Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30606 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30606 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Moldavia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/3/2024 emessa dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino dichiarava sussistenti le condizioni per l’estradizione del ricorrente, del quale era stata chiesta la consegna da parte dell’autorità Moldava al fine di eseguire la condanna definitiva per il reato di
omicidio doloso.
Avverso tale sentenza, il ricorrente ha formulato un unico articolato motivo di ricorso, con il quale deduce il vizio di motivazione e la violazione degli artt.698 e 705 cod. pen., anche in relazione agli artt. 3 e 5 CEDU, sul presupposto che le condizioni detentive in Moldavia non garantirebbero avverso il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti.
Si dà atto che la Corte di appello di Torino ha chiesto informazioni specifiche in merito alle condizioni di detenzione cui verrebbe sottoposto il ricorrente, tuttavia, le rassicurazioni fornite dalla Repubblica Moldova non sarebbero idonee a superare i plurimi aspetti di criticità evidenziati dall’ultima relazione del RAGIONE_SOCIALE prevenzione della tortura predisposto nel 2023, dal quale emergerebbe la perdurante esistenza di gravi carenze nel trattamento carcerario.
Analoghe conclusioni, peraltro, sarebbero emerse anche a seguito della visita di Promolex nel luglio del 2023.
A fronte di tali risultanze, la Corte di appello si era limitata a recepire le generiche rassicurazioni fornite dall’autorità richiedente, senza valutarne l’affidabilità alla luce delle richiamate fonti internazionali indipendenti.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Deve premettersi che la Corte di appello di Torino, nel valutare il rischio di sottoposizione del consegnando a trattamenti inumani o degradanti, ha correttamente proceduto a richiedere informazioni personalizzate sul luogo di detenzione, sulla durata di permanenza e sul trattamento che verrà applicato.
Sulla base delle informazioni ricevute, emerge che il consegnando verrà inizialmente detenuto, per un breve periodo di tempo, presso il penitenziario di Chisinau in locali che sono stati sottoposti a ristrutturazione straordinaria e che garantiscono idonee condizioni di salubrità.
Entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della disposizione di esecuzione, così come previsto dalla normativa moldava, il detenuto verrà trasferito nel penitenziario di Leova, dove sconterà la pena irrogata. Nelle informazioni si precisa che in tale penitenziario il ricorrente verrà collocato in un’ala espressamente destinata ai detenuti estradati dall’estero, oggetto di recente
ristrutturazione e conforme alle prescrizioni finalizzate a garantire lo spazio minimo, oltre che gli ulteriori requisiti di salubrità degli ambienti.
Sulla base delle assicurazioni fornite, la Corte di appello – con un giudizio di merito immune da censure – ha ritenuto sussistenti i presupposti per la consegna del ricorrente, sottolineando come le condizioni di detenzione previste per i detenuti estradati è tale da consentire di escludere la sussistenza di un rischio concreto di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti.
Ne consegue, pertanto, che la Corte di appello si è pienamente attenuta al consolidato principio secondo cui in tema di estradizione per l’estero, in presenza di una situazione di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti attestata da fonti internazionali affidabili, è onere del giudicante, ai fin dell’accertamento della condizione ostativa prevista dall’art. 698, comma 1, cod. proc. pen., di richiedere informazioni integrative tese a conoscere il trattamento penitenziario cui sarà in concreto sottoposto l’estradando, ai sensi dell’art. 13 della Convenzione Europea di Estradizione (Sez.6, n. 22818 del 23/7/2020, COGNOME, Rv. 279567).
Il ricorrente, nel censurare la motivazione su tale specifico aspetto, incentra l’attenzione sul contenuto dell’ultimo rapporto del CPT, dal quale emerge la perdurante sussistenza di plurime criticità nel sistema carcerario moldavo.
La critica al profilo motivazionale non coglie nel segno, ove si consideri che il citato rapporto fornisce un quadro complessivo, evidenziando la persistenza di criticità, ma sottolineando anche i progressi fatti dal sistema carcerario moldavo.
Tale fonte, tuttavia, può costituire il valido strumento per sollecitare l’acquisizione di informazioni integrative, salvo restando che qualora lo Stato richiedente fornisca adeguate rassicurazione, riferite alla specifica posizione dell’estradando, senza che emergano motivi idonei a far ritenere l’inidoneità del trattamento penitenziario, non può darsi prevalenza al contenuto di un rapporto che necessariamente fa riferimento al quadro AVV_NOTAIO.
Occorre aggiungere, peraltro, che questa Corte ha già escluso il rischio di sottoposizione a trattamenti degradanti nei confronti di soggetti da estradare in Moldavia (Sez.2, n. 29875 del 16/10/2020, COGNOME), proprio valorizzando l’affidabilità delle garanzie fornite dallo Stato richiedente.
Né è dubitabile la veridicità di quanto riferito dall’autorità moldava, poiché è da presumere che le informazioni da questa fornite, tanto più in quanto dettagliate, siano conformi al vero e saranno concretamente attuate, in base alle relazioni di reciproca affidabilità fra gli Stati fra i quali esista collaborazio internazionale.
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui a COGNOME t. 203 disp.att. cod. proc. pen.
Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
d COGNOME
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