Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29416 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29416 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 16/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze nel procedimento nei confronti di NOME nata in Ucraina il 17/08/1988
avverso la sentenza emessa il 12/06/2025 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, la pronuncia impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’Avvocato NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze ha dichiarato insussistenti le condizioni per raccoglimento della domanda di estradizione presentata dall’Autorità giudiziaria ucraina per dare esecuzione al mandato di arresto provvisorio, emesso il 30 aprile 2024 dalla Corte di Dniprovskyi, nei confronti di NOME COGNOME per il reato di sfruttamento della prostituzione, con revoca delle misure cautelari applicate.
Con specifico riferimento al trattamento penitenziario nel Paese di destinazione, la sentenza impugnata ha dato atto di avere richiesto all’Autorità giudiziaria ucraina chiarimenti in ordine alle condizioni carcerarie cui verrebbe sottoposta l’estradanda e di avere ricevuto, il 3 giugno 2025, risposta dal Procuratore generale ucraino da cui risulta che COGNOME verrebbe destinata in istituti penitenziari – in fase preventiva e in fase esecutiva – dotati di procedur di evacuazione in caso di allarme aereo e comunque collocati nelle regioni IvanoFrankivsk e Ternopil non coinvolte dal conflitto armato in corso.
La sentenza della Corte di appello di Firenze ha superato dette informazioni richiamando “fonti aperte”, individuate dai rispettivi link, da cui emerge che il 15 maggio 2025 e il 6 giugno 2025 ci sono stati attacchi della Federazione Russa, con droni e missili, rispettivamente nella regione di Ivano-Frankivsk e Ternopil, in quest’ultima determinando numerosi feriti, così da non esservi certezza in ordine alla sicurezza dei luoghi di detenzione cui è destinata l’estradanda.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze ha presentato ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze per i motivi di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc pen.
Il P.G. denuncia violazione dell’art. 704, comma 2, cod. proc. pen. e dell’art. 13 della Convenzione Europea di Estradizione del 1957 e vizio di motivazione in quanto la Corte di appello, dopo avere ottenuto, dall’Autorità giudiziaria ucraina, specifiche e rassicuranti informazioni in ordine all’assenza di rischi concreti per la vita e l’incolumità dell’estradanda, vista la limitazione del conflitto armato ad alcun territori meridionali del Paese occupati dall’esercito russo, ha fondato il proprio diniego su fonti giornalistiche aperte, senza accertarne l’attendibilità ed indicarne la fonte. Nel caso di specie, in assenza di allegazioni difensive, sarebbe stato onere della Corte di appello richiedere nuove informazioni integrative, soprattutto circa la supposta estensione del conflitto anche nella zona di interesse degli istituti penitenziari cui è destinata NOME COGNOME.
Inoltre, nella nota inviata dal Procuratore generale dell’Ucraina risulta sia l’avvenuta predisposizione di un protocollo speciale per l’evacuazione obbligatoria di determinate categorie della popolazione, in caso di minaccia alla vita o alla salute dei detenuti; sia l’evacuazione ad oggi di oltre 4000 persone da 12 istituti penitenziari escluso quello di Izvano-Frankivsk ad ulteriore riprova che non sia interessato dal conflitto armato. Anche il richiamo agli attacchi missilistici nell regione di Ternopil appare del tutto generico.
Con memoria difensiva dell’Il luglio 2025 l’Avvocato NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME, ha richiamato la correttezza e puntualità della motivazione della sentenza impugnata, contestando il contenuto del ricorso alla luce del grave pericolo per la dignità e l’incolumità personale dell’estradanda a causa del conflitto in corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La Corte di appello ha negato la consegna di NOME COGNOME allo Stato richiedente in quanto il conflitto armato, attualmente in corso in Ucraina, è esteso anche alle zone in cui insistono le carceri di destinazione dell’estradanda, per come evincibile da fonti aperte, determinando il rischio di violazione dei suoi dirit fondamentali.
Il ricorso, al contrario, premettendo l’assenza di affidabilità delle fonti citat dalla sentenza, ha ritenuto sufficienti le informazioni provenienti dalla nota trasmessa dall’Ufficio del Procuratore generale dell’Ucraina il 3 giugno 2025, sia sotto il profilo della sicurezza dei detenuti, anche nel caso di eventuali bombardamenti, sia per il mancato coinvolgimento nel conflitto delle regioni in cui insistono i due istituti penitenziari di destinazione dell’estradanda.
