Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37639 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37639 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
AVV_NOTAIO Generale presso la Corte di appello di Salerno avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Salerno il 07/08/2025
nei confronti di COGNOME NOME, alias COGNOME NOME, nato in Uruguay il DATA_NASCITA
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto accogliersi il ricorso udita l’AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso e l’archiviazion del fascicolo estradizionale
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con l’ordinanza in premessa indicata, la Corte di appello di Salerno ha respinto la richiesta di applicazione di misura coercitiva ai sensi dell’art. 714
cod. proc. pen., avanzata dal Ministro della giustizia il 31 luglio 2025, come integrata con nota del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO del 6 agosto 2025, in vista della estradizione processuale promossa dalla Repubblica di Uruguay nei confronti di NOME COGNOME.
Nei confronti di COGNOME, già ufficiale dell’esercito uruguayano, risulta emesso dal Tribunale di prima istanza di Montevideo provvedimento di rinvio a processo, con mandato di arresto, per il reato di omicidio pluriaggravato di NOME COGNOME, dirigente sindacale ed oppositore politico del regime dittatori ucciso nell’anno 1975 in Uruguay, nel centro di detenzione clandestino denominato “300 Carlos”.
Ha proposto ricorso il AVV_NOTAIO Generale presso la Corte di appello di Salerno, basato su un unico articolato motivo di inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti della cautela, costituiti dal pericolo di fuga e dalla presenza dell’estradando nel territorio dello Stato italiano.
2.1. Escludendo la sussistenza del periculum tipizzato ex art. 714 cod. proc. pen., la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto per cui, nelle procedure di estradizione passiva, tale presupposto normativo implica un giudizio prognostico ancorato ad elementi concreti tratti dalla vita dell’estradando, che deve tenere conto di tutte le circostanze della fattispecie concreta, nonché della personalità del soggetto.
Ed invero, proprio a fronte di elementi dimostrativi del radicamento di COGNOME in Italia a decorrere dall’anno 2022, i Giudici di merito avrebbero dovuto apprezzare che il suo improvviso allontanamento, senza lasciare notizia di sé, denota l’univoca volontà di far perdere le proprie tracce. E, del resto, COGNOME si era consapevolmente allontanato dall’Uruguay in epoca coeva all’avvio del procedimento penale per il gravissimo reato omicidiario che gli viene ascritto.
2.2. L’ordinanza – si assume in ricorso – sarebbe altresì viziata da violazione di legge, quanto alla ritenuta mancanza di prova in ordine alla presenza fisica dell’estradando sul territorio nazionale.
La Corte di merito non ha tenuto conto che COGNOME, certamente presente in Italia fino al 2023, all’attualità ha mantenuto la residenza anagrafica italiana e la sua utenza cellulare risulta ancora attiva; inoltre, risulta dalla nota della poliz giudiziaria posta a disposizione della Corte territoriale e allegata al ricorso, l’avvenuto allontanamento del medesimo per altra destinazione allo stato ignota, ma comunque da individuarsi “presumibilmente in Italia, fatti salvi ulteriori accertamenti”.
Su tali premesse, la Corte di appello avrebbe potuto al più, declinare la propria competenza in favore della Corte di appello di Roma ai sensi dell’articolo 701, comma 4, cod. proc. pen., ritenendo incerta la localizzazione del soggetto, non invece respingere la richiesta di applicazione della misura coercitiva.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di cassazione ha concluso nei termini riportati in epigrafe, evidenziando come la irreperibilità del ricorrente si sia concretizzata al progredire del procedimento penale pendente nello Stato richiedente, dopo che è stata riformata la decisione di archiviazione in primo tempo emessa nei suoi confronti.
La difesa di COGNOME ha depositato memoria in cui ha dedotto l’assenza dei presupposti per far luogo all’accoglimento della domanda di consegna cui la misura cautelare richiesta sarebbe preordinata.
