Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 22286 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 22286 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA in Montenegro avverso la Sentenza della Corte di appello di Trieste del 9 gennaio 2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la reiezione del ricorso; sentiti i difensori del ricorrente, avvocati COGNOME e COGNOME, che hanno ribadito la fondatezza dei motivi di censura, compresi quelli aggiunti trasmessi via PEC
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha accolto la domanda di estradizione presentata dagli Stati Uniti di America con riguardo a
NOME COGNOME nei cui confronti il Tribunale per il distretto orientale di New York ha emesso un mandato di arresto per i reati di associazione a delinquere finalizzata a violare la legge antidroga Maritime Druglaw Enforcement ( MDLEA) nonché per un tentativo di trasporto illecito di cocaina, reso sempre in violazione della medesima normativa di riferimento.
2.Interpone ricorso la difesa dell’estradando e propone tra motivi di ricorso, integrati da successivi motivi aggiunti.
In particolare, con il ricorso si lamenta, violazione di legge e vizio di motivazione:
-in relazione agli artt. 24 e 11 Cost. e 6 Cedu in riferimento agli artt. 178, 702, 704 e 148 del codice di rito per la mancata concessione del rinvio chiesto alla udienza del 9 gennaio 2024. al fine di consentire alla difesa di esaminare gli atti trasmessi dall’Autorità richiedente su sollecitazione della stessa Corte triestina e pervenuti il giorno precedente- previo il necessario confronto con l’estradando, aspetto che con la decisione impugnata, in termini di manifesta illogicità, la Corte di appello ha ritenuto ovviato dal contatto intrattenuto nel periodo di tempo coincidente con la camera di consiglio tenuta in occasione della valutazione relativa alla detta richiesta di rinvio quando, di contro, tale colloquio venne reso senza la puntuale conoscenza dei documenti trasmessi, con conseguente lesione delle prerogative difensive;
-con riferimento alle argomentazioni spese nel confermare la giurisdizione dello Stato richiedente malgrado l’evidente inconsistenza dei chiarimenti offerti dall’Autorità procedente in risposta ai quesiti posti dalla Corte triestina e di fatt rimasti inevasi in ordine alla operatività, anche nel territorio degli Stati Unit dell’associazione finalizzata al narcotraffico della quale l’estradando sarebbe partecipe, nonché in relazione alla riconducibilità all’interno del relativo territori dei preparativi finalizzati al trasporto della cocaina con nave battente bandiera maltese indicati a sostegno della seconda imputazione, dando altresì precisazione delle ragioni per le quali detta imbarcazione potesse ritenersi una nave ” coperta degli Stati Uniti”;
-in ordine all’art 705 cod. proc. pen. avuto riguardo alla ritenuta sussistenza di gravi indizi attestanti la riferibilità al NOME dei fatti illeciti in questio particolare alla puntuale identificazione nel ricorrente del soggetto autore delle condotte illecite poste a fondamento della chiesta estradizione, operata dalla Autorità richiedente attraverso impronte dattiloscopiche rilevate in termini mai precisati e considerato ai~ Oie il ricorrente si è sempre difeso evidenziando una possibile omonimia, rimarcando che si era recato negli Stati Uniti l’ultima volta 12 anni prima e che occorreva comparare tali impronte con quelle emergenti dal
passaporto utilizzato in occasione di tale ultimo ingresso nel territorio dello Stato richiedente esibito dalla difesa, passaporto che ne attestava peraltro la pres in ambiti territoriali diversi da quelli di esecuzione delle dette condotte delittuose.
Con motivi aggiunti la difesa ha contrastato la decisione gravata anche in relazione alla ritenuta sussistenza delle condizioni utili all’accoglimento della estradizione malgrado
l’assenza nell’ordinamento interno degli Stati uniti di America di un meccanismo idoneo a consentire il riesame della pena dell’ergastolo prevista per le imputazioni mosse al ricorrente secondo criteri obiettivi e prestabiliti e senza valutare il concreto pericolo che l’estradando venga sottoposto ad isolamento prolungato e spersonalizzante ovvero ad altri trattamenti crudeli, disumani e degradanti;
l’assenza di elementi acquisiti che consentano di ritenere le condotte contestate al ricorrente in termini di tentativo di trasporto illecito punibili in It in linea con le connotazioni proprie del reato tentato considerate dal nostro ordinamento
l’omesso approfondimento degli elementi effettivamente attestanti la sussistenza della base ragionevole atta a sostenere la probabile riferibilità dei reati per i quali si procede all’odierno ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché riposa su censure quantomeno manifestamente infondate. L’inammissibilità del ricorso, inoltre, preclude la valutazione dei motivi aggiunti, come è noto condizionata alla ammissibilità delle censure interposte con il ricorso originario.
Con riguardo alla violazione del contraddittorio prospettata dal primo motivo, ne va rimarcata la genericità, non avendo la difesa precisato in che termini il confronto con l’estradando, non ovviato dal contatto comunque avuto nel corso della udienza, avrebbe consentito un più puntuale o comunque completo esercizio delle prerogative difensive alla luce del tenore dei chiarimenti trasmessi dall’Autorità richiedente.
