Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32368 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32368 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Moldavia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia il 26/1/2024
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26 gennaio 2024 la Corte di appello di Venezia ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’estradizione di NOME a fini processuali verso la Moldavia, giusta mandato di cattura internazionale a fini
estradizionali, emesso dal Tribunale di Chisinau il 2 dicembre 2019 in relazione alla detenzione preventiva per un periodo di 30 giorni.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME, che ha dedotto i motivi di seguito indicati.
2.1. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 705 cod. proc. pen.:
assenza di garanzie sulla compatibilità RAGIONE_SOCIALEa detenzione con i principi fondamentali del nostro ordinamento e violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 705 cit., apparendo in contrasto con i menzionati principi una misura cautelare di custodia per un tempo di 30 giorni, dettata solo dall’esigenza di contestazione del procedimento penale, in assenza RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa penale responsabilità e dei pericoli di fuga o di reiterazione del reato. Nel caso in esame, l’esigenza, dichiarata dalla Repubblica moldava, sarebbe meramente procedurale e perfezionabile attraverso una richiesta di rogatoria. Non vi sarebbero poi garanzie sul limite temporale RAGIONE_SOCIALEa misura e sul punto le informazioni, pervenute dalla Moldavia, sarebbero vaghe, come riconosciuto dalla Corte di appello nella sentenza impugnata;
carenza di quesiti nella richiesta di informativa e violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 705 cit. Le richieste da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Venezia non sarebbero state sufficienti a esaurire l’istruttoria circa la conformità RAGIONE_SOCIALEa richiesta rispetto principi fondamentali del nostro ordinamento, non essendo state richieste, in contrasto con gli artt. 13 e 111 Cost., informazioni circa la sussistenza di un’esigenza cautelare tale da giustificare la misura detentiva. La Corte di appello non avrebbe chiesto, inoltre, se la durata RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, subita in Italia ai fini RAGIONE_SOCIALE‘estradizione, sarà computata come presofferto e non avrebbe acquisito informazioni individualizzate sul regime di detenzione riservato all’estradando;
assenza del provvedimento presupposto: non sarebbe stato allegato il provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, oltre a una relazione sui fatti addebitati, e ciò comporterebbe la nullità assoluta RAGIONE_SOCIALEa richiesta di estradizione, poiché impedirebbe il vaglio da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato sia del principio di doppia punibilità sia RAGIONE_SOCIALEa presenza di condizioni ostative;
violazione dei limiti temporali per lo svolgimento del procedimento di estradizione presso la Corte di appello. Sarebbero stati violati tutti i termini disposti dalla L. n. 69/2005 per lo svolgimento del procedimento e, nonostante la giurisprudenza abbia stabilito che la loro inosservanza non esplica alcun effetto sulla validità RAGIONE_SOCIALEa decisione sulla consegna o sulla caducazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, tuttavia, si è disposto che è compito del giudice valutare, nel caso concreto, la rilevanza RAGIONE_SOCIALEe tempistiche, le esigenze alla base dei superamenti dei termini e la necessità RAGIONE_SOCIALEa permanenza RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare. Il ricorrente ha
evidenziato altresì che sulla base degli atti condivisi in rogatoria risulterebbe che egli si era sottratto alla giustizia, ma, in realtà, non gli sarebbe stato notifica alcun atto, pur essendo egli facilmente reperibile, in quanto regolarmente residente in Francia;
violazione del diritto di difesa, garantito dalle norme nazionali e sovranazionali all’imputato, sia nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini sia in fase di svolgimento del procedimento penale. Non sarebbe presente alcuna prova RAGIONE_SOCIALEe notifiche effettuate all’estradando, che vive da diversi anni in Francia, ove ha stabilito la propria residenza e svolge la propria attività lavorativa, così che sarebbe stato facilmente rintracciabile dalle autorità con l’utilizzo RAGIONE_SOCIALEa minima diligenza.
