Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 20563 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 20563 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, n. INDIRIZZO (Macedonia del Nord) DATA_NASCITA avverso la sentenza n. 17/24 della Corte di appello di Trieste del 11/01/2024
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha ritenuto sussistenti le condizioni per estradare NOME COGNOME verso la Macedonia del Nord, in accoglimento della richiesta avanzata dalle autorità di quel Paese mediante emissione di mandato di arresto internazionale n. NUMERO_DOCUMENTO del 06/07/2023 del Tribunale di NOME, in vista dell’esecuzione di tre sentenze di condanna alla pena complessiva di due anni di reclusione (tre mesi le prime due ed un anno e sei mesi la terza) COGNOME e di una misura cautelare personale, provvedimenti tutti emessi per il delitto di truffa (art. 274, commi 1, 3 e 4 del Codice penale della Repubblica di Macedonia).
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’estradando, il quale formula i seguenti motivi di censura, riprodotti in forma riassuntiva ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 705, comma 2, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen. e vizi di motivazione per insussistenza delle condizioni per concedere l’estradizione in ragione dello stato delle carceri macedoni e delle proprie condizioni di salute.
In particolare, il ricorrente lamenta la genericità e l’insufficienza dell informazioni trasmesse alla Corte di appello dalle autorità penitenziarie macedoni con riferimento alle caratteristiche ed alle effettive dimensioni delle camere di detenzione delle strutture di Struga e NOME in cui dovrebbe essere collocato.
L’estradando si duole, inoltre, della sottovalutazione dei documenti prodotti dalla difesa circa l’effettivo stato delle carceri macedoni in relazione al proprio precario stato di salute
2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 2 Convenzione europea di Parigi del 1957 e 11 Cost. per insussistenza delle condizioni di estradizione in forza delle sentenze macedoni di condanna a pena inferiore a quattro mesi di reclusione.
Il ricorrente deduce che due delle tre sentenze poste alla base della richiesta di estradizione riguardano condanne a pena inferiore a quattro mesi di reclusione, per le quali l’art. 2, par. 1 della Convenzione europea di estradizione del 1957 preclude la consegna essendo al di sotto del limite minimo ivi previsto; non avendo rinunciato al principio di specialità, si duole del fatto che la Corte di appello abbia disposto, in via facoltativa (art. 2, par. 2, Conv. cit.) la consegna anche per le condanne a pene inferiori in mancanza di una reale motivazione e di
effettive giustificazioni ed inoltre ‘senza acquisire l’impegno della Macedonia a rimetterlo in libertà dopo l’espiazione della pena relativa alla condanna ad un anno e sei mesi di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
Quanto al primo motivo di censura, la sentenza impugnata dà conto in maniera diffusa (pag. 13-16) delle condizioni in cui versano le strutture penitenziarie (KPD struttura aperta di Struga per le pene definitive e carcere di NOME per la misura cautelare) in cui verrà accolto l’estradando, sulla base delle informazioni ricevute il 7 dicembre 2023 e il 5 gennaio 2024 dalle autorità penitenziarie macedoni, evidenziando che i rapporti per contro critici allegati alle memorie difensive riguardano strutture diverse da quelle ivi indicate (per NOME in particolare concernenti l’RAGIONE_SOCIALE) e si riferiscono segmenti temporali antecedenti a quelle comunicazioni.
Ha osservato, inoltre, non irragionevolmente la Corte di appello che non può ritenersi che tali informazioni siano poco credibili, altrimenti risultando contrarie agli interessi dello Stato richiedente anche in vista di successive richieste di estradizione, che si basano sul principio di lealtà che presiede ai rapporti di collaborazione internazionale.
Osserva il Collegio che le considerazioni svolte dalla Corte territoriale risultano condivisibili e che risulterebbe, del resto, in fatto come in diritto, impossibile una valutazione più approfondita del merito della questione, anche in assenza di indicazioni di segno contrario, temporalmente più recenti, rinvenibili in fonti informative aperte (rapporti di organizzazioni non governative e di tutela dei diritti umani) o desumibili da altre fonti indicate dalla difesa.
Quanto al secondo punto, il chiaro dettato dell’art. 2, par. 2 della Convenzione europea di estradizione del 1957 (Se la domanda di estradizione contempla più fatti distinti puniti ciascuno dalle legge della Parte richiedente e della Parte richiesta con una pena o con una misura di sicurezza restrittiva della libertà, ma alcuni di essi non soddisfano le condizioni relative all’ammontare della pena, la Parte richiesta avrà la facoltà di accordare ugualmente l’estradizione per questi fatti) recepita con legge n. 300 del 30 gennaio 1963 evidenza che il limite di cui al par. 1 non è inderogabile e può essere superato a determinate condizioni, che ricorrono nel caso di specie e che sono state congruamente argomentate alla
luce della rilevata sussistenza di una stretta connessione tra i fatti di reato oggetto delle distinte pronunce.
In maniera del tutto inconferente, infine, è stata evocata la violazione del principio di specialità (art. 14, della Convenzione), che riguarda propriamente l’impossibilità per lo Stato richiedente di procedere penalmente nei confronti dell’estradando per fatti anteriori alla sua consegna diversi da quelli che hanno motivato l’estradizione, con le deroghe oltre tutto previste dalle lett. a), b) e c del par. 1.
Come, invero, anticipato, alla base della richiesta di estradizione vi sono tre sentenze definitive ed un provvedimento restrittivo cautelare personale ed il principio di specialità troverà (eventualmente) applicazione solo riguardo a fatti diversi da quelli considerati nei provvedimenti posti a base della presente richiesta e commessi prima della materiale consegna dell’estradando.
Alla dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 9 aprile 2024 Il consigliere strsore COGNOME
Il Presidente