Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3261 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3261 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA in Albania
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 10/10/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con la sentenza in premessa indicata, la Corte di appello di Bologna ha accertato e dichiarato la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione presentata dal governo della Repubblica di Albania nei confronti di NOME COGNOME per l’esecuzione della pena detentiva definitiva di anni cinque di reclusione, inflitta con sentenza del
Tribunale di primo grado di Lehza, emessa il 14/06/2023 e divenuta irrevocabile, in relazione al reato di sussistenza per il passaggio illecito di frontiera, punit dall’articolo 298/2/3 del codice penale albanese.
COGNOME è stato tratto in arresto il 3 agosto 2025 in Italia ed è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere.
2. Ha proposto ricorso l’estradando, deducendo due motivi.
2.1. Con il primo di essi, si chiede di proporre questione di legittimità costituzionale dell’art. 705 cod. proc. pen., per contrasto con gli articoli 3 e 27, comma terzo, Cost., nella parte in cui non prevede per lo straniero residente e dimorante in Italia una riserva analoga a quella prevista e disciplinata dall’art. 18, lett. r), della legge 22 aprile 2005, n. 69, in tema di mandato di arresto europeo, ovvero la possibilità di scontare nel territorio nazionale italiano una pena definitiva per la cui espiazione è stata richiesta l’estradizione da altro Stato.
Il ricorrente ha espressamente richiesto, nel corso del procedimento, di poter scontare la pena in Italia, assumendo di essere ivi attualmente radicato, come risulta dalla documentazione versata in atti (in quanto avente dimora presso l’abitazione condotta in locazione dal fratello NOME, sita in Roma) e si duole del fatto che l’art. 705 cit. non contempli il rifiuto alla consegna ipotesi di condannato stabilmente inserito in Italia.
Ed invero, nei confronti della persona richiesta in consegna in via estradizionale da uno stato extraeuropeo, si profila un trattamento deteriore rispetto a chi risulti sottoposto al regime di consegna del mandato d’arresto europeo, conseguentemente determinandosi una disparità di trattamento per situazioni analoghe nella sostanza, del tutto priva di ragionevolezza, in violazione dell’art. 3 Cost.
Parimenti, la disciplina vigente si pone in contrasto con l’articolo 27 Cost. impedendo di fatto a colui che è richiesto in consegna da uno Stato extraeuropeo di essere sottoposto a una procedura che gli consenta di soddisfare le esigenze di risocíalízzazione cui la pena deve tendere.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza della Corte d’appello nella parte in cui ha ritenuto insussistente una causa ostativa dell’estradizione ai sensi dell’art. 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. in relazione al prospettato pericolo per la propria incolumità in caso di ritorno in Albania, dovuto alla presenza in quel paese di “bande di delinquenti che si contendono il dominio del territorio”, che avrebbero occupato la sua abitazione, lo avrebbero picchiato e minacciato di morte.
Rivoltosi alla polizia, gli era stato detto di ritirare la denuncia altrimen sarebbe stato ucciso.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha concluso nei termini riportati in epigrafe, evidenziando la non rilevanza della questione di legittimità costituzionale, perché non sussistono i requisiti del radicamento, e la assoluta indeterminatezza dei rischi cui il ricorrente sarebbe esposto in caso di consegna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.
Quanto al primo motivo, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di estradizione verso l’estero, la valutazione compiuta dalla corte d’appello concerne esclusivamente la legale possibilità della estradizione passiva, mentre rientra nell’esclusiva sfera di competenza del Ministro della Giustizia ogni valutazione in ordine all’opportunità della consegna, in presenza dello stabile radicamento dell’estradando nel territorio nazionale (Sez. 6, n. 8823 del 08/01/2020 Merkaziaj, Rv. 278616 – 02).
La pronuncia ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n.274 del 2011 e l’ordinanza della Corte cost. n.10 del 2012.
Entrambe hanno dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della disciplina codicistica laddove differenzia la posizione dell’estradando rispetto al destinatario di un mandato di arresto europeo, il quale può “beneficiare” del diverso regime previsto dall’art. 18, comma 1, lett. r), della legge n. 69 del 2005 (oggi art. 18bis stessa legge).
