Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28147 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 28147 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 12/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
R.S.
avverso la sentenza emessa 1’11 marzo 2025 dalla Corte d’appello di Perugia
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udite le richieste del AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla estradizione per l’esecuzione della misu terapeutica stazionaria e il rigetto nel resto del ricorso;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’annullamento della sentenza, richiaman ricorso, la successiva memoria e la documentazione depositata relativa al valutazione del comportamento tenuto dal ricorrente nella struttura stazionari
RILEVATO IN FATTO
1. COGNOME RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ha autorizzato la sua estradizione ver Svizzera per l’esecuzione della sentenza di condanna alla pena di anni ott reclusione per i reati di tentato omicidio, atti sessuali con minorenne, violenz
sessuale, anche tentata, violenza privata, pornografia minorile, tentato incendio, violazione della legge stupefacenti. Deduce tre motivi di ricorso di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
1.1. Violazione degli artt. 700 e 703 cod. proc. pen. Deduce il ricorrente che la richiesta di estradizione riguarda l ‘ esecuzione della condanna a pena detentiva, mentre non viene menzionata anche l ‘esecuzione del trattamento stazionario. Detto trattamento risulta, invece, dalla nota informativa del 30 dicembre 2024, trasmessa dall ‘ Ufficio Federale di giustizia elvetico, in cui si è precisato che il sistema svizzero è fondato su un sistema dualistico in cui coesistono pene e misure le quali devono essere eseguite prima della pena. Per tale ragione, poiché nei confronti del R.S. risulta disposta la misura terapeutica stazionaria, prorogata con provvedimento del 13 giugno 2024 per un ulteriore anno, era necessario che venisse formulata una nuova richiesta di estradizione. Sulla base di tale premessa si chiede l ‘ annullamento della sentenza impugnata per mancanza del titolo estradizionale, ovvero la limitazione dell ‘autorizzazione dell ‘ estradizione alla sola esecuzione della pena detentiva stante l ‘illegittimità del provvedimento di proroga del trattamento stazionario. Il motivo è stato ulteriormente illustrato nella memoria di replica alle conclusioni del AVV_NOTAIOatore AVV_NOTAIO, unitamente alla produzione di documentazione relativa alla valutazione del comportamento del ricorrente all ‘interno della struttura stazionaria.
1.2. Violazione degli artt. 698, comma 1 e 705, comma 2, cod. proc.pen. e degli artt. 3 e 5 della CEDU, nonché vizi di motivazione della sentenza in ordine al rischio per l ‘ estradando di subire pene e trattamenti inumani o degradanti quale effetto dell ‘ applicazione della legge penale svizzera. La doglianza si fonda sulla previsione del codice penale svizzero che consente di applicare la misura stazionaria ai soggetti affetti da gravi turbe psichiche la cui durata non può superare i cinque anni, che, tuttavia, possono essere prorogati su proposta dell ‘ autorità di esecuzione, per un periodo di volta in volta non superiore a cinque anni. Poiché la liberazione si fonda non solo sul buon comportamento del condannato, ma su un giudizio prognostico favorevole in ordine alla recidiva, di fatto, la pena inflitta si risolve in una condanna a vita in violazione dell ‘art. 3 CEDU. Tale assunto trova conferma, prosegue il ricorrente, negli studi da cui risulta la bassa percentuale di condannati a misura stazionaria che vengono rilasciati in via condizionale ogni anno. 8 3 0 5 W 1 5
1.3. Violazione degli artt. 598, comma 1, e 705, comma 2, cod. proc. pen. e degli artt. 3 e 3 CEDU, nonché vizio della motivazione in ordine al rischio per l ‘estradando di subire pene o trattamenti degradanti nell ‘ istituto penitenziario in cui sarà collocato. La doglianza si fonda sui chiarimenti suppletivi forniti dall ‘ Autorità Svizzera con la nota del 30 dicembre 2024 in cui si precisa che in caso
di estradizione il ricorrente sarà destinato alle strutture carcerarie cantonali senza ulteriori precisazioni in merito alla struttura in cui sarà effettivamente ristrett al regime detentivo che gli sarà riservato.
