Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30318 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30318 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nata in Moldavia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2024 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona RAGIONE_SOCIALE Sostituta Procuratrice generale, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore RAGIONE_SOCIALE ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda di estradizione di
NOME COGNOME, trasmessa dal Ministero RAGIONE_SOCIALE giustizia RAGIONE_SOCIALE Repubblica di Moldova in esecuzione del mandato internazionale di arresto emesso il 15 settembre 2022 dal Tribunale di Comrat, per il delitto di truffa commesso tra giugno 2018 e aprile 2019 ai danni di NOME COGNOME.
A seguito RAGIONE_SOCIALE convalida del suo arresto, avvenuto 1’8 ottobre 2022, la Corte di merito ha applicato a NOME la misura cautelare RAGIONE_SOCIALE custodia in carcere, poi sostituita con quella attuale dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Avverso la sentenza indicata propone ricorso NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, con un unico motivo che viene ulteriormente sotto articolato secondo la partizione di seguito specificata.
2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rischio che l’estradanda possa subire «conseguenze di eccezionale gravità per la sua persona» ai sensi dell’art. 705, comma 2-bis cod. proc. pen., così come rappresentato sia dalla difesa RAGIONE_SOCIALE ricorrente che nell’audizione di quest’ultima dinnanzi alla Corte distrettuale, avvenuta il 10 ottobre 2022 e ribadita il 31 gennaio 2023.
Si tratta di un pericolo concreto in ragione delle minacce di morte, nei confronti suoi e RAGIONE_SOCIALE famiglia, subìte da parte di NOME COGNOME, presunta persona offesa del delitto per il quale è richiesta l’estradizione, condannato a otto anni per il delitto di truffa ed ora latitante.
2.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione nella parte in cui la Corte distrettuale, nonostante avesse rinviato il procedimento più volte, si è limitata ad acquisire documentazione sulla situazione carceraria e non sulla regolarità dell’iter processuale, arrestandosi ad un controllo formale ed incompleto circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e la legittimità de provvedimento cautelare, così violando l’art. 5 CEDU.
2.3. Con il terzo motivo censura il mancato doveroso approfondimento dell’attuale situazione del sistema carcerario moldavo, dovendosi dubitare del contenuto dell’informativa trasmessa dal Ministero RAGIONE_SOCIALE giustizia RAGIONE_SOCIALE Repubblica moldava alla luce del rapporto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, pubblicato il 13 settembre 2023, relativo anche all’istituto penitenziario n. 13 di Chisinau, anche in considerazione RAGIONE_SOCIALE situazione familiare dell’estradanda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato per le ragioni di seguito indicate.
2. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la condizione ostativa all’estradizione si realizza soltanto qualora gli atti persecutori o discriminatori siano direttamente o indirettamente riferibili all Stato richiedente, cioè ad una scelta normativa o di fatto di tale Stato. Risultano pertanto irrilevanti, ai fini dell’applicazione dell’art. 705, comma 2, lett. c) bis cod. proc. pen., quegli atti che potrebbero essere posti in essere ad opera di persone o in ambiti estranei agli apparati istituzionali, realizzati per finalità ritorsione personale, rispetto ai quali l’ordinamento dello Stato richiedente preveda comunque la possibilità di attivare una tutela legale. In tali ipotesi, pertanto, meno che non emerga nella complessiva azione dello Stato richiedente una colpevole inerzia nel proteggere il soggetto da eventuali ritorsioni private ovvero, addirittura, una qualche cooperazione nell’agevolare qualsiasi forma di vendetta circostanze, queste, dalla ricorrente neanche prospettate – non si potrà invocare la tutela in questa sede richiesta (Sez. 6, n. 6815 del 9/01/2020, COGNOME; Sez. 6, n. 29910 del 12/06/2019, COGNOME, Rv. 276465, non massimata sul punto).
3. Il secondo motivo è inammissibile per genericità.
Costituisce consolidato indirizzo esegetico di questa Corte quello secondo il quale in presenza di una Convenzione, come quella europea di estradizione che non prevede l’autonoma valutazione del compendio indiziario nell’ipotesi di estradizione processuale, quale è quella in esame, l’autorità giudiziaria italiana è, comunque, tenuta ad accertare che nella domanda estradizionale siano indicate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva de sistema processuale di quello Stato, che l’ estradando abbia commesso il reato oggetto RAGIONE_SOCIALE domanda (Sez. 6, n. 18492 del 26/02/2020, COGNOME, Rv. 279308; Sez. 6, n. 40552 del 25/09/2019, Trandate, Rv. 277560 e, con specifico riferimento alla Moldavia, Sez. 6, n. 8636 del 30/01/2024, NOME, Rv. 286074).
Di tali principi il provvedimento impugnato ha fatto puntuale applicazione evidenziando, con motivazione congrua e priva di vizi di manifesta illogicità, basata sulla completa disamina degli elementi trasmessi dal Paese richiedente a corredo RAGIONE_SOCIALE domanda estradizionale, come l’autorità giudiziaria moldava avesse valutato i gravi indizi di colpevolezza circa la responsabilità di NOME COGNOME, in concorso con il marito, per il delitto di truffa ai danni di NOME COGNOME l’ammontare di una cifra rilevante.
