Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45133 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45133 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato il DATA_NASCITA in Serbia avverso la sentenza in data 1e/05/2023 della Corte di appello di Roma
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18/05/2023 la Corte di appello di Roma ha ravvisato le condizioni per l’estradizione processuale di NOME COGNOME, richiesta dalla Repubblica di Serbia in relazione al mandato di cattura emesso nei confronti del predetto dal Tribunale di Mladenovac in data 02/03/2021 con riguardo al delitto di furto aggravato, risalente al 10/11/2015.
Ha proposto ricorso COGNOME tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 705 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con travisamento relativo all’assunzione di responsabilità da parte del ricorrente.
Erano stati indicati atti di polizia menzionati nel provvedimento di applicazione di misura cautelare, ma senza che alcun atto fosse stato allegato alla domanda di estradizione, non essendo stata dunque operata una verifica dell’esistenza effettiva di elementi attestanti il coinvolgimento del ricorrente, tanto più considerando che il predetto nella memoria depositata aveva negato di aver reso interrogatorio e di aver reso confessione, verbale di interrogatorio non presente agli atti.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omessa assunzione di informazioni con riguardo ai rischi per l’incolumità fisica dell’estradando nel caso di sua consegna.
Il ricorrente aveva fornito indicazioni precise in ordine al fatto omicidiario, addebitabile a quattro poliziotti serbi, di cui era stato testimone, e in ordine agli attentati subiti in seguito da lui e da persone a lui vicine, ciò che avrebbe potuto essere verificato dalle autorità serbe.
La Corte di appello si era risolta a chiedere informazioni alle autorità serbe in merito all’esistenza di un procedimento per omicidio commesso il 14/8/2017, avviato su denuncia di COGNOME, e in merito alla morte della moglie del padre del ricorrente: ma di seguito aveva affermato che non risultava alcun procedimento, quando l’autorità richiesta non aveva fornito alcun riscontro, inoltrando una nota nella quale si affermava che era impossibile risalire all’esistenza di procedimenti penali pendenti.
La Corte era incorsa in tal modo in una motivazione contraddittoria e nella violazione dell’art. 705 cod. proc. pen
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di un attuale rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti presso le carceri serbe.
La Corte ha affermato che non risultava dimostrato che la Repubblica di Serbia non abbia un sistema penitenziario e giudiziario tale da assicurare il rispetto dei diritti fondamentali. Ma ha omesso di valutare le allegazioni difensive riferite a documenti provenienti da fonti internazionali, come un rapporto Space del 2019/2020 o un rapporto del CTP del 2022, da cui era desumibile la mancanza di condizioni carcerarie idonee ad escludere trattamenti inumani e degradanti e l’esistenza di condotte violente degli agenti di polizia negli istituti, nonché
problematiche legate al sovraffollamento e a celle e servizi igienici fatiscenti e inadeguati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso risulta nel suo complesso inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto dagli atti acquisiti e in particolare dal provvedimento in base al quale è stata formulata la richiesta di estradizione risulta che è stato concretamente valutato il compendio indiziario, costituito dalla denuncia della persona offesa, da atti di polizia giudiziaria, da relazione forense sulle risultanze del sopralluogo, da verbali di sequestro, da verbali di interrogatorio di soggetti sospettati, tra i quali il ricorrente, che, come specificato, risulta aver ammesso gli addebiti.
In tal modo deve ritenersi che la documentazione prodotta con la domanda di estradizione, corrispondente a quella che in base alla disciplina dettata dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, deve essere obbligatoriamente allegata, ha consentito alla Corte territoriale di formulare un giudizio non limitato ad un controllo meramente formale, ma consistente in una delibazione dell’esistenza a carico del ricorrente di elementi idonei ad evocare nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente la fondatezza dell’ipotesi accusatoria (sul punto Sez. 6, n. 43170 del 17/07/2014, COGNOME, Rv. 260042; Sez. 6, n. 30896 del 21/05/2008, COGNOME, Rv. 240498), senza la necessità di acquisire atti ulteriori, non rilevando per contro le deduzioni difensive in ordine alla mancata produzione del verbale di interrogatorio del ricorrente, svoltosi innanzi al Pubblico ministero di Mladenovac.
3. Il secondo motivo è, del pari, manifestamente infondato.
Alle deduzioni difensive volte a prospettare un concreto rischio per l’incolumità del ricorrente, nel caso di consegna alla Repubblica di Serbia in ragione di denunce presentate dal predetto per gravi reati addebitabili a poliziotti serbi e per attentati subiti da lui e da persone a lui vicine, la Corte territoriale ha fornito una puntuale risposta, in primo luogo rilevando che la medesima prospettazione era stata posta a fondamento anche di una domanda di Protezione internazionale, che era stata tuttavia respinta dall’Autorità competente, la quale aveva sottolineato l’estrema genericità delle dichiarazioni, conclusione reputata condivisibile in relazione agli elementi acquisiti, e in secondo luogo osservando che a seguito di richiesta di informazioni in merito all’esistenza di un procedimento, l’Autorità serba aveva risposto di non essere in grado di dare indicazioni su procedimenti pendenti, ciò
che ha in concreto suffragato gli assunti della Corte in ordine alla mancanza di elementi di conferma della versione difensiva.
4. Il terzo motivo è inammissibile, perché si risolve in rilievi genericamente formulati.
Nel motivo di ricorso si fa riferimento ad un rapporto Space del 2019/2020 e ad un rapporto del CTP del 2022, riferito a controlli e visite eseguite nel 2021, elementi da cui avrebbe dovuto desumersi il ‘pericolo di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti in ragione del trattamento carcerario e delle condizioni degli istituti penitenziari serbi.
E’ stato tuttavia rilevato come la Repubblica di Serbia abbia avviato un concreto programma di miglioramento delle istituzioni giudiziarie e penitenziarie in funzione dell’auspicato ingresso nell’Unione Europea e come siano stati registrati significativi progressi, tanto che non risulta un numero di violazioni della C.E.D.U. tale da discostarsi dalla media degli altri Stati membri della Convenzione.
Deve inoltre osservarsi che nel rapporto del CTP si dà conto di tali progressi e che, per quanto è dato desumere dal ricorso, sono segnalate alcune problematiche legate a condotte violente di agenti penitenziari e a condizioni di sovraffollamento e di servizi igienici non adeguati.
Va peraltro rilevato che il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti non può essere genericamente prospettato, ma deve essere puntualmente allegato sulla base di fonti attendibili e debitamente aggiornate (sul punto Sez. 6, n. 41075 del 10/11/2021, COGNOME), mentre nel caso di specie sono state formulate deduzioni aspecifiche sulla base di elementi non idonei nell’attualità a comprovare la sussistenza e la consistenza del rischio paventato, non essendo in particolare dedotto alcunché in ordine alla prospettabilità nel caso in esame del rischio connesso a condotte violente volte a carpire confessioni ed essendo affidato a rilievi generici il riferimento a condizioni carcerarie, peraltro nel quadro di un sistema in evoluzione.
Di qui l’inammissibilità del ricorso cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesa alla causa dell’inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 10/10/2023