Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1088 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1088 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Novara il 18/07/1992
avverso la sentenza emessa il 05/06/2024 dalla Corte di appello di Torino;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa NOME COGNOME che ha chiesto che il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino ha disposto la consegna a fini estradizionali all autorità Giudiziaria della Svizzera del cittadino polacco COGNOME NOME destinatari: di un mandato di arresto per i reati di truffa tentata o consumata, limitatamente ai fatt commessi il 7.2.2023 ai danni di COGNOME, il 6.3.2023 ai danni di Sala, il 30.3 2023 ai danni di Lurate, il 30.4.2023 ai danni di COGNOME e il 16.5.2023, ai danni di COGNOME.
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato articolando due motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge quanto al giudizio di “p -obabile colpevolezza”.
Vi è una premessa in cui si sottolinea come la sentenza sarebbe viziata nellE parte in cui è stato escluso che il ricorrente abbia uno stabile radicamento in Italia; la Cort avrebbe erroneamente valorizzato la circostanza per cui sarebbe stato eletto domicilio in una abitazione abusivamente occupata e si assume invece – facendo riferimento alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio e alla documentazione prodotta- che il ricorrente avrebbe sempre vissuto nella città di Novara dove, dopo aver frequE ntato le scuole dell’obbligo, avrebbe iniziato una convivenza con la cittadina italiana COGNOME NOME da cui sono nati tre figli e il quarto sarebbe di imminente arrivo.
Dunque, si aggiunge, la circostanza che il nucleo familiare occupi attualmente in modo abusivo un alloggio sarebbe non decisiva.
Venendo al giudizio prognostico di colpevolezza, si assume che la richiesta di estradizione avrebbe avuto originariamente ad oggetto quarantasette episodi ii truffa, senza, tuttavia, nessuna indicazione delle date e dei luoghi in cui i fatti sarebtero sta commessi detti fatti, delle fonti di prova e senza la indicazione di elementi specific dimostrativi della colpevolezza.
I fatti di truffa in esame, commessi secondo lo schema del c.d. falso nip)te (un soggetto contatta telefonicamente una persona anziana, finge di esserne i nipote, assume di avere urgente bisogno di denaro, convince la vittima a raccogliere l denaro – ovvero preziosi – e a consegnarli ad un sedicente amico che, eterodiretto, si reca sotto l’abitazione della stessa persona offesa per prendere in consegna il denaro o i preziosi).
Rispetto ai quarantasette episodi originariamente contestati la consegna sarebbe stata disposta solo per cinque fatti, in relazione ai quali, si argomenta, gli elementi carico sarebbero costituiti, per quattro episodi, dalle dichiarazioni di Giunta COGNOME e, per il quinto fatto, da quelle di COGNOME COGNOME, anch’essi compartecipi arrestati.
Il primo, dopo aver reso dichiarazioni confessorie, avrebbe chiamato in correità il ricorrente e tale COGNOME NOME; in particolare, secondo il dichiarante, le truffe sz rebber state organizzate da COGNOME NOME, ed egli avrebbe dovuto ricevuto il provento dalle persone offese e, su indicazione dello stesso COGNOME NOME, si sarebbe dovutp recare a Novara a consegnare il profitto all’odierno ricorrente, poi riconosciuto in foto.
In tale contesto assume il difensore che: a) le dichiarazioni in questione non sarebbero state confermate dal soggetto arrestato con lo stesso COGNOME COGNOME – e non sarebbero sufficientemente circostanziate quanto, ad esempio, alla indicazione dei luoghi a Novara in cui il profitto fu consegnato al ricorrente, E I mezzo da questi utilizzato per incontrare COGNOME, alle circostanze comprovanti l’affettiv conoscenza con il ricorrente che, peraltro, non sarebbe legato da vincoli di parentela con COGNOME NOME; b) i contatti telefonici tra COGNOME e i due COGNOME sarebbero hvvenuti alle ore 18.47 e 18,48 in un medesimo giorno e comunque non il 6 aprile 2023, luando, cioè, COGNOME fu arrestato; detta circostanza, si aggiunge, non sarebbe stata n alcun
modo evidenziata e non ci sarebbe prova che i contatti si sarebbero verificati nei giorni in cui sarebbero state commesse le truffe.
Dunque, la chiamata in correità non sarebbe riscontrata.
Quanto al quinto episodio, la chiamata in correità di Zonek Sebastian non sarebbe sorretta da nessuna capacità dimostrativa, essendosi il dichiarante limitato ad affermare di essere stato assoldato dal ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge; si sostiene che, SE condo la Corte di appello, vi sarebbe la giurisdizione dello Stato per essersi perfezic nata sul territorio italiano almeno una parte della condotta, e, in particolare, una parte del ideazione e del contributo ideologico strumentale alla realizzazione delle :ruffe e, tuttavia, il rifiuto facoltativo alla estradizione, previsto dall’art. 7 della Con re europea di estradizione, non sarebbe di competenza dell’Autorità Giurisdizionale ma del Ministro.
Sostiene invece il ricorrente, da una parte, che almeno in relazione alle quati ro truffe oggetto delle dichiarazioni di Giunta ì fatti sarebbero riconducibili al reato di ricc Razio e quindi ad un reato commesso interamente in Italia, con conseguente giur sdizione esclusiva italiana, e, dall’altra, che l’assunto giuridico di cui si è appena detto- cioè il potere di rifiuto sarebbe di competenza solo del Ministro – sarebbe errato, atteso che nella specie sarebbe applicabile in via estensiva l’art. 18 bis comma 1 lett a) I i . 69 del 2005 anche in tema di estradizione.
