Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 182 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 182 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato in Ungheria il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 06/09/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata; lette le conclusioni dei difensori, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO
COGNOME, che insistono per l’accoglimento di tutti i motivi presentati.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Firenze accoglieva parzialmente la richiesta della difesa di COGNOME NOME di revoca della misura cautelare carceraria, applicata al medesimo a fini estradizionali ed in particolare sostituiva la suddetta misura con quella del divieto di espatrio.
Da quanto emerge dai provvedimenti in atti, COGNOME, cittadino ungherese e (-statunitense, era ricercato a fini estradizionali dalla Russia per il reato di —
contrabbando di merce con evasione dei diritti doganali per importo superiore a euro 10.000, commesso il 24 dicembre 2018.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione agli 714 e 716 cod. proc. pen. e 13 cod. pen., art. 2 Convenzione europea di estradizione.
La Corte di appello ha convalidato ed emesso la misura c:autelare in assenza del requisito della doppia incriminabilità, posto che il fatto sin dall’epoca in cui è stato commesso non era punito come reato, a seguito della depenalizzazione effettuata con il decreto legislativo n. 8 del 2016 (non ricorrendo le ipotesi aggravate previste dall’art. 295 T.U. doganale, in ogni caso ancorate alla soglia di punibilità di 50.000 euro di diritti evasi, prima della novella del 2020).
La verifica della doppia incriminabilità va effettuata con riferimento al momento della commissione del fatto.
2.2. Violazione di legge in relazione agli 714 e 716 cod. proc. pen. e 13 cod. pen., art. 2 Convenzione europea di estradizione.
In ogni caso, il fatto non è punito in Italia con una pena detentiva, come richiesto dalla Convenzione europea di estradizione, ma soltanto con la multa.
2.3. Violazione di legge in relazione agli 714 e 716 cod. proc. pen. e 13 cod. pen., art. 2 Convenzione europea di estradizione.
La Corte di appello ha indicato il valore della merce (al ma:ssimo pari a 24.441 euro) e non il valore dei diritti doganali evasi, che non potrà giammai essere superiore neppure alla soglia di 10.000 euro’ come invece ritenuto.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. nnodd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso solo in relazione al secondo motivo.
Anche la difesa ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha replicato alle osservazioni del Procuratore generale e ha fatto presente che in data 20 ottobre 2022 la Corte di appello ha rigettato la richiesta di estradizione, revocando ogni misura cautelare. La difesa ha chiesto in ogni caso la trattazione del ricorso, stante l’interesse del ricorrente alla dichiarazione di nullità dei provvedimenti cautelari applicati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse.
Come ha fatto presente la difesa con la memoria depositata, nelle more della trattazione del presente ricorso le misure cautelari emesse nei confronti del ricorrente sono state revocate, ai sensi dell’art. 704, comma 4 cod. proc. pen. (ovvero nel caso di adozione di decisione contraria all’estradizione).
Come è stato più volte affermato da questa Corte, l’interesse ad ottenere una pronuncia in sede di impugnazione dell’ordinanza che impone la custodia cautelare permane anche nel caso in cui essa sia stata revocata nelle more del procedimento incidentale “de libertate”, sempre che la decisione di annullamento della misura possa costituire per l’interessato, ai sensi dell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen., presupposto del diritto ad un’equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente, essendo stato il provvedimento coercitivo emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità (Sez. U, n. 21 del 13/07/1998, Gallieri, Rv. 211194).
Ebbene, se da un lato, in caso di privazione della libertà personale nell’ambito di una procedura di estradizione passiva conclusasi senza l’adozione di una sentenza irrevocabile favorevole all’estradizione, è configurabile il diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 52813 del 19/09/2018, Rv. 275197), dall’altro è pur sempre necessario, perché possa ritenersi comunque sussistente l’interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell’eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall’interessato (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002).
Nel caso in esame, oltre ad essere generica la deduzione dell’interesse del ricorrente alla trattazione del ricorso, non risulta in ogni caso formulata personalmente dall’interessato.
In conclusione, come si è anticipato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancanza sopravvenuta di interesse, sicché alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166).
P. Q.111.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso il 30/11/2022.