sussistenza delle condizioni per l’accoghmento della domanda di estrad: -L.one o Kutie.sic Strahinja presentata dai Governo della Repubblica di Serbia per i di 3i -cianizzazione criminale finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e riciclaggio di denaro com in Serbia ed altri Stati dai 2019 al 2 agosto 2K2.
2.NOME COGNOME ricorre per .:assazlei -ie O.?.ducencio tre motivi di ricorso di seguito riassunti nei termini stretta; -oe:2′:e necessari per la motivazione.
2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 6 CEDU in quanto risulta dagli atti che il Tribunale serbo sta procedendo in contumacia nonostante lo stato di detenzione all’estero dell’estradanda.
2.2. Violazione della presunzione di innocenza e degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU in quanto a seguito delle informazioni fornite, il Presidente del Collegio giudicante ha sostanzialmente formulato un giudizio di colpevolezza della ricorrente.
2.3. Violazione degli artt. 1, 2 e 3 dell’Accordo di estradizione tra l’Italia e Repubblica della Serbia in cui si prevede un limite edittale non inferiore nel massimo a quattro anni per la concessione dell’estradizione, limite che non sussiste nel caso in esame atteso che per il reato di riciclaggio l’ordinamento giuridico serbo prevede una pena non superiore a tre anni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo di ricorso, oltre a non essere stato dedotto dinanzi alla Corte di appello, è manifestamente infondato in quanto l’estradizione processuale richiesta dalla Serbia risponde proprio alla finalità di assicurare, tra l’altro, la presenza dell’imputato a processo, superando la condizione di contumacia.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. Risulta, infatti, dall’ordinanza impugnata che le informazioni cui si riferisce la doglianza sono quelle necessarie ai fini del vaglio rimesso all’autorità richiesta dell’estradizione in tema di gravità indiziaria,pe cui deve escludersi che le stesse abbiano in qualche modo compromesso la garanzia della presunzione di innocenza del ricorrente.
Il terzo motivo è manifestamente infondato. Nella fattispecie in esame, come correttamente affermato dall’ordinanza impugnata, trovano applicazione !a Convegione europea di estradizione del 1957 e l’accordo GLYPH tra l’Italia e la Serbia del 9 febbraio 2017,1 teso a facilitare l’applicazione della citata Convenzione. In particolare, tale accordo prevede il limitedittale non inferiore nel massimo a quattro anni all’art. 2, par. 1, con riferimento all’estradizione dei cittadini italiani. Ne consegue, pertanto, che si tratta d una disposizione non applicabile al ricorrente che non risulta possedere anche la cittadinanza italiana.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che io stesso abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186
del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda
alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 28 febbraio 2025.