Ha chiesto il rigetto del ricorso e “l’archiviazione del fascicolo estradizionale” sulla base dei seguenti rilievi:
il pregresso provvedimento di rigetto della domanda di arresto provvisorio da parte della Corte di appello – risalente all’8 maggio 2025 – avendo accertato l’assenza di localizzazione certa del soggetto ricercato in Italia, dà conto di un elemento ostativo alla procedibilità della domanda di estradizione, posto che l’art. 1 del trattato di estradizione tra Italia ed Uruguay del 1927, ratificato co legge 25 novembre 2019, n. 151, impegna le parti “a consegnarsi reciprocamente le persone che si trovano sul proprio territorio”;
il mancato arresto avrebbe, altresì, impedito la decorrenza del termine previsto dall’art. 12, comma 4, della sopra indicata legge di ratifica, che prevede il venir meno della misura laddove, nei sessanta giorni dalla esecuzione di essa, non sia pervenuta la richiesta di estradizione;
non risulta dagli atti che la red notice sia stata modificata in seguito al rigetto della istanza di arresto provvisorio, con attestazione della avvenuta “localizzazione” della persona ricercata nel territorio italiano;
la richiesta di estradizione si riferisce ad un fatto risalente al 1975, sicch difetterebbe l’urgenza – che va pararnetrata sulla esigenza di celebrare il processo – che l’art. 12 del Trattato richiede ai fini del provvedere sulla domanda di consegna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che di seguito si espongono.
2. Va premesso che, ai sensi dell’art. 719 cod. proc. pen., avverso i provvedimenti relativi alle misure cautelari adottati in relazione alla procedura di estradizione è ammesso ricorso per cassazione per il solo vizio di violazione di legge.
Nell’alveo della violazione di legge rientra, tuttavia, la motivazione inesistente o meramente apparente, che – per giurisprudenza oramai sedimentata – è ravvisabile quando la decisione sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere, ovvero di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, e cioè in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263100 – 01; Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, COGNOME, Rv. 247682 – 01); ed è parimenti ravvisabile quando il provvedimento ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, pur singolarmente considerato, sarebbe tale da determinare un esito opposto del giudizio (tra le molte, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279284 – 01).
Tale apparenza caratterizza, sotto alcuni profili, il tessuto argomentativo della ordinanza impugnata, come di qui a poco si vedrà.
Con riferimento al requisito del pericolo di fuga, tipizzato ex art. 714 cod. proc. pen., deve premettersi che, in tema di misure coercitive disposte nell’ambito di una procedura di estradizione passiva, il periculum che giustifica l’applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale va inteso come pericolo d’allontanamento dell’estradando dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio d’inosservanza dell’obbligo di assicurarne la consegna al Paese richiedente.
La valutazione da compiere risponde, dunque, ad esigenze diverse rispetto a quelle che sottendono l’adozione di misure cautelari per ragioni di giustizia interna.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno puntualizzato che anche l’esaurimento del procedimento principale con la pronuncia della sentenza favorevole all’estradizione dell’individuo assoggettato a misura coercitiva non può determinare automatiche e negative conseguenze sulla sua libertà personale, con la conseguente necessità, in vista dell’esecuzione della consegna estradizionale, di valutare sia il pericolo di fuga “in concreto ed in coerenza con il precetto dell’art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.”, sia la possibilità d assicurare la consegna stessa “anche mediante cautele diverse dalla custodia in carcere”(Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224613). La fisica
disponibilità della persona dell’estradando non costituisce più, dunque, un inevitabile corollario della decisione favorevole all’estradizione (Sez. 6, n. 22804 dell’08/06/2022, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 283283; Sez. 6, n. 23252 del 04/06/2021, COGNOME, Rv. 281523).
