Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17007 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17007 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME n. Bni Yakhlef (Marocco) 01/01/1979
avverso la sentenza n. 50005/25 della Corte di appello di Torino del 28/01/2025
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto; sentito per il ricorrente l’avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento de ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha dichiarato sussistenti le condizioni per accordare l’estradizione del cittadino marocchino NOME COGNOME alle autorità del Regno del Marocco, che procedono nei suoi confronti per il delitto di omicidio preterintenzionale di cui all’art. 403 cod. pen marocchino, in ordine al quale è stato condannato in appello alla pena di dieci anni di reclusione dopo esserne stato assolto all’esito del primo grado di giudizio.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dello estradando, che formula un unico motivo di censura con cui deduce la violazione dell’art. 705 cod. proc. pen. in rapporto all’art. 3 della Conv. EDU nonché dell’art. 32 della Convenzione di estradizione tra Italia e Marocco, ratificata con legge n. 152 del 28 luglio 2016, ritenendo non condivisibile la motivazione della sentenza nella parte in cui ha escluso il pericolo di trattamenti inumani e degradanti cui potrebbe essere sottoposto il ricorrente in caso di consegna, a causa dell’attestata situazione generale delle carceri marocchine, connotata da grave sovraffollamento per tutte le categorie di detenuti, che avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a richiedere informazioni specifiche e individualizzate allo Stato richiedente, per contro omesse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché articolato su censure formulate in maniera generica.
A fronte, infatti, delle pertinenti e congrue argomentazioni svolte in sentenza in ordine:
all’assenza di profili di politicità del delitto oggetto di condanna;
alla non riconducibilità dell’estradando a categorie di detenuti politicamente a rischio, come indipendentisti Saharawi o, vale aggiungere, islamisti radicali e autonomisti berberi COGNOME
all’insussistenza di notizie circostanziate e recenti, provenienti anche da organizzazioni non governative qualificate, circa la sussistenza di situazioni particolarmente critiche delle carceri marocchine;
d) all’inserimento da parte di
recenti provvedimenti normativi del Marocco nello elenco dei cd. Paesi di origine sicuri a proposito delle procedure in tema di
rimpatrio di richiedenti asilo internazionale, per quanto nei limiti della loro rilevanza anche in sede penale;
la difesa del ricorrente si duole del mancato esercizio dei poteri di informazione complementare da parte della Corte territoriale con riferimento alle condizioni
generali della strutture penitenziarie marocchine, senza indicare profili critici diversi rispetto a quelli già esaminati in sede di merito (v. pag. 3 sent.) da
sottoporre ad eventuale approfondimento valutativo.
Allegazioni ulteriori rispetto al sovraffollamento generale degli istituti carcerari di quel Paese (analogamente a quanto si verifica in Italia) e del divieto di leggere
e scrivere ivi vigente per determinate categorie di detenuti (presumibilmente le stesse sopra indicate) non si rinvengono, tuttavia, nel ricorso, che deve,
pertanto, ritenersi generico sul punto per mancato confronto argomentativo con le puntuali determinazioni adottate nella sentenza impugnata, da cui consegue la
relativa inammissibilità (Sez. 5, n. 1861 del 28/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv.
282539; Sez. 3, n. 31939 del 16/04/2015, COGNOME, Rv. 264185).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, 28 marzo 2025