Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33717 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33717 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 08/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in Messico il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa 1’8 luglio 2025 dalla Corte d’appello di Palermo
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udite le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello di Palermo, emessa nell’ambito della proceduta di estradizione verso il Messico, con la quale è stato convalidato l’arresto del ricorrente e gli è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere.
Deduce due motivi di ricorso, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
1.1. Con il primo motivo deduce vizi di violazione di legge (artt. 157 e ss., e 640 cod. pen. nonché art. 3, lett. f), legge n. 89 del 2015 di ratifica del trattat
di estradizione tra il governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani). Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale, una volta qualificata come truffa la condotta descritta nel mandato di arresto internazionale, ha omesso dì considerare il motivo di rifiuto obbligatorio previsto dal citato art. 3, ovvero prescrizione del reato secondo la legge dello Stato di esecuzione. Nel caso in esame, infatti, la prescrizione è ampiamente maturata trattandosi di condotta tenuta il 23/8/2015.
1.2. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge processuale e di motivazione in relazione ad un duplice profilo: i) la violazione dell’art. 27 comma 2-bis cod. proc. pen., cui deve ritenersi faccia rinvio l’art. 714, comma 2, cod. proc. pen. stante il limite massimo edittale (tre anni) previsto per il reato d truffa con conseguente impossibilità di formulare una prognosi relativa alla irrogazione di una pena detentiva superiore ai tre anni; ii) il carattere apparente della motivazione sul pericolo di fuga, desunto dal fatto che il ricorrente è giunto in Italia a bordo di un’imbarcazione partita da Valencia, dalla sua sottoposizione ad un procedimento penale per il quale la normativa messicana prevede una pena massima di undici anni di reclusione e dall’assenza di radicamento in Italia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile in quanto deduce una questione che va esaminata unitamente al merito della domanda estradizionale.
Va, infatti, considerato che, in tema di estradizione per l’estero, ai fini dell convalida dell’arresto operato d’urgenza dalla polizia giudiziaria e dell’applicazione provvisoria di misure cautelari, è sufficiente ad integrare la condizione richiesta dagli artt. 716 e 715, comma 2, la diffusione della ricerca per l’arresto provvisorio da parte dello Stato estero, con l’indicazione del provvedimento restrittivo della libertà personale emesso in relazione ad un dato titolo di reato, ed il pericolo di fuga (cfr. Sez. 6, n. 46402 del 08/10/2019, COGNOME, Rv. 277391; Sez. 6, Sentenza n. 35048 del 27/04/2005, COGNOME, Rv. 232225).
In particolare, ai fini della convalida dell’arresto, non è, dunque, necessario che dalla motivazione del provvedimento risulti la descrizione dei fatti posti a base della domanda estradizionale, ancora da inviare, ma deve ritenersi sufficiente l’indicazione del titolo del reato, unitamente all’attestazione, con riferimento a verbale di arresto, della presenza delle condizioni richieste dall’art. 715, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 10981 del 18/11/2008, dep. 2009, Leka, Rv. 242907). In applicazione dell’art. 716 cod. proc. pen., inoltre, tale misura è subordinata alla condizione dell’urgenza dell’adempimento, la quale, stante il richiamo operato all’art. 715, comma 2, cod. proc. pen., può ritenersi integrata
solo allorché sussista il rischio di fuga dell’estradando (Sez. 6, n. 3889 del 19/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251655; Sez. 6, n. 25164 del 26/02/2008, COGNOME, Rv. 239936).
La questione relativa alla prescrizione del reato cui si riferisce il mandato di arresto non è, pertanto, deducibile in tale fase della procedura, posto che, in primo luogo, manca la domanda di estradizione da cui potersi desumere eventuali periodi di sospensione della prescrizione e, in ogni caso, trattasi di questione inerente al merito della domanda estradizionale.
Il secondo motivo è complessivamente infondato.
2.1. La prima questione è manifestamente infondata.
In tema di estradizione per l’estero, non è applicabile alle misure cautelari ex art. 714 cod. proc. pen. il divieto, previsto dall’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., di disporre la misura della custodia cautelare in carcere quando il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni, trattandosi di disposizione riguardante il diritto interno (Sez. 6, n. 23632 del 17/04/2024, Pg, Rv. 286647 – 02).
2.2. La seconda questione è, invece, infondata. L’ordinanza impugnata ha, infatti, adeguatamente argomentato in ordine al pericolo di fuga del ricorrente, ponendo l’accento, in particolare, sull’assenza di radicamento nel territorio elemento, questo, non censurato dal motivato in esame – reputato altamente sintomatico, unitamente alla gravità del fatto per cui procedono le autorità messicane e alle modalità con cui il ricorrente ha raggiunto il territorio italiano, del rischio che costui possa sottrarsi alla consegna, allontanandosi dal territorio nazionale (cfr. Sez. 6, n. 26647 del 30/05/2024, Ghouri, Rv. 286755).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso 1’8 settembre 2025
Il Consialiere estensore
Il Presidente