Ciò significa che non sono consentiti automatismi nella restrizione della libertà personale dell’estradando, ossia applicazioni che prescindano da valutazioni individualizzate, siccome in contrasto sia con l’art. 13, primo comma, Cost., quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari limitative della libertà personale, ispirato ai principi di proporzionalit adeguatezza e del “minimo sacrificio necessario” (cfr. sentenza Corte cost. n. 299 del 2005), sia con l’art. 3 Cost., ove si prevedesse per l’estradando una ingiustificata differenziazione di trattamento, sia con l’art. 101 Cost., nella misura in cui il giudice assumesse il ruolo di mero esecutore della richiesta del Ministro (v. Sez. 6, n. 23252 del 04/06/2021, COGNOME COGNOME, Rv. 281523 – 01).
Alla luce di tali direttrici esegetiche, si è consolidato l’orientamento per cui la sussistenza del pericolo deve essere ancorata ad elementi concreti, specifici e rivelatori di una vera propensione e di una reale possibilità d’allontanamento clandestino da parte dell’estradando (tra le molte, v. Sez. 6, n. 23632 del 17/04/2024, Sulic, Rv. 286647 – 01).
3.1. Tanto premesso, nella vicenda in esame, la Corte di merito ha rilevato i presupposti del radicamento di COGNOME in Italia, ancorandoli a specifici elementi, quali: 1) l’acquisizione di un immobile in locazione, in Battipaglia, ove ha vissuto con la moglie sin dall’anno 2022; 2) la scelta del medico curante tra quelli del RAGIONE_SOCIALE; 3) il conseguimento di titolo abilitativo alla guida valevole in Italia.
Ha, quindi, correttamente osservato come egli abbia avuto consapevolezza dell’avvio della persecuzione giudiziaria contro gli efferati crimini commessi in Uruguay contro i dissidenti politici durante la dittatura degli anni ’70, per avere dato mandato al suo difensore di contestare la opposizione alla richiesta di archiviazione originariamente avanzata dal Pubblico Ministero uruguaiano.
Da tali elementi i Giudici di merito hanno dedotto l’assenza del pericolo di fuga, omettendo tuttavia di considerare l’ulteriore dato che da Battipaglia il COGNOME si è improvvisamente allontanato, avendo dismesso l’immobile preso in locazione ed essendosi reso di fatto irreperibile sin dall’anno 2023 – nonostante il permanere della residenza anagrafica in tale comune – ciò che fonda un rischio di sottrazione alla consegna oggettivamente verificabile.
L’allontanamento definitivo si è difatti concretizzato con il progredire della vicenda giudiziaria innanzi all’Autorità giudiziaria uruguayana – come
documentato dalla richiesta di applicazione della misura cautelare e dai relativi allegati – all’esito della riforma della decisione di archiviazione ed al conseguente “rinvio a giudizio con reclusione”.
Il provvedimento impugnato reca dunque, sul punto, una motivazione monca, al punto da risultare meramente apparente, nonché disarticolata dagli elementi posti a base della domanda di applicazione di misura coercitiva e rappresentati nei suoi allegati.
L’ulteriore questione posta con il ricorso investe il tema della presenza del soggetto richiesto sul territorio dello Stato italiano.
Secondo un consolidato orientamento, formatosi in relazione alla procedura estradizionale, ma esteso anche all’istituto di cooperazione del mandato di arresto europeo, tale presenza si atteggia a presupposto indefettibile della domanda di consegna dello Stato estero, derivandone, diversamente, la impossibilità giuridica e fattuale della sua esecuzione. Muovendo da tale premessa, plurimi arresti hanno tuttavia puntualizzato come, solo nel caso in cui vi sia certezza che la persona da consegnare si è allontanata dal territorio, la decisione sulla estradabilità non può essere resa e va dichiarato il non luogo a provvedere (v. Sez. 6, n. 8601 del 08/02/2022, COGNOME, Rv. 282912 – 01; Sez. 6, n. 30726 del 24/06/2016, Governo degli Emirati Arabi Uniti, Rv. 267682 – 01; Sez. 6, n. 20133 del 30/01/2004, COGNOME, Rv. 229306 – 01); né potrebbe essere diversamente, perché rimarrebbero frustrate, ove si desse spazio al mero dubbio della presenza del soggetto in Italia, per essersi lo stesso reso irreperibile, le esigenze fondanti la richiesta di cooperazione.