La Corte di merito, per pervenire alla decisione oggetto di impugnazione, ha utilizzato “fonti aperte” di cui non ha offerto puntuale e specifica indicazione.
La dizione “fonti aperte” definisce l’insieme di informazioni accessibili pubblicamente e liberamente utili per l’analisi e la raccolta di dati d interesse. Queste fonti possono includere documenti, pubblicazioni, dati online e altre informazioni disponibili a chiunque le cerchi e sono acquisite, in via diretta, dalla rete internet la cui affidabilità e veridicità risiede innanzitutto dal si provenienza (Sez. 6, n. 14838 del 16/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287971).
GLYPH
A fronte di masse incontrollabili di dati e notizie reperibili sul web il problema della fonte diventa ancora più complesso in relazione alla reale situazione delle zone attraversate dalla guerra, come quella in esame.
Ne consegue che “fonte aperta”, da cui il giudice può trarre dati di conoscenza, deve intendersi quella che offre un grado assoluto di affidabilità per il quale non è sufficiente un’informazione agevolmente accessibile da una vasta platea di soggetti, ma richiede il supporto di elementi di prova certi e verificabili (si veda a riguardo, con specifico riferimento alle condizioni di detenzione, il § 89 della sentenza della Corte di Giustizia dell’UE del 5 aprile 2016, NOME COGNOME e NOME COGNOME, C-404/15 e C-659/15, secondo cui «l’Autorità giudiziaria di esecuzione deve, anzitutto, fondarsi su elementi oggettivi, attendibili, precisi opportunamente aggiornati sulle condizioni di detenzione vigenti nello Stato membro emittente e comprovanti la presenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate…. Tali elementi possono risultare in particolare da decisioni giudiziarie internazionali, quali le sentenze della Corte EDU, da decisioni giudiziarie dello Stato membro emittente, nonché da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d’Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite.»).
Ciò premesso, la pur condivisibile conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata deve essere corretta in ordine alla sua motivazione.
Infatti, nel caso di specie, l’eccezionalità dell’attuale situazione del conflit bellico in Ucraina – con aggravamento ed estensione all’intero territorio nazionale – non attinge al problema della “fonte aperta”, con connessa necessaria verificabilità del dato acquisito, ma va inquadrato come “fatto notorio”, cioè quel fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile e (Sez. 3, n. 30720 del 18/09/2020, COGNOME, Rv. 280020; Sez. 2, n. 40350 del 13/09/2024, Fazio).
Le più accreditate fonti istituzionali, infatti, descrivono la situazione belli nello Stato richiedente, conseguente all’occupazione della Federazione russa, in drammatica involuzione ed aggravamento, viste l’intensificazione e l’estensione degli attacchi missilistici, volti a colpire civili e infrastrutture, anche in region ad oggi escluse dal conflitto, tanto da esserne ormai investito l’intero territorio nazionale.
Al riguardo, è sufficiente dare conto innanzitutto della Risoluzione adotta dal Parlamento europeo il 9 luglio 2025 («Il costo umano della guerra della Russia contro l’Ucraina e l’urgente necessità di porre fine all’aggressione russa: la situazione drammatica dei civili ucraini detenuti illegalmente e dei prigionieri di guerra e i continui bombardamenti di civili» 2025/2710/(RSP), che ha riconosciuto
l’estensione del conflitto nell’intera Ucraina, come risulta dal § 3, in cui è ribadi il diritto di quel Paese «di difendersi legittimamente dai crescenti attacchi della Russia contro le città e le infrastrutture civili in tutto il paese…», e dal § 5, i «sottolinea che l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia ha distrutto la pace e la stabilità in Europa e ha gravemente compromesso la sicurezza mondiale…».
Detta Risoluzione è stata preceduta dal documento deliberato il 26 giugno 2025 dal Consiglio europeo (EUCO 16/25) a seguito degli ultimi sviluppi del conflitto in Ucraina in cui si menziona «l’intensificarsi degli attacchi quotidiani dell Russia».
Va, inoltre, menzionato il comunicato congiunto, emesso all’esito della Conferenza internazionale per la Ricostruzione dell’Ucraina – che ha coinvolto tutte le istituzioni italiane oltre governi, parlamenti, organizzazioni internazionali imprese, comunità locali e società civile di diversi Paesi – svoltasi a Roma il 10 e 11 luglio 2025, che ha denunciato l’aggravamento della situazione e l’escalation del conflitto in Ucraina («In questo periodo, la Russia ha intensificato gli attacchi contro i civili, uccidendo oltre 700 persone e ferendone più di 3.500 nei raid aerei più violenti dall’inizio dell’invasione»).
