Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19850 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19850 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA in Bosnia-Erzegovina avverso la sentenza in data 06/12/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 06/12/2022 la Corte di appello di Roma ha ravvisato la sussistenza delle condizioni per l’estradizione di NOME COGNOME, nato Bosnia Erzegovina il DATA_NASCITA, richiesta dal Governo della Repubblica di Bosnia Erzegovina, per il reato di furto aggravato, risalente al 13/10/2019.
Ha proposto ricorso COGNOME tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 730 cod. proc. pen. e omessa motivazione sulle ragioni ostative alla consegna.
La Corte aveva disposto la consegna pur in presenza di richiesta difensiva volta al riconoscimento della sentenza straniera.
Inoltre COGNOME è nato in Italia, ha altri procedimenti pendenti, tre figli in tenera età e vive con la compagna, disponendo di stabile dimora a Roma.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 6 C.E.D.U. essendo stati ritenuti sussistenti gli standard minimi in materia di – de nzione inumana e degradante.
La Corte aveva omesso di chiedere le opportune informazioni a fronte di copiosa giurisprudenza che segnala la necessità di negare l’estradizione verso paesi in cui risultino negati i diritti fondamentali.
Il AVV_NOTAIOatore AVV_NOTAIO ha inviato requisitoria, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha inviato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23 comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga da ultimo disposta dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come modificato dall’art. 5-duodecies, d.l. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 199 del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve preliminarmente rilevarsi che dall’esame del fascicolo processuale non consta l’avvenuta citazione dell’interessato in vista del giudizio di estradizione.
In particolare, non risulta l’effettiva citazione per l’udienza del 6 dicembre 2022, essendo invece presente una relazione di notifica del 13 dicembre 2022, in cui si dà atto che una persona presente aveva contattato la figlia al cellulare, apprendendo e comunicando all’organo incaricato che NOME si trovava presso altro campo nomadi.
Orbene, pur dovendosi dare atto della pregressa elezione di domicilio da parte del predetto e del mancato rintraccio di lui nel luogo indicato, è d’uopo rilevare che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 06/12/2022 senza che si fosse proceduto alla notifica del decreto di citazione al soggetto interessato, ciò che dà luogo a nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio.
Di qui l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 03/04/2023