Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 21107 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21107 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Pakistan il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2024 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta da! componente NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chieden
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiar sussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizion NOME presentata dal Governo della Repubblica Islamica del Pakistan per il reato di omicidio commesso a NOME il 26.12.2020, essendo ricercato a seguito di mandato dì arresto emesso in data 7.7.2021 Leamed Addictional Distric and Session Judge di Wazirabad per detto reato.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difenso dell’estradando deducendo i seguenti motivi:
2.1. Con il primo motivo violazione dell’art. 649 cod. proc. peri., art. 50 Carta di Nizza e art. 82 del T.F.U.E., essendo il ricorrente già stato giudic Tribunale di Nykobing Faister del Regno di Danimarca in relazione alla richiesta estradizione della Repubblica Islamica del Pakistan per i medesimi fatti di all’attuale procedimento ed essendo la richiesta rifiutata in base alle inform acquisite in relazione al pericolo di sottoposizione dell’estradando a cond carcerarie inumane e degradanti.
2.2. Con il secondo motivo violazione degli artt. 698 e 705 cod. proc. pen. quanto, in assenza di accordo tra l’Italia e la Repubblica islamica del Pakista può essere applicata la ordinanza n. VI del 2019 sulla esclusione della pen morte invece prevista dall’art. 302 cod. pen. pakistano.
In ogni caso, non vi è alcun trattato internazionale che garantisca l’estradando verrà condotto in carcere a Hafizabad e nessun approfondimento stato operato dalla Corte di appello nonostante le risultanze del procedim danese, prendendo per buone le indicazioni fornite dalla domanda di estradizio sia in relazione alle condizioni carcerarie che all’equo processo, anche in rel alle denunce presentate alla udienza del 19/1/2024 che documentano la volont persecutoria perpetrata dalla casta RAGIONE_SOCIALE onde ottenere !a proprietà di un vasto terreno del ricorrente.
Infine, quanto ai gravi indizi di colpevolezza, la Corte di appello si è lim in modo insufficiente – a recepire lo scarno rendiconto dei fatti intervenuti 26/12/2020 fornito dall’autorità pakistana.
E’ pervenuta memoria della difesa a sostegno dell’accoglimento del ricorso con riguardo alle condizioni carcerarie nella Repubblica islamica del Pakistan e violazione degli artt. 3 e 6 della C.E.D.U. nonché alla ordinanza n. VI del 2019 secondo i qualificati pareri acquisiti, troverebbe incerta applicazione pr Tribunali pakistani.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per quanto di ragione e deve essere accolto.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Deve essere ribadito che, in tema di estradizione, il divieto di “bis in i internazionale opera solo in presenza di una pronuncia giurisdizionale est definitiva sulla responsabilità dello stesso individuo per il medesimo fatto di per il quale è stata avanzata la domanda estradizionale (Sez. 6, n. 10085 14/01/2021, Burca, Rv. 280720).
Non ricorrono, pertanto, le condizioni del dedotto bis in idem, non riguardand la decisione danese allegata dalla difesa (v. pg. 8 e sg. del ricorso) alcun g di merito sul fatto, ma solo le ostative condizioni carcerarie pakist l’insufficienza di garanzie sul rispetto di un equo processo in quella nazione.
3. Il secondo motivo è fondato.
3.1. La Corte di appello ha ritenuto decisiva la ordinanza presidenziale n del 2019, che – secondo la decisione impugnata – emenda l’art. 302 cod. pena pakistano, per escludere con assoluta certezza che i fatti per i quali si pr possano essere puniti con la pena capitale, trattandosi di una disposiz normativa vincolante – e senza alcuna discrezionalità – per lo Stato richied ostativa alla irrogazione della pena di morte.
A tal riguardo, la richiesta estradizionale fa testualmente riferimento ( 6.2.) al reato di «qatl-i-amd (omicidio) e all’art. 302, co. c) del codice penale pakistano letto con ordinanza n. VI del 2019, Chiunque commette un omicidio soggetto alle disposizioni del presente titolo, è (c) punito con la reclusion durata fino a 25 anni, secondo i dettami dell’Islam, il principio qisas non è applicabile (ndt diritto sancito dal Corano, di vendicare l’uccisione di u familiare)».
5.2. L’assunto sul quale si fonda la decisione impugnata non può esser condiviso, dovendosi ribadire il principio, espresso in caso analogo di estradiz richiesta dalla Repubblica islamica del Pakistan per il reato di omicidio volont da Sez. 6, n. 7553 del 11 aprile 2024, COGNOME, n. m. secondo il quale «in asse di trattato con lo Stato richiedente, la regola prevista dall’art. 698, comma 2 proc. pen. non consente l’estradizione processuale in favore dello Stato es quando il fatto per il quale è domandata l’estradizione è punito con la pen morte».