Peraltro, la Corte di appello di Perugia ha dato puntualmente conto dei numerosi provvedimenti emessi dal Procuratore moldavo, depositati dalla difesa
RAGIONE_SOCIALE COGNOME, in relazione alle denunce e alle archiviazioni, con relative opposizioni non accolte, riguardanti l’estradanda e la persona offesa, dando atto come, benchè apparentemente antitetici rispetto a quelli allegati alla domanda estradizionale, fossero tutti antecedenti alla misura cautelare oggetto del processo e tali da essere superati dalle indagini successive (v. pagg. 3 e 4 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
Alla luce di detti elementi, rimasti non contestati, e del costituire quella i esame un’estradizione processuale, deve ritenersi manifestamente infondata, oltre che generica, la censura in ordine alla mancata valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, non assumendo rilievo, ai fini in esame, la condanna per truffa RAGIONE_SOCIALE presunta persona offesa, che potrà essere, se del caso, valutata nelle sue implicazioni di merito – in questa Sede evidentemente non apprezzabili – dinanzi alle competenti Autorità dello Stato richiedente.
4. L’ultimo motivo di ricorso è infondato.
Al riguardo, le doglianze difensive si basano sul mero richiamo al rapporto pubblicato il 13 settembre 2023 dal RAGIONE_SOCIALE, successivo alla visita del dicembre del 2022, avvenuta anche presso l’istituto penitenziario n. 13 di Chisinau.
Le informazioni valorizzate dalla Corte distrettuale ai fini RAGIONE_SOCIALE presente decisione sono del 10 marzo 2023, successive dunque a tale visita, e danno conto dell’attuale situazione del carcere in cui la ricorrente sarà detenuta in transito, per 15 giorni, rappresentando, in particolare, la recente ristrutturazione dei suoi servizi essenziali (servizi sanitari, mobilia, impianti idrici ed elettrici riscaldamento), con celle dotate di finestre e superficie minima di 4 m 2 , con almeno un’ora al giorno di attività all’aperto e fruizione di servizi igienici separa dalle celle, garanzia RAGIONE_SOCIALE sicurezza da rischi di violenze o sopraffazioni.
Le medesime condizioni vengono rappresentate riguardo al penitenziario di Rusca, specializzato nella detenzione di detenute madri con bambini, ove l’estradanda sarà dopo poco trasferita.
Si tratta di rassicurazioni che escludono la sussistenza di ostacoli alla consegna ex art. 705, comma 2, cod. proc. pen., in quanto fondate su informazioni attuali e individualizzate in relazione alla situazione riguardante la persona interessata alla procedura di consegna (Sez. 6, n. 22818 del 23/07/2020, COGNOME, Rv. 279567), per quel che attiene sia all’adeguatezza delle strutture penitenziarie, sia al concreto trattamento che sarà riservato all’estradanda con riferimento alle condizioni detentive di entrambi gli istituti di destinazione, ove peraltro la predett si troverà in custodia preventiva per complessivi 30 giorni.
A fronte di notizie ufficiali ed individualizzate, istituzionalmente acquisite dall Corte di appello, le deduzioni difensive sono generiche in quanto si limitano ad
ipotizzare un mero dubbio circa la loro veridicità, adducendo informazioni antecedenti a quelle acquisite, e prive di qualsiasi confronto con gli elementi di fatto riportati dalla sentenza impugnata, che dà specificamente atto (pag. 5) degli spazi e delle condizioni garantite alla ricorrente in entrambi i penitenziari (sul punto, con riferimento specifico alla Repubblica Moldava e al carcere n. 13 di Chisinau, si veda Sez. F, n. 32430 del 1/09/2022, Plasciuc, non mass.).
A ciò deve aggiungersi che, a seguito del rapporto del 13 settembre 2023 del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, il Governo moldovo ha presentato una dettagliata relazione, in data 3 novembre 2023, pubblicata sul sito del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in cui ha esposto le informazioni sulle misure concretamente assunte per dare attuazione a tutte le Raccomandazioni formulate.
In particolare, sono stati indicati i provvedimenti legislativi e ministeria adottati per ridurre il sovraffollamento degli istituti penitenziari e migliorarne condizioni, tra i quali si segnalano, a titolo esemplificativo, in questa Sede: i disegno legislativo per l’applicazione di pene alternative alla detenzione; gli esiti RAGIONE_SOCIALE legge sull’amnistia all’ottobre del 2023; il programma del Ministero RAGIONE_SOCIALE giustizia sull’eliminazione delle gerarchie informali tra i detenuti; l’approvazione, il 29 dicembre 2022, del regolamento sull’organizzazione dell’assistenza medica di detenuti negli istituti penitenziari.
Con specifico riferimento al carcere n. 13 di Chisinau si è dato atto che: a) si è provveduto alla sua riprogettazione, i cui requisiti sono stati presentati il febbraio 2023, con riduzione RAGIONE_SOCIALE capienza totale anche rispetto al blocco B destinato alle donne e alle persone vulnerabili; b) il 29 settembre 2023 la sezione anti-RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Procura generale è intervenuta presso quella di Chisinau per svolgere indagini su casi di abuso e non risultano più segnalate violenze nei confronti dei detenuti da parte del personale; c) sono stati avviati corsi di formazione degli operatori con approvazione di un codice etico; d) sono state eseguite le riparazioni in circa 188 celle ed altre concrete attività volte a miglioramento dei servizi e delle strutture; e) sono state adottate dalla direzione dell’istituto penitenziario misure per ampliare il programma di attività fuori dalle celle, intensificando le attività lavorative e di risocializzazione, e tutti i minore sono stati trasferiti in altro istituto.
5. Sulla base delle su esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. proc. pen.
Così deciso il 13 giugno 2024
La Consigliera estensora
Il Presidente