Al contrario, dalla nota della polizia giudiziaria richiamata nella ordinanza della Corte salernitana non si evince alcuna certezza in ordine a tale allontanamento, risultando che COGNOME si è allontanato per ignota destinazione da individuarsi “presumibilmente in Italia, salvi ulteriori accertamenti”.
È il caso di precisare che la incompetenza “ratione loci” della Corte di appello, adombrata, sia pure in via residuale, dal ricorrente, non appare fondata, in quanto l’art. 701, comma 4, cod. proc. pen. lega la competenza al luogo di residenza del soggetto, che per COGNOME – nonostante la sua attuale irreperibilità rimane pur sempre Battipaglia, comune ricadente nel distretto di Corte di appello di Salerno.
In ogni caso, la relativa eccezione non potrebbe essere legittimamente sollevata in questa sede di legittimità, ricorrendo l’eadem ratio di cui all’art. 491, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 26902 del 13/05/2004, COGNOME, Rv. 229171 – 01).
Venendo alle deduzioni difensive, esse insistono sulla assenza delle condizioni per l’adozione di una sentenza favorevole alla estradizione, ciò che, ai sensi dell’art. 714, comma 3, cod. proc. pen., precluderebbe l’adozione della misura coercitiva richiesta.
Si tratta di rilievi infondati.
6.1. GLYPH L’assunto secondo il quale il pregresso rigetto dell’arresto provvisorio, da parte della Corte d’Appello, sarebbe ostativo al progredire della procedura estradizionale, in quanto impedirebbe la decorrenza del termine di cui all’art. 12, comma 4, della legge n. 151 del 2019, di ratifica del Trattato di estradizione con l’Uruguay dell’Il DATA_NASCITA 1927, non è conferente.
La disposizione della legge di ratifica stabilisce che “La persona arrestata sarà messa in libertà senza ulteriori formalità se, nei sessanta giorni successivi all’arresto, l’Autorità Centrale della parte richiesta non avrà ricevuto la formale richiesta di estradizione”.
Essa regola l’ipotesi dell’avvenuto arresto, che nella specie non vi è stato, mentre risulta essere stata avanzata, avendone dato atto la Corte di appello nella ordinanza impugnata, richiesta di estradizione (ad oggi ancora pendente, a quanto è dato conoscere).
La ratio giustificativa della norma invocata fonda sul carattere intrinsecamente strumentale della cautela, dovendosi scongiurare il protrarsi sine die di una misura limitativa della libertà personale, preordinata a dare esecuzione alla estradizione passiva, nel caso in cui la relativa procedura non sia attivata entro un termine congruo, normativamente definito.
6.2. Anche il riferimento al requisito dell’urgenza non è pertinente, poiché tale presupposto, a norma dell’art. 12 del Trattato, viene correlato espressamente all’arresto provvisorio – non preceduto, dunque, da domanda di estradizione – e alla relativa procedura, cui può farsi ricorso, come la stessa norma recita “nei casi di urgenza”.
6.3. Così pure è infondata la doglianza relativa al mancato aggiornamento della localizzazione del soggetto nella red notice, annotazione che riguarda, semmai, la fase esecutiva della ricerca del consegnando.
Peraltro, come rilevato dalla stessa difesa, anche ai sensi dell’82 del Regolamento Interpol – che attiene al diverso ambito della tutela dei dati personali – il concetto di localizzazione non equivale alla certezza giuridica della presenza fisica di una persona sul territorio di uno Stato membro, bensì rappresenta una segnalazione operativa della sua probabile presenza in un determinato territorio, che dà impulso alla cooperazione internazionale.
Alla luce di quanto precede, va conseguentemente disposto l’annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio per nuova valutazione dell domanda cautelare ad altra Sezione della Corte di appello di Salerno, che atterrà alle superiori indicazioni esegetiche.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Salerno.
Così deciso, il 2 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il Pr sidente