Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44368 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44368 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato in Marocco il 22/6/1976
avverso la sentenza dell’1/7/2024 emessa dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria e le conclusioni formulate dall’Avvocato NOME COGNOME che insiste per l’accoglimento del ricorso e chiede la revoca della misura cautelare cui il ricorrente è sottoposto.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano dichiarava la sussistenza dei presupposti per l’estradizione verso il Regno del Marocco del ricorrente, nei cui confronti si procede
per i reati di truffa e organizzazione dell’immigrazione illegale.
Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 705 cod. proc. pen., sul presupposto che l’autorità richiedente non avrebbe trasmesso le prove a sostegno della domanda di estradizione, con conseguente impossibilità per l’autorità giudiziaria italiana di vagliarne l’idoneità sia pur ai soli fini cautelari.
La Corte di appello, inoltre, avrebbe omesso di valutare le prove a discarico fornite dalla difesa e consistenti nella dimostrazione delle attività imprenditoriali gestite dal ricorrente e dal fatto che le movimentazioni di denaro intercorse con Bayad Bouazza (indicato quale uno dei presunti soggetti truffati) erano relative all’acquisto di un immobile.
Per quanto concernete, invece, la posizione degli altri due soggetti che sostengono di esser stati vittime di truffa, la difesa ha dedotto che vi sarebbero stati rapporti commerciali idonei a giustificare le dazioni di denaro.
Infine, si sottolinea che, a differenza di quanto indicato nella richiesta di estradizione, il ricorrente non è gravato da precedenti condanne, né da carichi pendenti, nel Regno del Marocco.
3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che, in base alla Convenzione di estradizione in vigore con il Regno del Marocco, la richiesta di consegna deve contenere, oltre al titolo per il quale si procede, anche l’esposizione sui fatti, sul tempo ed il luogo, nonché l’indicazione della loro qualificazione giuridica.
Si tratta di un’esposizione finalizzata a consentire all’autorità giudiziaria italiana di compiere quella sommaria valutazione circa il fumus commissi delicti richiesta dall’art. 705 cod. proc. pen.
Secondo un consolidato e risalente orientamento di questa Corte, in tema di estradizione processuale, in presenza di una convenzione che non preveda la valutazione da parte dello stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l’autorità giudiziaria italiana, a norma dell’art. 705, comma primo, cod. proc. pen., non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale
dello Stato richiedente, che l’estradando abbia commesso il reato oggetto dell’estradizione (Sez.6, n. 40959 dell’11/7/2013, Campos, Rv. 258122; da ultimo Sez.6, n. 40552 del 25/9/2019, Trindade, Rv. 277560).
La valutazione della “gravità indiziaria” richiesta dall’art. 705 cod. proc. pen. deve essere svolta nell’ottica della reciproca collaborazione tra Stati e sulla base del principio di affidamento sulla documentazione inviata, in relazione alla quale l’autorità nazionale deve compiere il vaglio sulla sussistenza dei presupposti per la consegna.
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha coerentemente ravvisato la presenza di ragioni giustificative poste a fondamento del mandato di cattura emesso in ordine alla realizzazione del reato contestato all’estradando, rilevando, sulla base delle fonti di prova indicate dallo Stato richiedente (deposizioni delle parti lese) la sussistenza di un quadro indiziario idoneo a sostenere l’accusa di truffa e immigrazione clandestina, salvo restando che la compiuta valutazione nel merito non potrà che essere demandata all’autorità dello Stato richiedente.
Né assumono rilievo gli argomenti difensivi proposti dal ricorrente, secondo il quale i versamenti di denaro da parte delle persone offese sarebbero, in realtà, giustificabile sulla base di rapporti commerciali o per la compravendita di un immobile.
Si tratta di deduzioni, peraltro solo parzialmente fornite di un principio di prova, che non forniscono la dimostrazione chiara ed incontrovertibile della innocenza dell’incolpato (Sez.6, n. 40552 del 25/9/2019, Trindade, Rv. 277560), tale da consentire di negare la consegna. Tanto meno è consentito al giudice nazionale di procedere ad una valutazione approfondita delle prove a discarico, proprio in considerazione del fatto che, in sede estradizionale, si richiede un mero vaglio sulla gravità indiziaria in base agli elementi così come sono stati prospettati nella richiesta.
La richiesta di revoca della misura cautelare in atto deve essere rigettata, essendo stata genericamente formulata, senza l’allegazione di elementi idonei a sostenere il venir meno delle esigenze cautelari che, anzi, divengono ancor più attuali in considerazione della definitività della decisione sull’estradizione.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp.att. cod proc. pen.
Rigetta la richiesta di revoca della misura cautelare alla quale il ricorrente sottoposto.
Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Pr si lite