Il AVV_NOTAIOatore AVV_NOTAIO ha depositato una memoria in cui ha rilevato la parziale fondatezza del secondo e terzo motivo in relazione alla esecuzione della misura stazionaria; ciò alla luce di due sentenze della Corte EDU che hanno ritenuto sussistente la violazione dell’art. 5, par. 1, della CEDU (sentenza del 3/12/2019, I.L. c. Svizzera) e degli artt. 3 e 5, parr. 1 e 4, della CEDU (sentenza del 2012/2024, I.L. c. Svizzera n. 2) proprio con riguardo alle misure terapeutiche stazionarie. Ad avviso del AVV_NOTAIOatore AVV_NOTAIO, si riscontrano, quindi, nel caso in esame, i presupposti da cui scaturisce l’onere della Corte territoriale di richiedere informazioni integrative finalizzate a conoscere il trattamento cui sarà, in concreto, sottoposto il ricorrente nell’esecuzione della misura terapeutica stazionaria. Di contro, ha ritenuto l’infondatezza del secondo e terzo motivo con riguardo all’esecuzione della pena detentiva, in quanto non risulta accertata una sistemica, grave e attuale situazione di rischio per l’estradando, e non sono stati introdotti nel giudizio elementi che connotino di attualità e concretezza le prospettate violazioni dei diritti fondamentali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo è infondato. Dalla sentenza impugnata risulta che la richiesta di estradizione attiene alla pena detentiva di otto anni di reclusione e che, sulla base delle successive informazioni fornite dall’Ufficio Federale di giustizia svizzero, tale domanda riguarda anche la esecuzione della misura stazionaria. Come affermato anche dalla Corte territoriale, dall’analisi delle relative norme del codice penale elvetico, nonché dalla citata nota dell’Ufficio Federale elvetico, risulta che: a) il sistema sanzionatorio svizzero si fonda sul doppio binario penemisure terapeutiche stazionarie, applicabile nel caso in cui il condannato sia affetto da turbe psichiche (art. 59); b) la misura terapeutica stazionaria viene disposta contestualmente alla condanna e ciò è accaduto anche nel caso in esame in cui la Corte di Assise ha ritenuto che il ricorrente fosse affetto da una turba psichica e che vi fosse una possibilità di cura idonea ad incidere sul pericolo di recidiva attraverso l’applicazione della misura terapeutica stazionaria; c) in tal caso,
l’esecuzione della misura stazionaria avviene prima dell’esecuzione della pena detentiva e la sua durata viene detratta dalla pena inflitta.
Proprio in ragione di tale complessità del sistema sanzionatorio elvetico, la sentenza impugnata, basandosi anche sui chiarimenti offerti dallo Stato richiedente, ha legittimamente ritenuto che l’estradizione del ricorrente è stata richiesta per l’esecuzione del complessivo trattamento sanzionatorio comminato dalla sentenza di condanna, senza distinguere in base alle peculiarità modalità dl esecuzione disposte dalle autorità elvetiche in ragione delle condizioni personali del ricorrente.
3. Anche il secondo motivo è infondato.
Secondo il ricorrente la possibile protrazione a tempo indeterminato della sua sottoposizione a misura terapeutica stazionaria, per effetto delle proroghe della misura, comporta il rischio di sottoposizione ad un trattamento disumano o degradante risolvendosi in una sorta di «condanna a vita».
Tale doglianza, benché suggestiva, non merita accoglimento per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, risulta dalla documentazione inviata dall’Ufficio Federale di giustizia elvetico che: il ricorrente, una volta consegnato, sarà tradotto nelle strutture carcerarie cantonali e non nel centro per le misure di St. Johanssen dal quale è evaso; il diritto elvetico prevede una periodica valutazione, con cadenza annuale, da svolgersi d’ufficio o su istanza di parte, in merito alla sussistenza delle condizioni per la liberazione condizionale, in base allo stato di salute psichica del condannato e alla possibilità di formulare una prognosi a lui favorevole in merito alla recidiva; la misura terapeutica stazionaria può essere prorogata, alla scadenza della durata massima di cinque anni, alla luce dello stato psichico del condannato e del rischio di recidiva. Quanto alla possibile durata a vita della misura stazionaria, nella citata nota dell’Ufficio Federale si dà atto del buon comportamento tenuto dal ricorrente e dei progressi raggiunti, tanto da escludere un passaggio dalla misura stazionaria all’internamento previsto dall’art. 64 del codice elvetico.
Tenuto conto, dunque, della futura destinazione del ricorrente una volta consegnato allo Stato richiedente, e, comunque, delle periodiche revisioni previste dal diritto elvetico in merito alla permanenza delle condizioni di pericolosità del condannato affetto da turbe psichiche, ritiene il Collegio che possa escludersi il prospettato rischio di sottoposizione a trattamenti disumani o degradanti o di violazione dell’art. 5 CEDU.
Diversamente da quanto sostenuto dal AVV_NOTAIOatore AVV_NOTAIO, tali conclusioni non appaiono in contrasto con la giurisprudenza della Corte EDU che
nelle due decisioni citate nella memoria depositata ha esaminato fattispecie concrete diverse da quella in esame. In particolare, Corte EDU, 3 dicembre 2019, I.L. c. Svizzera, ha affrontato il caso del mantenimento della misura stazion una volta decorso il termine di cinque anni, nelle more del procedimento proroga, ed ha ravvisato la violazione dell’art. 5, comma 1, CEDU, per mancanz di una base legale che giustlicasse Il permanere della misura di sicurezza. N sentenza del 20/2/24, I.L. c. Svizzera, la Corte EDU ha, invece escluso la violazione dell’art. 3 CEDU, e ravvisato la violazione dell’art. 5, par. 1, CEDU, in relazione al mancato collocamento in istituto appropriato del ricorrent e dell’art. 5, par. 4, CE DU in merito a questioni procedurali.
In alcun caso, dunque, è stata ravvisata una carenza sistemica c giustifichi la richiesta di informazioni sollecitata dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
Il terzo motivo è inammissibile in quanto formulato in termini meramente esplorativi e senza alcuna allegazione di eventuali carenze sistemiche del sist carcerario elvetico.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all ‘ art. 203 disp att. cod, proc. pen.
Così deciso il 12 maggio 2025
COGNOME
Il AVV_NOTAIO estensare NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME
Dispone, a norma dell ‘art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull ‘originale del provvedimento, un ‘annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l ‘indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati ripor in sentenza.
Il Presidente