In particolare, si sostiene che: a) sarebbe irragionevole consentire alla COGNOME di appello di rifiutare la consegna in tema di mandato di arresto, cioè in un contesto dove è maggiore la fiducia tra stati e non anche per lo stesso motivo in tema di estrE dizione; b) la diversa disciplina non potrebbe essere spiegata con l’assenza in tema di mandato di arresto del potere discrezionale del Ministro; c) la tendenza del legis atore valorizzare la sussistenza della giurisdizione italiana sarebbe stata confermati con la legge n. 88 del 2019 con cui l’Italia si è riservata di non concedere l’estradizione qualora l’azione penale o la pena siano prescritte secondo la legge italiana e su s sista la giurisdizione italiana
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, deve ribadirsi, alla luce di un costante insegnamento di questa Suprema Corte, che, in tema di estradizione processuale, anche qu3ndo la convenzione applicabile non prevede la valutazione da parte dello Stato italiano c ei gravi indizi di colpevolezza, l’Autorità giudiziaria italiana non può limitarsi ad un contro meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere una sommaria
delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l’esistenza di dement carico dell’estradando, nella prospettiva, tuttavia, del sistema processuale dello Stato richiedente; ciò al fine di accertare se dalla documentazione trasmessa, unitariente alla richiesta di estradizione, risultino in effetti evocate le ragioni per le quali l’autorit Stato richiedente ha ritenuto la fondatezza dell’ipotesi accusatoria (Sez. 6, n. 43170 del 17/07/2014, COGNOME, Rv. 260042; Sez. 6, n. 43245 del 26/09/2013, Inchingalo Ode, Rv. 257460).
Dunque, non è condivisibile l’assunto difensivo secondo cui la valutazi :me delle dichiarazioni accusatorie rese nel presente procedimento, poste alla base del mandato di arresto, debbano essere valutate secondo i criteri previsti dall’ordinamento interno dall’art. 192 cod. proc. pen.; le censure difensive relative al contenuto specifico dell dichiarazioni accusatorie devono essere dedotte nella prospettiva dello Stato richiedente.
Per ciò che invece attiene alla verifica che deve essere compiuta in questa sede, dalla motivazione dell’impugnata decisione emerge chiaramente il resoconto dello attività d’indagine svolte nello Stato richiedente.
La Corte, quanto a quattro degli episodi contestati, ha fatto riferimento alle dichiarazioni con cui NOME COGNOME ha descritto i fatti, i singoli comportamenti tenuti da soggetti coinvolti, lo specifico ruolo avuto dal ricorrente, al quale COGNOME consegnava a Novara, secondo le istruzioni ricevute, la refurtiva.
Si tratta di dichiarazioni, ha spiegato correttamente la Corte di appello iche i, !,u1 piano investigativo, sono state comunque riscontrate dall’esame dei tabulati in uso al o stesso Giunta e dai contatti tra lo stesso Giunta e i due Lakatosz.
Non diversamente, quanto al quinto episodio contestato, la Corte ha chiaritc come il quadro indiziario sia costituito dalle dichiarazioni accusatorie rese da COGNOME bastian, autore della tentata truffa ai danni di COGNOME, che pure ha coinvolto i due La <atosz.
Si tratta di dichiarazioni che, se lette in questa fase nel contesto unitario 4gì:g12$ fat per cui si procede e fermap restando il diritto del consegnando di difendersi "prc vendo", rendono evidente come la Corte di appello abbia correttamente assolto all'obbligò di verifica cui era tenuta.
Ne deriva l'infondatezza del motivo di ricorso.
3. Non diversamente, è infondato il secondo motivo di ricorso.
Prescindendo da quanto stabilito dalla diversa, in questo caso non applicabile, disciplina sul M.A.E. (dal ricorrente erroneamente evocata) – deve :ibadirsi l'affermazione del principio secondo cui la commissione di un reato nel territorio italiano non è d'ostacolo all'estradizione, quale procedura di consegna fondata sulla Conv3nzione europea del 1957, giacché ai sensi dell'art. 7 è previsto solo il rifiuto facoltativo, rientra nelle attribuzioni non dell'Autorità Giudiziaria, bensì del Ministro della C NOME
(Sez. 6, n. 9119 del 25/1/2012, COGNOME, Rv. 252040; Sez. 6, n. 24474 del 2/4/20( 9, COGNOME, Rv. 244359; Sez. 6, n. 3281 del 27/9/1995, Celik, 203309).
Deve peraltro soggiungersi che, in tema di estradizione processuale per l'estero, la condizione ostativa della pendenza di un procedimento penale sussiste solD se nei confronti dell'estradando, per lo stesso fatto, è stata esercitata l'azione penale ovvero è stata emessa un'ordinanza applicativa della custodia cautelare (da ultimo, v. E ez. E, n. 26290 del 28/05/2013, Paredes COGNOME, Rv. 256565): evenienze procedimentE li, quelle or ora indicate, che in relazione al caso in esame non sono emerse, né sono state specificamente comprovate, per i fatti oggetto della richiesta di estradizione (t -a tante, Sez.6, n. 48097 del 12/09/2018, COGNOME, Rv. 274203; cSez. 6, n. 2E290 del 28/05/2013, COGNOME COGNOME, Rv. 256565; Sez. 6, n. 38850 del 18/09/200, Rukaj, Rv. 241262; Sez. 6, n. 727 del 18/10/2006, dep. 2007, Miah, Rv. 235549).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento de le spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. ccd. proc. pen.,
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024
Il Con GLYPH estensore
Il Presidente