Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1167 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1167 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME (CUI 0784nzc) nato in Armenia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/11/2025 della Corte d’appello di Genova visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udite le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Genova ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione proposta dalla Repubblica dell’Ucraina nei confronti del cittadino armeno NOME COGNOME per procedere nei suoi confronti per una serie di furti, puniti dall’art. 185 del codice penale ucraino.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’estradando denunciando i seguenti motivi di annullamento.
2.1. Violazione di legge, in relazione all’art. 705, comma 2, cod. proc. pen., e vizio di motivazione quanto al rischio di subire trattamenti inumani e degradanti, poiché, alla luce del conflitto bellico in corso nessuna città ucraina può dirsi ragionevolmente in grado di proteggere i propri residenti e, quindi, nessun carcere può dirsi sicuro.
2.2 Violazione degli artt. 705, comma 2, cod. proc. pen. e 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, in quanto la protezione temporanea che il ricorrente allega di aver ottenuto in Germania fonderebbe il divieto di non refoulement stabilito dall’art. 33 di detta Convenzione di Ginevra e sarebbe, dunque, ostativa alla domanda di estradizione.
2.3. Violazione dell’art. 707 cod. proc. pen.
Il ricorrente è stato arrestato in Ucraina il 17/12/2020 e sottoposto a procedimento penale per due furti. Dopo aver presenziato, in stato di libertà, a sei udienze, ha abbandonato il Paese con la propria famiglia per sottrarsi alla guerra in corso e si è trasferito in Germania, dove risiede stabilmente con la propria famiglia. Nel frattempo l’autorità giudiziaria ucraina, nell’ambito del processo ancora in corso per furto, ha respinto l’istanza di partecipazione in videoconferenza e ha emesso mandato di arresto internazionale.
La Germania, Paese di residenza, con sentenza del Tribunale Superiore di Naumburg del 16/05/2024, ha respinto la domanda di estradizione ritenendo insussistente il pericolo di fuga. Nella prospettazione difensiva tale sentenza costituisce un giudicato che l’autorità giudiziaria italiana non poteva superare.
Infatti, i principi in tema di cooperazione giudiziaria, sanciti dall’art. 54 della Convenzione di esecuzione degli Accordi di Schengen, impongono di ritenere che alla domanda di estradizione già rifiutata da uno Stato membro non possa darsi corso, a meno che non siano intervenuti fattori nuovi, secondo il principio sancito, nell’ordinamento interno dall’art. 707 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e ha carattere assorbente.
In tema di estradizione verso l’Ucraina, il Collegio ritiene di aderire all’orientamento più recente della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la situazione cruenta del conflitto armato in atto, che si sta espandendo anche a zone fino ad ora non interessate dagli attacchi della Federazione Russa e i cui sviluppi sono, allo stato, imprevedibili, costituisce situazione ostativa all’estradizione, non
potendo essere offerta una effettiva garanzia sull’assenza di attuale pericolo per l’incolumità del soggetto da estradare (Sez. 6, n. 29416 del 16/07/2025, Rv. 288475 – 01).
L’eccezionalità dell’attuale situazione del conflitto bellico in Ucraina, come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare, costituisce “fatto notorio”, acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile (Sez. 3, n. 30720 del 18/09/2020, COGNOME, Rv. 280020; Sez. 2, n. 40350 del 13/09/2024, COGNOME), «alla luce delle più accreditate fonti istituzionali, che descrivono la situazione bellica nello Stato richiedente, conseguente all’occupazione della Federazione russa, in drammatica involuzione ed aggravamento, viste l’intensificazione e l’estensione degli attacchi missilistici, volti a colpire civili e infrastrutture, anche in regioni fino ad oggi escluse dal conflitto tanto da esserne ormai investito l’intero territorio nazionale» (Sez. 6. N. 29416, cit. che richiama la Risoluzione adotta dal Parlamento europeo il 9 luglio 2025, il Documento deliberato il 26 giugno 2025 dal Consiglio europeo (EUCO 16/25), il comunicato congiunto, emesso all’esito della Conferenza internazionale per la Ricostruzione dell’Ucraina svoltasi a Roma il 10 e 11 luglio 2025).
In questo contesto, la documentazione acquisita dallo Stato richiedente da cui emerge che il ricorrente, in caso di detenzione, «verrebbe allocato in un istituto sicuro rispetto alle zone di guerra» non è idonea a fornire idonee garanzie in ordine all’incolumità del soggetto richiesto, in quanto, in ragione dell’improvvisa estensione del conflitto, l’Ucraina non è, al momento, in grado di fornire alcun tipo di rassicurazione circa l’assenza di un attuale pericolo anche in territori diversi da quelli sino ad oggi direttamente interessati dalla guerra.
La sentenza impugnata, dunque, va annullata senza rinvio, essendo superflua, alla luce della peculiarità della situazione, l’eventuale acquisizione di nuove informazioni in merito al rispetto della vita e dell’incolumità dell’estradando, laddove consegnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata disponendo l’immediata scarcerazione di NOME se non detenuto per altra causa. manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dagli artt. 626 cod. proc. pen. e 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 30/12/2025