Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40957 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40957 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Kosovo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricors
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiara sussistenti le condizioni per l’estradizione di NOME COGNOME richiesta Repubblica di Albania in relazione al mandato di cattura nazionale emesso co sentenza del 10.2.2022 dal Tribunale del Distretto Giudiziario di Kukes in relazi al reato di cui all’art. 290/3 del Codice penale albanese per violazione delle di circolazione stradale alla quale era conseguito il decesso di una persona il ferimento grave di altre, commesso in data 7.1.2022 nel tunnel di Kalimash, direzione di Tirana.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensor dell’estradando che deduce con unico motivo manifesta illogicità della motivazion in relazione alla assenza in capo all’estradando di responsabilità in ordine al s stradale e disparità di trattamento in ordine alla misura cautelare disposta A.G. albanese. Quanto al primo aspetto, essendo assente l’influenza di sosta alcoliche o stupefacenti in capo al ricorrente, non risultano gravi indizi a car ricorrente tenuto conto del solo accertamento peritale che attribuisc responsabilità al ricorrente in quanto sin dai primi accertamenti fondati sulle registrazioni risulta che la sua autovettura è stata colpita nella parte po dalla autovettura guidata dal NOME COGNOME a bordo della quale vi era la vi deceduta ed essendo state coinvolte altre persone. Quanto a secondo aspetto, il sinistro fosse avvenuto nel territorio nazionale – con pacifica correspons dei due conducenti ricavabile dagli atti – il giudice italiano non avrebbe app la misura cautelare in carcere, non emergendo – oltretutto – pericolo di fug ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La questione riguardante il profilo indiziario è inammissibile.
2.1. Quanto alla gravità indiziaria – trattandosi di estradizione processu non esecutiva come invece osservato dai requirente -, è assente la corre valutazione da parte della sentenza impugnata che si è limitata a rileva allegazione dei documenti di rito ex art. 12 Convenzione Parigi e, in particolare del provvedimento di cattura, della descrizione dei fatti attribuiti al consegna delle disposizioni di legge applicabili.
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2.2. In materia di gravi indizi si è consolidato l’orientamento secondo il in tema di estradizione processuale, l’autorità giudiziaria italiana, anche qua convenzione applicabile non prevede la valutazione da parte dello Stato richie dei gravi indizi di colpevolezza, non può limitarsi a un controllo meramente forma della documentazione allegata, ma deve compiere, ai sensi dell’art.705 cod. pr pen., una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti pro l’esistenza di elementi a carico dell’estradando, nella prospettiva del si processuale dello Stato richiedente (Sez. 6, n. 8063 del 21/02/2019 Rv. 275088 v. anche analogo principio in tema d’estradizione processuale richiesta, sulla della convenzione europea del 13 dicembre 1957 Sez. 6, n. 8609 del 22/01/2010,COGNOME, Rv. 246173).
2.3. Tuttavia la questione afferente al profilo indiziario non solo non è sollevata – come è dato rilevare dalla sentenza – dal ricorrente dinanzi alla dì appello, ma non poteva essere sollevata nei termini valutativi proposti maggior ragione, può essere dedotto in sede di legittimità il mancato accoglimen di argomentazioni difensive secondo la inammissibile prospettiva di merito.
Quanto alla pretesa disparità di trattamento si tratta di deduzi inammissibile in quanto volta a censurare il provvedimento cautelare emesso dall autorità albanese.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equ determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all’art. 2 disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 dìsp. a cod. proc. pen.
Così deciso il 12/09/2023.