2.2. Vizi RAGIONE_SOCIALEa motivazione. La Corte d’appello avrebbe dovuto indagare sulla sussistenza del presupposto di cui all’art. 700 cod. proc. pen., ovvero del provvedimento di restrizione RAGIONE_SOCIALEa libertà, che risulterebbe, invece, assente. La Corte territoriale, poi, sarebbe caduta in contraddizione poiché, da una parte, ha affermato che la risposta RAGIONE_SOCIALEo Stato sulla durata RAGIONE_SOCIALEa misura non era stata chiara, dall’altra, ha dichiarato la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni per l’estradizione. Inoltre, l’avvocato moldavo del ricorrente avrebbe rilevato una grave violazione del diritto alla libera circolazione, atteso che il 23 agosto 2019 sono stati sequestrati al ricorrente i passaporti, rilasciati dalle autorità RAGIONE_SOCIALEa Repubblica di Moldavia e RAGIONE_SOCIALEa NOMEia, nonostante la procedura contempli tale misura solo in caso di violazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
L’8 luglio 2024 è pervenuta una nota a firma RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che ha dichiarato di rinunciare al mandato difensivo e rappresentato che il ricorrente, con molta probabilità, non si trova più in Italia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e la misura cautelare deve essere revocata per le ragioni di seguito indicate.
Costituisce principio consolidato, già affermato da questa Corte di cassazione, che la presenza nel territorio italiano RAGIONE_SOCIALEa persona RAGIONE_SOCIALEa quale si richiede l’estradizione è il presupposto essenziale che legittima la domanda RAGIONE_SOCIALEo Stato estero. Ne consegue che, qualora sia dimostrato che l’estradando non si trovi più nel territorio italiano, non ricorrono le condizioni per pronunciare la decisione di estradabilità (Sez. 6, n. 8601 RAGIONE_SOCIALE‘8/02/2022, PG c/ RAGIONE_SOCIALE Re, Rv. 282912 – 01; Sez. 6, n. 30726 del 24/06/2016, Governo
degli Emirati Arabi Uniti, Rv. 267682 – 01; Sez. 6, n. 20133 del 30/01/2004, COGNOME, Rv. 229306 – 01).
Nel caso in esame, dalle informazioni acquisite dal RAGIONE_SOCIALE‘Interno a seguito RAGIONE_SOCIALEa nota RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, di cui si è dato innanzi atto, è emerso che NOME è stato tratto in arresto il 22 giugno 2024 dalla Polizia di frontiera di Moldane ed è detenuto nel carcere di Chambéry in vista RAGIONE_SOCIALEa sua estradizione.
L’estradando, quindi, non si trova più in Italia e ciò determina che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché la persona richiesta in estradizione non è più presente nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato.
L’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata impone la declaratoria di perdita di efficacia RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare disposta a carico di NOME, in quanto adottata in vista RAGIONE_SOCIALEa pronuncia sulla estradizione, che, oramai, non potrà avere corso.
La cautela personale, adottata nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa procedura di estradizione passiva, è finalizzata essenzialmente a soddisfare l’esigenza di scongiurare il pericolo di fuga RAGIONE_SOCIALE‘estradando, per garantirne la consegna allo Stato richiedente (art. 704, comma 2, cod. proc. pen.), con la conseguenza che l’esaurimento del procedimento di estradizione, conclusosi con sentenza di non luogo a provvedere, comporta la mancanza, ex post, RAGIONE_SOCIALEe “condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione” e la dichiarazione di perdita di efficacia RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
Si è osservato, infatti, che l’art. 300, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui le misure disposte in relazione a un determinato fatto, perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti RAGIONE_SOCIALEa medesima persona, è disposta l’archiviazione, ovvero è pronunciata sentenza di non luogo a procedere, enuncia una regola di carattere generale, applicabile anche alla materia RAGIONE_SOCIALE‘estradizione in forza del rinvio alle norme di cui al Titolo I del libro I previsto dall’art. 714, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 49331 del 16/11/2023, NOME COGNOME, Rv. 285651 – 02).
All’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata perché NOME non è più presente nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato e alla revoca RAGIONE_SOCIALEa misura, emessa a suo carico, conseguono gli adempimenti di cui agli artt. 626 cod. proc. pen. e 203, disp. att. cod. proc. pen., con mandato alla Cancelleria, come in dispositivo.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché la persona richiesta in estradizione non è più presente nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato. Revoca la mis cautelare emessa a suo carico e manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO generale in sede per quanto di competenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 626 cod. proc. pen. e per gli adempimenti di cui all’art. 203 dis cod. proc. pen.
Così deciso il 12/7/2024