Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4837 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4837 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (alias NOME), nato il DATA_NASCITA in Albania avverso l’ordinanza del 16/12/2025 della Corte d’appello di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte d’appello di Torino respingeva l’istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare disposta nei confronti di NOME
COGNOME, arrestato a fini estradizionali su richiesta dell’Autorità albanese in relazione ai reati di tentato omicidio e fabbricazione e possesso illegale di armi da fuoco e munizioni.
AVV_NOTAIO, nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, ha presentato ricorso deducendo, con un unico motivo, errata applicazione degli artt. 714 e 715 cod. proc. pen.
L’estradando, il quale ha negato il proprio consenso all’estradizione senza rinunciare al principio di specialità, ha riferito di essere stato costretto a allontanarsi dalla terra natìa a seguito di numerosi episodi di intimidazione e minaccia di cui è stato vittima, unitamente alla famiglia, e di trovarsi in Italia d poco tempo, successivamente reiterando tali dichiarazioni in sede di interrogatorio dinanzi al Pubblico ministero, nell’ambito di un procedimento penale pendente in Italia per i reati di cui agli artt. 497-bis e 648 cod. pen.
Le sue dichiarazioni hanno trovato riscontro nella documentazione giudiziaria albanese, da cui si evince che l’estradando è stato vittima di tentato omicidio premeditato con uso di armi da fuoco (peraltro, il procedimento penale che vede COGNOME persona offesa è sospeso per mancata identificazione dell’autore del reato, per cui deve ritenersi che il soggetto che ha attentato alla sua vita sia, ad oggi, ancora in libertà).
Per tali ragioni, il ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, alla Questura di Torino.
A tale domanda la Corte di appello ha negato assertivamente valore decisivo. I Giudici hanno poi speso ampia argomentazione sulla questione del “Kanun” (antico codice d’onore consuetudinario vigente alcune zone dell’Albania), senza motivare, se non in termini generici, il pericolo di fuga, sulla cui assenza era stata invece presentata specifica deduzione difensiva.
Non hanno, infatti, considerato che la possibile esposizione alla vendetta di sangue in applicazione del “Kanun” può integrare seri motivi per il riconoscimento di un permesso per motivi umanitari, da cui deriverebbe il radicamento dell’estradando nel territorio (non solo nazionale, bensì comunitario), il quale a sua volta escluderebbe il pericolo di fuga, che comunque andrebbe ancorato ad elementi concreti e specifici.
L’estradando ha, d’altronde, trovato sul territorio nazionale domicilio presso il cugino (il legame parentale è stato dimostrato dalla difesa), che ha espresso la propria disponibilità ad ospitarlo presso la sua abitazione.
In definitiva, il radicamento dell’estradando, desumibile dai legami familiari, dall’idoneo domicilio e dall’avviamento della procedura di protezione
internazionale, escluderebbe il pericolo di fuga, gettando altresì ombre sulla adeguatezza della misura cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato, avendo la Corte d’appello fatta corretta applicazione delle disposizioni di legge di cui agli artt. 714 e 715 cod. proc. pen.
Premesso COGNOME che, COGNOME in COGNOME tema COGNOME di estradizione per COGNOME l’estero, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di revoca o sostituzione delle misure cautelari strumentali all’estradizione è consentito ai sensi dell’art. 719 cod. proc. pen. per violazione di legge e non anche per vizio di motivazione (Sez. 6, n. 40298 del 20/10/2021, Georgiev, Rv. 282256 – 01), la Corte d’appello ha negato rilievo all’istanza di protezione internazionale, peraltro presentata soltanto in data 22 novembre 2025, con ciò correttamente conformandosi alla giurisprudenza di legittimità – espressamente richiamata – secondo cui, in tema di estradizione per l’estero, non sussistendo rapporto di pregiudizialità tra il procedimento di protezione internazionale e quello di estradizione, la richiesta di protezione avanzata dall’estradando non giustifica la sospensione della procedura estradizionale, né il rifiuto della consegna nelle more della sua definizione (Sez. 6, n. 29910 del 12/06/2019, Touji, Rv. 276465 – 01. V. anche Sez. 6, n. 33858 del 17/09/2025, Cotos Dorel, Rv. 288824 – 01).
Tantomeno, come del pari precisato nel provvedimento impugnato, può rilevare il rischio che l’estradando subisca faide familiari.
Per insegnamento consolidato di questa Corte, infatti, in tema di estradizione per l’estero, non costituisce condizione ostativa all’accoglimento della richiesta il rischio, per l’estradando, di vendette da parte dei familiari della vittima, correlato alla cd. “regola del kanun” diffusa in Albania, in quanto tale situazione è riferibile a pratiche private e non ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente (tra le altre, Sez. 6, n. 30884 del 18/09/2020, NOME Bardh, Rv. 279851 – 01), l’unica suscettibile di integrare quelle ragioni umanitarie che giustificano la negazione di un atto di cooperazione giudiziaria, altrimenti dovuto.
Quanto, infine, e specificatamente, al pericolo di fuga – basato, nella motivazione del provvedimento impugnato, sull’assenza di legami familiari e lavorativi e sull’esclusione di qualunque radicamento dell’estradando sul territorio nazionale (lo stesso ricorrente ricorda peraltro che l’estradando si trovava da poco
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sul territorio italiano) – è appena il caso di precisare che, in materia di cooperazione giudiziaria internazionale, tale misura coercitiva ha un ambito applicativo non perfettamente sovrapponibile a quello che possiede ordinriamente, essendo specificamente funzionale all’assolvimento degli obblighi da parte degli Stati (tra le altre, Sez. 6 , n. 26647 del 30/05/2024, COGNOME, Rv. 286755 – 01; Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023, Surdu, Rv. 285178 – 01, in particolare in motivazione).
Infatti, se, per un verso, la restrizione della libertà è funzionalmente e, dunque, anche temporalmente limitata al soddisfacimento di tali obblighi, per altro verso, il pericolo di fuga solitamente si configura, nei fatti, in termini più ampi che nella materia ordinaria (da ultimo, Sez. 6, n. 26812, del 16/07/2025, Lasku, non mass., dove si precisa che la valutazione prognostica su cui va fondato il pericolo di fuga non può prescindere dalla considerazione dell’interesse del consegnando a sottrarsi alla procedura), con la conseguenza che il contemperamento di interessi (tutela della libertà personale vs. realizzazione delle esigenze di giustizia) finisce, con l’implicare fisiologicamente una valutazione di più ampia latitudine rispetto al normale assetto di valori nel nostro ordinamento giuridico (Sez. 6, n. 35676 del 09/10/2025, Sakun, Rv. 288774), a ciò correlandosi un diverso standard della motivazione da parte del giudice.
Ciò risulta tanto più chiaro nel caso di specie, in considerazione della gravità dei reati per cui COGNOME è stato richiesto dall’Autorità straniera e quindi del suo verosimilmente maggiore interesse alla fuga.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 gennaio 2026