Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7217 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7217 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato il DATA_NASCITA in Albania (CUI CODICE_FISCALE)
avverso la sentenza del 04/12/2025 della Corte d’appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice NOME COGNOME, che ha concluso l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Milano ha accolto la richiesta di estradizione di NOME COGNOME, proveniente dall’Albania, formulata nel
tro
contesto di un procedimento gaia fornitura RAGIONE_SOCIALE condizioni e dei mezzi per la commissione di un omicidio, realizzato tra il 2020 e il 2021.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’estradando, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, deducendo, con un motivo unico, errata applicazione degli artt. 627, comma 3, 698, comma 2, cod. proc. pen. e difetto di motivazione, quanto alla verifica RAGIONE_SOCIALE condizioni di tutela dell’incolumità fisica dell’estradando
La sentenza impugnata viene da due precedenti annullamenti con rinvio ad opera della Corte di Cassazione. L’ultima sentenza (Sez. 6 del 08/01/2025, n. 3456; Sez. 2, del 09/09/2025, n. 31776) ha chiesto al Giudice di merito di verificare l’assenza di pericoli per l’incolumità dell’estradando, il quale aveva collaborato con l’autorità giudiziaria RAGIONE_SOCIALE consentendo l’arresto di cinquanta persone e che, in ragione di tale collaborazione, era stato vittima di tentativi di omicidio.
In risposta, i Giudici del provvedimento impugnato hanno richiamato una nota del Ministero della Giustizia della Repubblica di Albania che ha: comunicato il luogo di detenzione di NOME; precisato che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non gestisce dati riguardanti l’identità, i soggetti con cui il detenuto potrebbe avere conflitti o status penale di tali persone; affermato che sarebbe stata assicurata l’adozione RAGIONE_SOCIALE misure necessarie a garantire la sicurezza personale del detenuto; aggiunto che NOME, ove ammesso ad un programma di protezione, sarebbe destinatario RAGIONE_SOCIALE specifiche misure della legge nazionale RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello ha ritenuto tali comunicazioni idonee ad escludere pericoli per l’incolumità dell’estradando.
Eppure, l’affermazione per cui l’indicazione geografica dei luoghi di detenzione costituisce un’ulteriore garanzia che l’estradando sarà inserito in un procedimento chiaro e trasparente di gestione del suo status di detenuto è illogica, in quanto tale elemento risulta eccentrico rispetto al rischio di contatti o convivenze con le persone che NOME aveva contribuito a far arrestare.
Inoltre, i Giudici di merito hanno contraddetto il contenuto RAGIONE_SOCIALE informazioni riportate, evidenziando che la RAGIONE_SOCIALE non gestisce dati riguardanti l’identità, i soggetti con cui il detenuto potrebbe avere conflitti o status penale di tali persone.
La constatazione che NOME non risulta attualmente inserito in programmi di protezione,ma che tali programmi non gli sono preclusi, è poi una considerazione generale, non correlata alla posizione personale del ricorrente, alla luce non solo del contenuto RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dell’istante, ma anche e soprattutto della fase processuale in cui tali dichiarazioni sono state rese.
Nè sono state chiarite le ragioni per cui il ricorrente non è stato ammesso al regime di protezione, seppure al solo fine di verificare se si tratti di ipote meramente astratta.
In genere, il provvedimento impugnato si è limitato a considerazioni che attengono ai criteri di ordinaria gestione dei detenuti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Nella prima sentenza di annullamento (Sez. 6, n. 3456 del 08/01/2025), sulla base del tenore del provvedimento impugnato, questa Corte aveva assunto che il ricorrente avesse collaborato con la giustizia RAGIONE_SOCIALE nell’ambito di un’importante indagine sul crimine organizzato e che avesse portato, con le sue dichiarazioni, all’applicazione della misura cautelare nei confronti di cinquanta persone, alcune di particolare rilievo delinquenziale, tanto da essere stato vittima di ben quattro tentativi di omicidio e, quindi, sottoposto a regime di protezione su disposizione RAGIONE_SOCIALE Autorità RAGIONE_SOCIALE.
A partire da tali presupposti, aveva dunque ritenuto lacunosa la motivazione della sentenza impugnata, resa senza previamente avanzare specifiche richieste all’Albania sull’assunzione di eventuali misure per garantire l’incolumità personale di NOME, in rapporto alla sua condizione di collaboratore di giustizia.
Ed aveva anche precisato come sia errato equiparare le attività ritorsive che possono conseguire alla condotta collaborativa dell’estradando con l’autorità giudiziaria dello Stato richiedente per perseguire gravi delitti (Sez. 6, n. 6488 del 20/01/2015, Wnuk, Rv. 262344), con ragioni individuali e contingenze estranee a scelte istituzionali.
In altri termini, la prima sentenza di annullamento aveva da subito richiamato il principio di diritto per cui non possono integrare causa di rifiuto dell’estradizion ai sensi dell’art. 705 cod. proc. pen., i rischi dell’estradando di subire atti di priv vendetta ad opera di persone estranee agli apparati istituzionali, le quali agiscano di propria iniziativa per motivi privati, trattandosi di evenienze che, con l opportune cautele, ben possono essere prevenute.