E ciò tanto più si consideri per un verso la affermata – dalla stessa difesainconsistenza dei chiarimenti offerti, tutti legati al tema della giurisdizione; per altro verso la stessa superfluità degli approfondimenti evocati in tal senso alla luce della decisione assunta sul punto dalla Corte del merito, inadeguatamente contrastata dal ricorso, in ragione di quanto segue.
3.In relazione al lamentato difetto di giurisdizione, infatti, va sottolineato Che la decisione della Corte territoriale si fonda in termini di assorbente radicalità sulle indicazioni di principio offerte da questa Corte (Sez. 6, n. 30642 del 22/10/2020, Rv. 279848) in forza delle quali, in tema di estradizione processuale passiva verso gli Stati Uniti d’America, il trattato bilaterale del 13 ottobre 1983, ratificato co legge 26 maggio 1984, n. 225 e il trattato integrativo del 3 maggio 2006, risultante dall’Accordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea del 25 giugno 2003, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 16 marzo 2009, n. 25, non prevedono che l’Autorità giudiziaria italiana possa rifiutare la consegna della persona richiesta sulla base di una rinnovata verifica dell’esistenza del potere giurisdizionale spettante all’Autorità giudiziaria straniera che ha emesso il provvedimento posto in esecuzione, il cui difetto potrà essere fatto valere esclusivamente nei confronti del giudice straniero procedente, così come previsto per ogni altra problematica di natura processuale.
Tale tranciante considerazione in diritto, condivisa da! Collegio, viene apoditticamente contrastata dal ricorso senza mettere in luce ragioni di possibile erroneità della detta lettura interpretativa della disciplina di riferimento.
Da qui la aspecificità della censura mossa con il secondo motivo avuto riguardo ad uno snodo decisivo dell’argomentare speso sul tema del difetto di giurisdizione dalla Corte territoriale, tale da rendere indifferenti le ulteriori questioni prospettate su tale versante dal ricorso, travolte dalla assorbente valenza della descritta considerazione in diritto.
4.11 ricorso è parimenti aspecifico con riguardo al tema della contestata riferibilità al ricorrente dei fatti indicati a supporto della richiesta di estradizion
Conclusione, questa, contrastata dall’impugnazione con specifico riguardo al profilo della puntuale identificazione nel ricorrente del soggetto protagonista delle relative iniziative illecite oltre che in ragione della addotta inconciliabilità in f dell’assunto sotteso alla richiesta che occupa, atteso che, ad avviso della difesa, COGNOME, non si trovava negli Stati Uniti in occasione dei fatti di cui al tentativo di trasporto illecito allo stesso contestato in concorso con altri soggetti.
4.1. Va ribadito che in tema di estradizione per l’estero, secondo il regime disciplinato dal trattato bilaterale di estradizione con gli Stati Uniti d’America del 13 ottobre 1983, ai fini della verifica della “base ragionevole” per ritenere che l’estradando ha commesso il reato, prevista dall’art. X, par. 3, lett. b), del Trattato, l’Autorità giudiziaria italiana non è tenuta a valutare autonomamente la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma deve soltanto verificare che la relazione sommaria dei fatti, allegata alla domanda di estradizione, sia in concreto idonea ad evocare le ragioni per le quali, nella prospettiva del sistema processuale
dello Stato richiedente, appare probabile che l’estradando abbia commesso il reato oggetto dell’estradizione.
4.2. Ciò precisato, il motivo prospettato dal ricorso trascura integralmente ogni confronto con le motivazioni addotte dalla Corte territoriale nell’affrontare e disattendere i profili di criticità, già addotti innanzi al giudice a quo e ora pedissequamente replicati in questa sede.
In particolare, nulla si osserva:
rispetto ai molteplici elementi indicati al punto 11.2 della sentenza gravata destinati a supportare, ben oltre il parametro che informa il potere di verifica del giudice interno in caso di estradizione chiesta dagli Stati uniti, il tema della identificazione, nel COGNOME, del soggetto indagato dalla Autorità giudiziaria statunitense, verificata dalla Corte territoriale prescindendo del tutto dal profilo afferente alle impronte personali e dando piuttosto decisivo rilievo alla riferibilità al ricorrente del pin CODICE_FISCALE, ai riscontri fotografici, alla accertata disponibilità, in occasione del sequestro dei cellulari operato al momento del suo arresto, di una delle utenze acquisite, dall’Autorità richiedente nel corso delle indagini;
in relazione alla rimarcata indifferenza della presenza del ricorrente nel territorio statunitense in occasione dei tentativi legati al trasporto della cocaina con la nave battente bandiera maltese, considerato che, per quanto emerso dalle intercettazioni, il ruolo ascritto al COGNOME corrisponda a quello del soggetto che “con l’utilizzo del Pin Ecc Sky” offriva ai complici le direttive da seguire rispett alla detta iniziativa illecita, così da rendere evanescenti le censure prospettate in parte qua dalla difesa.
Da qui anche l’inammissibilità dell’ultimo motivo prospettato dal ricorso originario.
Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all’ad 616 cod, proc. pen. definite come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 5/4/2024.