Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 226 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 226 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, n. in Moldavia 07/05/1980 avverso la sentenza n. 59/23 della Corte di appello di Brescia del 05/07/2023 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sos Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinv del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha ritenu sussistenti le condizioni per accordare l’estradizione della cittadina mol
NOME COGNOME alle autorità del suo Paese, che l’avevano richiesta sulla scorta della avvenuta emissione di un mandato di arresto da parte del Tribunale di Chisinau il 17 maggio 2019 per il reato di tratta di esseri umani, commesso in Moldavia nel 2018.
Disposti alcuni rinvii della procedura per acquisire informazioni sul trattamento carcerario cui sarebbe stata sottoposta l’estradanda, la Corte ha deciso, infine, di concedere l’estradizione a condizione che la Repubblica di Moldavia fornisca assicurazioni circa la collocazione della Tufan in una delle celle/aree che possano garantirle l’uso esclusivo dei 4 mq. indicati nella documentazione pervenuta.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa della RAGIONE_SOCIALE che deduce i seguenti motivi di doglianza.
2.1. Violazione per erronea applicazione di legge in ordine all’omessa valutazione delle ragioni che avrebbero giustificato il rifiuto dell’estradizione a sensi dello art. 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
La Corte di appello di Brescia ha espresso parere favorevole all’estradizione verso un Paese già più volte condannato, negli anni recenti, per gravi violazioni dei diritti fondamentali dei soggetti detenuti, senza nemmeno avere compiutamente acquisito informazioni in ordine ad un aspetto prioritario quale la verifica del collocamento della ricorrente nella cella e dello spazio che la stessa avrebbe a disposizione in via esclusiva.
L’apposizione della condizione circa le assicurazioni che le autorità moldave dovrebbero fornire in ordine alle modalità del trattamento penitenziario da un lato dà luogo a nullità, poiché sostituisce illegittimamente la verifica di un condizione che, invece, avrebbe dovuto rappresentare un priorità, quale il rispetto di uno dei diritti fondamentali dei soggetti detenuti e dall’altro conferma la complessiva doglianza e le perplessità manifestate dalla difesa e la sua idoneità ad integrare quella causa ostativa alla estradizione prevista dal citato art. 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
La decisione della Corte di appello non ha preso, inoltre, in considerazione che, come risultante dalle stesse informazioni trasmesse dalle aul:orità penitenziarie moldave, solo 8 delle 170 celle di detenzione’ presenti nel penitenziario n. 13 di Chisinau dove la ricorrente dovrebbe essere collocata, garantirebbero una detenzione conforme ai principi di tutela ed integrità e dignità della persona.
2.2. Violazione per erronea applicazione di legge ed omessa motivazione nel punto in cui la Corte di appello ha del tutto omesso ogni valutazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
All’udienza del 9 maggio 2023, resasi conto dell’impossibilità di effettuare una valutazione meramente documentale circa la sUSSistenza di gravi indizi di
colpevolezza , la Corte territoriale chiedeva “informazioni in ordine alle fonti di prova (testimonianze, servizi di polizia, documenti) posti alla base delle messa in stato di accusa e del Mandato di arresto preventivo emesso nei confronti di COGNOME NOME” (pag. 1 e 2 verbale, all. 4 al ricorso), ma tale documentazione non è mai pervenuta.
Dapprima la Corte di appello ha, dunque, evidenziato la necessità di conseguire tale documentazione al fine di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma dall’altro tale necessità è stata del tutto pretermessa in sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dal fascicolo processuale trasmesso ai fini del presente giudizio emerge quanto segue:
con ordinanza del 9 maggio 2023 la Corte di appello chiedeva informazioni integrative alle autorità moldave in ordine alle fonti di prova (testimonianze, servizi di polizia, documenti) poste alla base della messa in stato di accusa e del mandato di arresto preventivo emesso nei confronti della Tufan;
a tale specifica richiesta non risulta essere mai pervenuta risposta, come da verbale del 5 luglio 2023;
è, invece, pervenuta risposta da parte della competente autorità (nota prot. 9/1-10534 del 8.04.2023) alla richiesta di informazioni sulle condizioni generali delle strutture penitenziarie moldave, consistente nella relativa descrizione ed in particolare dell’istituto di detenzione n. 13 di Chisinau, il più grande e più antic del Paese, risalente al 1853 e molto limitatamente rimodernato.
Ciò posto, devesi rilevare l’evidente contraddittorietà della sentenza, che da un lato ha dato conto (anche) dell’avvenuto inoltro di notizie in ordine alle fonti di prova poste a base della richiesta di estradizione, tanto da differire la procedura all’udienza del 5 luglio 2023 (v. pag. 2 sent.) e dall’altro ha ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, smentendo la valutazione di insufficienza dante luogo a quella richiesta.
Sotto altro profilo, mette conto anche di rilevare come la Corte territoriale si sia accontentata di rassicurazioni del tutto generiche da parte delle autorità moldave in ordine all’adeguatezza delle strutture penitenziarie nazionali, pur avendo agli atti elementi di valutazione – come sopra indicati e allegati dalla
difesa – anche di carattere fotografico quanto meno di forte dubbio per rite incompatibili con l’art. 3 Conv. EDU , sia per caratteristiche strutturali che per sovraffollamento, le condizioni del penitenziario n. 13 di Chisinau in l’estradanda dovrebbe essere mantenuta in detenzione sia pure in regim provvisorio cautelare.
Si rende, pertanto, necessario un esame suppletivo di entrambi i profili, base di nuovi elementi di conoscenza, tale da determinare l’annullamento del pronuncia impugnata con rinvio alla Corte territoriale per nuovo giudizio.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezio della Corte di appello di Brescia. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
I Preside te Il consiglie e stensore Così deciso, 23 novembre 2023