Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28462 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 28462 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA (CUI 00ZRO2X)
avverso la sentenza del 04/03/2024 della Corte di Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale NOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 4 marzo 2024, ha espresso decisione favorevole alla estradizione del cittadino albanese NOME, alias NOME, NOME, NOME, limitatamente al reato di costituzione e organizzazione di un gruppo criminale strutturato di cui agli artt. 28 e 333/a codice penale albanese, dal luglio 2015 al settembre 2019, con sospensione dell’esecuzione della consegna a soddisfatta giustizia italiana, poiché l’estradando è sottoposto a misura cautelare in forza di ordinanze emesse dal giudice per le indagini preliminari di Milano e dal giudice per le indagini preliminari di Cremona per reati di importazione e cessione di sostanze stupefacenti commessi tra il 2015 e il 2019. La Corte di appello ha dato atto che l’estradando, detenuto agli arresti domiciliari, si trova ristretto dal 20 novembre 2023 in forza del titolo cautelare
estradizionale e che l’estradizione è stata richiesta, per ragioni processuali, con mandato del 23 gennaio 2023 emesso dal Procuratore Speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata di Tirana.
Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia cumulativi vizi di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di costituzione e organizzazione di un gruppo criminale strutturato, ai sensi degli artt. 28 e 333/a codice penale albanese. Sostiene che erroneamente la Corte territoriale ha sovrapposto alla valutazione dei gravi indizi la mera individuazione della sede dell’associazione in Albania, conclusione smentita dal contenuto delle informative in atti nei procedimenti italiani e dalle quali si evince che lo stupefacente veniva importato dall’Olanda o dalla Spagna, provenienza, del resto, confermata nei capi di imputazione ascritti all’estradando: da qui anche la incompetenza dell’autorità giudiziaria albanese.
Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, la cui disciplina continua ad applicarsi per effetto della proroga da ultimo disposta dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023 n. 75.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
2.La Corte territoriale ha esaminato i titoli custodiali emessi dall’autorità giudiziaria italiana, relativi a reati in materia di stupefacenti (art. 73 d.P.R 309/1990), per verificare se vi fosse coincidenza con il reato associativo per il quale è stata chiesta l’estradizione ed ha compiutamente esaminato gli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria albanese ai fini della delibazione degli elementi necessari per l’accoglimento della richiesta di estradizione, regolata dalla Convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione, conclusa a Roma il 13 dicembre 1957 nonché dall’art. 697 cod. proc. pen.
Come noto, in tema di estradizione processuale, l’autorità giudiziaria italiana, anche qualora la convenzione applicabile non preveda la valutazione da
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parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, non può limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere, ai sensi dell’art. 705 cod. proc. pen., una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l’esistenza di elementi a carico dell’estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente (Sez. 6, n. 8063 del 21/02/2019, A., Rv. 275088).
Tale principio è stato rispettato dalla Corte di appello che ha esaminato i titoli custodiali adottati dall’autorità giudiziaria italiana per verificare che fossero stati emessi per reati diversi da quello associativo, a base della richiesta dell’autorità albanese, e, ciò accertato, non si è limitata ad una mera presa d’atto del contenuto del mandato di estradizione ma ha accertato, sulla base di conferenti elementi di fatto, la sussistenza di elementi conducenti alla esistenza di un’organizzazione, e non di una mera sede sociale, come sostiene il ricorrente, capeggiata dall’estradando e operante in Albania, e quindi la esistenza di un gruppo che si occupava delle operazioni connesse al traffico di droga, poi perfezionatesi in Italia, ma non solo, a seguito dell’importazione e cessione di ingenti partite di stupefacenti.
Le contrarie deduzioni del ricorrente – svolte sulla base del materiale giudiziario acquisito in Italia con riferimento alle modalità di commissione dei reatifine – sollecitano, evidentemente, valutazioni in fatto precluse in sede di legittimità tenuto conto che la mera commissione di più reati-fine, per i quali l’estradando si trova sottoposto effettivamente a processi penali in Italia, non costituisce univoco indicatore fattuale del reato associativo, essendo necessario che i rapporti accertati denotino forme di interazione nell’ambito di un gruppo organizzato e strutturato ai fini della commissione dei reati stessi.
Il compendio valorizzato dalla Corte di merito sulla base degli elementi acquisiti dalla squadra investigativa comune, istituita in Albania a seguito dei fatti accertati in Italia, appare, infatti, sintomatico della qualificata partecipazione del ricorrente, come costitutore e organizzatore, ad una compagine organizzata diretta a gestire il traffico internazionale di sostanze stupefacenti di varia natura e per ingenti quantitativi tra vari Paesi d’Europa nonché l’Albania e l’Italia, con il successivo avvio allo spaccio sul territorio nazionale, a nulla valendo la circostanza che il quadro indiziario rappresentato dall’autorità straniera non sia emerso nella sua completezza anche nel corso dei procedimenti penali avviati in Italia nei confronti di NOME COGNOME, che, come detto, risponde in Italia delle sole operazioni di cessione.
La Corte territoriale, a tal fine, ha individuato ulteriori elementi (la presenza di raffinerie di droga in Albania; i sequestri ivi eseguiti; le relazioni tra i presun associati desumibili dalle intercettazioni, dalle riprese audio video nelle raffinerie;
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l’ampiezza dei rapporti e la disponibilità di ingenti risorse economiche e mezzi finanziari), idonei ad integrare, nella descritta prospettiva necessaria e sufficiente ai fini estradizionali, l’esistenza di elementi a carico dell’estradando ai fini della sua sottoposizione a processo, elementi ulteriori e diversi, anche nella dimensione storico-naturalistica del fatto e non solo ai fini della qualificazione giuridica, dai reati-fine per i quali NOME COGNOME è sottoposto a processo in Italia.
Né dagli atti esaminati si evidenziano elementi per ritenere consumata l’attività associativa in Italia ovvero in Paesi diversi, nei quali la droga era pervenuta e dai quali era stata inviata in Italia.
4.Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria eseguirà gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 19 giugno 2024
La Consigliera relatrice
Il Presidente