La Corte costituzionale ha, in particolare, segnalato che l’intervento richiesto consisterebbe nell’inserire nel complesso normativo dell’estradizione un nuovo caso di rifiuto, mutuato dalla disciplina del mandato di arresto europeo, che determinerebbe, «non più una normativa intertemporale, ma un singolare innovativo meccanismo, diverso tanto dal precedente quanto da quello “a regime”, creando un sistema “spurio” anche rispetto alla stessa norma transitoria».
La motivazione della sentenza della Consulta si è riferita essenzialmente alla disciplina transitoria, dettata dall’art. 40 della legge n. 69 del 2005, co riguardo alla posizione di un cittadino di uno Stato dell’Unione, ma va tenuto presente che l’Albania non è stato membro dell’Unione e il ricorrente non è cittadino europeo, né può venire in rilievo la disciplina transitoria della legge in tema di euromandato.
Resta, dunque, confermata la diversità dei due strumenti di cooperazione, correlata alla loro differente funzionalità e modalità operativa, tale da rendere non irragionevole la disparità di trattamento.
Tuttavia, quel che pare risolutivo osservare è che la sollecitata questione di legittimità sarebbe priva di rilevanza.
La garanzia relativa al radicamento del soggetto sul territorio dello Stato Italiano opera a condizione che il soggetto sia legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni.
Tale requisito temporale non appare neppure allegato nel caso di specie, posto che la documentazione versata in atti, per lo più inerente ad attività lavorativa svolta dall’indagato in Italia, si riferisce essenzialmente all’anno i corso. Il ricorrente si è limitato a dedurre di essere radicato all’attualità in Ita senza far riferimento ad una permanenza almeno quinquennale e senza allegare i presupposti del proprio preteso radicamento alla luce della legge n. 69 del 2005, al di là della possibilità di dimorare presso l’abitazione di un congiunto, che conduce in Italia un appartamento in locazione e di quanto emergerebbe dalla documentazione – non precisata – versata in atti.
2. Il secondo motivo è aspecifico.
La Corte ha ritenuto – con motivazione tutt’altro che apparente e dunque in questa sede non censurabile – di non ravvisare alcuna causa ostativa ai sensi dell’articolo 705 cod. proc. pen. in relazione al rischio per la propria incolumità personale prospettato da COGNOME, posto che i fatti allegati sono riconducibili ad una criminalità di tipo predatorio e legati, non ad un fatto di sangue, bensì alla proprietà contesa di un bene immobile.
Il fatto, poi, che la polizia albanese abbia indotto il ricorrente a ritirare denuncia non è di per sé sintomatico di un sistema criminale tollerato dallo Stato richiedente.
La Corte di appello ha, dunque, sinteticamente, ma congruamente, motivato, con riguardo ai dedotti rischi della c.d. “regola del kanun” – ossia ad un sistema di vendette private diffuso in Albania – che non ne ricorrono i presupposti, perché non è stato allegato alcun fatto di sangue che abbia potuto dare innesco a vendette da parte dei familiari di una vittima.
In ogni caso, non ricorrerebbe una condizione ostativa all’accoglimento della richiesta, in quanto tale situazione di rischio è riferibile a pratiche private non ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente (Sez. 6, n. 30884 del 18/09/2020, Lula, Rv. 279851 – 02).
La sentenza ha fatto buon governo di tale principio, che è stato confermato anche in epoca recente da altro arresto, secondo cui un rischio
conseguente alla vigenza della “regola del kanun” sarebbe configurabile esclusivamente nelle ipotesi in cui la situazione persecutoria o discriminatoria sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente e, in tal evenienza, sussisterebbe l’onere della parte interessata di dimostrare che le violenze che imperversano nel paese possono attingerla per «per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizio personali o sociali (Sez. 6, n. 25853 del 14/05/2024, T, Rv. 286795 – 01, in motivazione).
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma, che si ritiene equo determinare nella misura di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 27 novembre 2025
Il Consigli re estensore
Il Presidente