Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1973 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1973 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Villa El Salvador, Lima (Perù) il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 30/10/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata; Udito l’AVV_NOTAIO del foro di Milano, difensore del ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in data 30/10/2025 la Corte di appello di Milano rigettava l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata a NOME nell’ambito di una procedura di estradizione passiva, attivata per conto dell’Autorità Giudiziaria peruviana, in esecuzione di un provvedimento di cattura in relazione ai reati di omicidio e rapina
e p. dagli artt. 108, comma 1, e 189, commi 3 e 4, del codice penale peruviano.
Avverso la predetta ordinanza, nell’interesse di NOME, è stato proposto dal suo difensore di fiducia ricorso con il quale si prospetta un unico motivo, che si riassume sinteticamente ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Si deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, anche con il presidio di controllo ex art. 275-bis cod. proc. pen., sotto il profilo dell’esigenza cautelare del pericolo di fuga. La Corte di appello avrebbe fondato la sua decisione su mere presunzioni, affermando, in particolare, che l’elemento che concretizzerebbe il pericolo di fuga del ricorrente sarebbe costituito dai numerosi episodi di cronaca, che dimostrerebbero l’inefficacia della misura cautelare invocata. La Corte avrebbe erroneamente ritenuto che le modalità con cui il ricorrente è giunto in Italia, utilizzando canali ufficiali essendo munito di valid passaporto, e la sua situazione personale sul territorio nazionale non attenuerebbero il pericolo di fuga, tanto da giustificare la sostituzione della misura cautelare.
Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti, dopo la discussione, hanno concluso come in epigrafe riportato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che, ai sensi dell’art. 719 cod. proc. pen., avverso i provvedimenti relativi alle misure cautelari adottati in relazione alla procedura di estradizione è ammesso ricorso per cassazione per il solo vizio di violazione di legge. Nell’alveo della violazione di legge rientra, tuttavia, la motivazione inesistente o meramente apparente, che – per giurisprudenza oramai sedimentata – è ravvisabile quando la decisione sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere, ovvero di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, e cioè in tutti i casi in cu ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263100 – 01; Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, COGNOME, Rv. 247682 – 01).
Ciò detto, con il ricorso si prospetta violazione di legge in relazione alla
ritenuta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, anche con il presidio del braccialetto elettronico, sotto il profilo dell’esigenza cautelare del pericolo di fuga.
In buona sostanza, non è in discussione la sussistenza dell’esigenza cautelare, quanto la decisione della Corte di appello milanese di farvi fronte esclusivamente con la misura della custodia in carcere, rigettando la richiesta di sostituzione della predetta misura con gli arresti domiciliari.
Ritiene la Corte che, pur a fronte di qualche argomento non del tutto pertinente (come quello che attiene all’inaffidabilità del dispositivo del c.d. braccialetto elettronico ad assicurare l’esigenza cautelare, “come purtroppo attestano numerosi episodi di cronaca”), tuttavia la motivazione della Corte di appello si incentra soprattutto sulla gravità dei reati per cui il COGNOME è ricercato (omicidio e rapina) e delle relative pene, oltre che sulla circostanza che egli si trovi illegalmente sul territorio nazionale, privo di permesso di soggiorno.
Questi elementi hanno indotto, coerentemente, la Corte a ritenere recessive le circostanze addotte dalla difesa, e cioè che il ricorrente risulti avere dei parenti in Italia disponibili ad accoglierlo e che svolga “in nero” attività lavorativa.
Si tratta di una motivazione per nulla apparente, come tale non censurabile in questa sede, rispetto alla quale nel ricorso si prospetta una erronea valutazione degli elementi sui quali si fonda, e, dunque, un vizio di motivazione non deducibile ai sensi dell’art. 719 cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 16 dicembre 2025
rl Consigliere este,6bte
Il Presidente