A seguito di rinvio, la Corte d’appello dichiarava la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per l’estradizione di NOME, specificando di aver appreso dall’autorità RAGIONE_SOCIALE: che l’estradando era stato vittima di due (non quattro) tentativi di omicidio; che era stata disposta la misura custodiale in carcere nei confronti di alcuni cittadini RAGIONE_SOCIALE quali autori del primo dei due attentati subi
dall’estradando e che gli autori del successivo episodio non erano stati ancora identificati, essendo le indagini in corso; che la misura custodiale non era stata eseguita; che COGNOME mai era stato sotto protezione quale testimone o collaboratore di giustizia, né di diritto né di fatto. Precisava, inoltre, di aver appreso tale d dalle fonti ufficiali e che tale ipotesi era emersa soltanto a livello di stampa no qualificata.
A seguito di nuovo ricorso in Cassazione, questa Corte (Sez. 6, n. 31776 del 09/09/2025) annullava la sentenza dei Giudici di merito, affermando che, «anche se il NOME non è mai stato sottoposto ad un regime di protezione quale testimone o collaboratore di giustizia», «la Corte territoriale non poteva sottrarsi all’onere motivazionale impostogli dalla sentenza dell’08/01/2025 che aveva imposto di verificare l’assenza di pericoli per l’incolumità dell’estradando, sul rilievo che questo aveva comunque collaborato con la giustizia RAGIONE_SOCIALE» e specificando come il giudice del rinvio sia tenuto, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, ad uniformarsi non solo al principio di diritto, ma anche alle premesse logico-giuridiche poste a base dell’annullamento, non potendo nuovamente valutare questioni che, anche se non esaminate nel giudizio rescindente, costituiscono i presupposti della pronuncia sui quali si è formato il giudicato implicito interno (Sez. 6, n. 11641 del 20/02/2018, Ranzi, Rv. 272641).
Ribadito che non rappresentano causa di diniego legittimo della consegna i rischi di privata vendetta non riferibili a scelta normativa o di fatto dello St richiedente (in questa specifica materia, sebbene con riferimento al “kanun”, Sez. 6, n. 30884 del 18/09/2020, Lula, Rv. 279851), va precisato che la Corte d’appello di Milano si è anche attenuta, nel provvedimento qui impugnato, alle indicazioni fornite in sede di annullamento da questa Corte, sicché nessuna violazione di legge è ravvisabile, nemmeno sotto questo aspetto.
Essa ha, infatti, riferito di aver richiesto all’autorità RAGIONE_SOCIALE informazio integrative, specificatamente tese a verificare se sussistano rischi per l’estradando di subire ritorsioni, per la sua collaborazione con l’autorità giudiziaria, qua sarebbe il carcere di destinazione, e ad ottenere assicurazioni in ordine al fatto che detto carcere sia diverso da quello in cui sono detenuti coloro che il ricorrente ha consentito di individuare quali responsabili dell’associazione criminale.
Ha, inoltre, affermato’/aver ricevuto, in risposta: 1) l’indicazione dell struttura cui sarà destinato NOME; 2) la spiegazione che la RAGIONE_SOCIALE non gestisce i dati riguardanti l’identità, i soggetti con cui il detenu potrebbe avere conflitti o lo status di tali persone; 3) l’assicurazione che saranno adottate le misure necessarie alla tutela della incolumità di NOME; 4)
l’assicurazione che, ove NOME sia ammesso a un programma di protezione, opererebbero le misure previste dalla legge a tal fine.
La Corte d’appello ha, in definitiva, ricevuto rassicurazioni in ordine alla tutela della incolumità fisica dell’estradando, così come le era stato richiesto dalla sentenza rescindente.
Rispondendo alle deduzioni difensive, è il caso di puntualizzare che, a tal fine, altro non poteva esigersi dalla Corte di merito, il grado di individualizzazione che deve pretendersi nelle informazioni provenienti dall’autorità straniera trovando un ineludibile contemperamento con ovvie esigenze organizzative dello Stato richiedente, non tutte previamente definibili, rispetto alle quali il suddett grado di personalizzazione della risposta va, dunque, bilanciato.
In disparte il fatto che, in tema di estradizione per l’estero, il ricorso p cassazione avverso i provvedimenti in tema di revoca o sostituzione RAGIONE_SOCIALE misure cautelari strumentali all’estradizione è consentito per violazione di legge e non anche per vizio di motivazione (Sez. 6, n. 40298 del 20/10/2021, Georgiev, Rv. 282256), nella surrichiamata prospettiva va letto anche il passaggio della sentenza impugnata in cui si afferma che l’indicazione geografica dei luoghi di detenzione costituisce un’ulteriore garanzia che l’estradando sarà inserito in un procedimento chiaro e trasparente di gestione del suo status di detenuto.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 03/02/2026