5.3. Invero, osta alla l’estradizione processuale del NOME la disposizi dell’art. 698, comma 2, cod. proc. pen. – novellata, a seguito della nota sen costituzionale n. 223 del 1996, con legge n. 149 del 21.7.2016 – non potendo
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dubitare della previsione, nell’ordinamento della Repubblica Islamica del Pakist della pena capitale per il reato di omicidio ascritto all’estradando e, al con dell’assenza di una sentenza irrevocabile che abbia applicato, direttamente o commutazione, una pena diversa da quella capitale.
5.4. In particolare, con riguardo alla ordinanza presidenziale n. VI del 201 richiamata recentissima decisione di legittimità ha osservato che «nella paci assenza di una normativa pattizia vigente tra l’Italia e il Pakistan, l richiedente assume che la pena capitale per il reato di omicidio non potrà es applicata, venendo in rilievo l’ipotesi di cui all’art. 302, lett, c), del cod pakistano con la correlativa pena massima di 25 anni, “letta con” la ordinan presidenziale n. VI del 2019, secondo i testo sopra riportato (v, par. 6.2. domanda di estradizione). Ritiene la Corte che tale disposizione, con ogni eviden – al di là della sua interpretazione testuale e della sua inclusione o meno condizioni di applicabilità del rapporto estradizionale in assenza di trattato Stati – non riguarda l’integrazione della fattispecie penale ascritta all’estr ma solo una condizione processuale che dall’esterno verrebbe ad incidere sulla s applicabilità, rimanendo intatta, pertanto,- per il reato di omicidio volontario all’ad. 302 del codice penale pakistano – la previsione della pena di morte e essa, la opponibilità della condizione ostativa all’estradizione processuale f dall’art. 698, comma 2, cod. proc. pen. A fronte dell’attuale quadro normati l’ordinanza presidenziale del 2019 rientra sostanzialmente fra le “assicurazi dello Stato richiedente già dichiarate – in via AVV_NOTAIO – costituzionalm incompatibili dal Giudice delle leggi e, comunque, esorbitanti dai limiti d condizioni oggi richieste dell’art. 698, comma 2, cod. proc. pen. per dare acce alla domanda di estradizione processuale, in quanto finalizzate a sollecitare consentite valutazioni discrezionali dell’Autorità giudiziaria e del Ministro giustizia sul grado di affidabilità e di effettività delle garanzie accordate dal richiedente. Il precedente meccanismo normativo, del resto, è stato riten incostituzionale dal Giudice delle leggi perché in contrasto con il divieto della di morte sancito dall’ad. 27, comma 4, Cost.: divieto che, nella misura in c rivolto a garantire il bene essenziale della vita, deve essere inteso in assoluto, senza la possibilità di deroghe affidate a valutazioni discrezi sfruttando la formula delle “sufficienti assicurazioni” (Sez. 6, n. 3398 02/10/2006, Dvorkin, Rv. 234877). Nel caso di specie, dunque, mancando una regolamentazione convenzionale in materia estradizionale tra l’Italia e il P richiedente, trova applicazione, ai sensi dell’ad. 696, comma 2, cit., il r codicistico, regime che individua un limite assoluto alla concessi dell’estradizione per l’estero nel caso in cui il reato sia punibile con la morte secondo le leggi dello Stato richiedente.». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La sussistenza della condizione ostativa legata alla previsio nell’ordinamento dello Stato richiedente, della pena di morte per il rea omicidio ascritto all’estradando e la inesistenza di una decisione irrevocabil irroghi una pena diversa dalla pena capitale o la dichiari ineseguibile, ovve commuti in una pena diversa, in presenza del necessario, concorrente, rispetto diritti fondamentali della persona stabiliti dall’art. 698 comma 1, cit., determ l’assorbimento di ogni altra questione e l’irrilevanza dei motivi non esaminati, il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Ai sensi dei combinato disposto agli artt. 704, comma 4 e 706, comma 2, cod. proc. peri. deve essere disposta la revoca della misura cautelare della cus in carcere applicata a NOME COGNOME con ordinanza della Corte di appello di Milano del 20.2.2024.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli adempimenti di cui agli artt.62 cod. proc. pen. e 203 disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando non sussistenti l condizioni per l’estradizione di NOME COGNOME. Revoca la misura cautelare applicata all’estradando, di cui ordina l’immediata liberazione, se detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione a AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 c proc. pen. e per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen
Così deciso il 23/04/2024.