Il 15 luglio 2025 l’Alto rappresentante Ue, NOME COGNOME al termine del Consiglio degli Affari Esteri, ha dichiarato che la Federazione Russa sta usando “armi chimiche” contro le truppe ucraine e gli attacchi si stanno “intensificando”.
Alla luce delle menzionate fonti accreditate ufficiali, nazionali e sovranazionali, si può concludere che costituisca “fatto notorio” l’intensificazione cruenta ed eccezionale degli attacchi bellici sferrati dalla Federazione Russa sull’intero territorio ucraino, volti a colpire anche civili ed infrastrutture, senza lo Stato richiedente sia oggettivamente in grado di fornire, al momento, alcun tipo di rassicurazione circa l’assenza di un attuale pericolo per l’incolumità di NOME COGNOME una volta estradata, non potendo più rilevare la zona di destinazione, in ragione dell’improvvisa estensione del conflitto, né che gli indicati istituti penitenziari siano dotati di idonei ricoveri per far fronte a possi bombardamenti.
Il Collegio non ignora che in recenti pronunce questa Corte ha dato atto della sussistenza delle condizioni per disporre l’estradizione verso l’Ucraina, nonostante la perdurante prosecuzione del conflitto. In particolare, Sez. 6, n. 36440 dell’1/7/2024, nel confermare la sentenza che aveva disposto la consegna, ha precisato che la Corte europea dei diritti dell’uomo – nei procedimenti relativi a denunce contro lo Stato richiedente da parte di condannati e detenuti per violazioni
dei diritti garantiti dagli artt. 2 e 3 della Convenzione in considerazione delle condizioni pericolose della loro detenzione a causa del conflitto in corso – a seguito delle informazioni fornite dallo Stato ucraino non ha adottato misure provvisorie ai sensi dell’art. 39 del Regolamento, ritenendo la situazione delle istituzioni sotto controllo, atteso l’impegno volto a garantire i diritti umani fondamentali e la sicurezza dei detenuti. E, da ultimo, Sez. 6, n.39560 del 19/09/2024, Lojek, Rv. 287040 ha ritenuto che, in tema di estradizione verso l’estero, il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti non può essere desunto dal mero coinvolgimento dello Stato richiedente in un conflitto armato, a condizione che siano fornite idonee garanzie in ordine al fatto che la detenzione non avverrà in territori direttamente interessati dalle attività belliche e che, in ogni caso, sia offerte tutele adeguate per l’incolumità del soggetto richiesto nel caso di estensione del conflitto. (Fattispecie relativa a estradizione richiesta dalla Repubblica Ucraina, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d’appello per nuova valutazione delle rassicurazioni fornite dallo Stato istante e per l’acquisizione di eventuali informazioni integrative).
E però, nel caso in esame, diversamente dai precedenti citati, sono proprio l’eccezionalità in cui si è andato sviluppando nel tempo e nello spazio l’attuale teatro di guerra in Ucraina e la sua attuale imprevedibilità, dato anche il contesto geopolitico internazionale di riferimento, a non consentire di pervenire ad identiche conclusioni e a rendere superfluo il rinvio alla Corte di appello di Firenze, come richiesto dal ricorrente, per acquisire nuove informazioni dall’Ucraina che si trova, al momento, nell’oggettiva impossibilità di renderne in termini di assoluta certezza.
In conclusione, il rischio grave per l’incolumità fisica e per i dirit fondamentali di NOME COGNOME non viene desunto soltanto dal coinvolgimento dello Stato richiedente in un conflitto bellico, di per sé non sufficiente per negare l’estradizione, ma dalla assoluta peculiarità e mobilità della situazione bellica attuale che determina l’impossibilità dell’Ucraina, in quanto Paese in parte occupato dalla Federazione russa e sottoposto ad un attacco militare sempre più esteso e più aggressivo, di fornire adeguate garanzie in ordine al fatto che territori diversi da quelli sino ad oggi direttamente interessati dalla guerra ne possano essere attinti, con l’effetto di non potere garantire la tutelate; della vita dell’incolumità personale dell’estradanda.
Alla luce degli argomenti che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 16 luglio 2025
GLYPH
P.Q.M.