Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1267 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1267 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Montecorvino Rovella il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/09/2021 della Corte d’appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore delle parti civili COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, che ha concluso associandosi ade conclusioni del Pubblico Ministero e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile NOME, che si è riportato alle conclusioni del Pubblico Ministero e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME NOME, che ha concluso chiedendo, in accoglimento del ricorso, che la sentenza impugnata venga annullata e che venga dichiarata la prescrizione del reato.
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10/09/2021, la Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del 20/06/2019 del Tribunale di Vallo della Lucania, dichiarava non doversi procedere, nei confronti di NOME COGNOME, in ordine al reato di cui agli artt. 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (capo B dell’imputazione), per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando conseguentemente la pena irrogata dal giudice di primo grado, mentre confermava la condanna dello stesso NOME per il reato di estorsione (di cui al capo A dell’imputazione), nel quale il Tribunale di Vallo della Lucania aveva ritenuto assorbite anche le condotte di furto in abitazione di cui al capo C) dell’imputazione.
Secondo i menzionati capi A) e C) dell’imputazione, lo COGNOME era stato tratto a giudizio: quanto al reato di estorsione (capo A), perché «minacciando in più occasioni COGNOME NOME e COGNOME NOME e mostrando, in un’occasione la pistola che aveva indosso e dicendo: “vi sparo tutti se non mi date i soldi”, li costringeva a firmare una dichiarazione con la quale i predetti davano la loro casa a garanzia delle restituzioni di quanto ricevuto, pari a circa € 23.000,00 e successivamente li allontanava con la forza dall’abitazione, procurandosi così in loro danno l’ingiusto profitto derivante dalla materiale disponibilità dell’immobile ubicato in Ogliastro Cilento in INDIRIZZO. In Ogliastro Cilento fino alla primavera del 2011»; quanto al reato di furto in abitazione (capo C, le cui condotte, come si è detto, sono state ritenute assorbite nel reato di estorsione di cui al capo A), perché, «dopo essersi introdotto abusivamente e con violenza nell’abitazione di COGNOME NOME e COGNOME NOME ubicata in INDIRIZZO di Ogliastro Cilento, si impossessava di abbigliamento, mobilia, complementi di arredo moderni e di antiquariato, libri, strumenti musicali, cd, musicassette, beni custoditi nell’abitazione e dettagliatamente indicati nell’elenco allegato alla denuncia di COGNOME NOME del 23 settembre 2014, sottraendoli ai legittimi proprietari allo scopo di trarne profitto per sé o per altri. In Ogliastro Cile accertato il 22 settembre 2014». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Avverso l’indicata sentenza della Corte d’appello di Salerno, ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per il tramite dei propri difensori, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) e ed e) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, 192 e 546, comma 1, lett. e) , dello stesso codice, nonché dell’art. 111, sesto comma Cost., per avere la Corte d’appello di Salerno violato i principi in tema di valutazione della prova e per non avere motivato, o per avere motivato in modo contraddittorio, in ordine agli specifici indicatori, esposti nei motivi di appello,
inattendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, costituite parti civili, s quali si fondava la pronuncia di condanna dell’imputato.
A proposito di tali indicatori, e della motivazione della sentenza impugnata al riguardo, il ricorrente rappresenta quanto segue.
Quanto all’attendibilità delle dichiarazioni della parte civile NOME COGNOME, che la Corte d’appello di Salerno: ha omesso di motivare in ordine alla contraddizione tra una prima dichiarazione, in cui la COGNOME aveva fatto risalire l’inizio dell’atteggiamento aggressivo dell’imputato al 2012, e la dichiarazione successivamente resa dalla stessa testimone nella quale si «riferi genericamente e senza alcuna contestualizzazione di minacce di morte e poi di un episodio con una pistola in un bar di cui non aveva mai parlato»; ha motivato in modo contraddittorio e illogico in ordine alla contraddizione derivante dal fatto che la COGNOME «in un primo momento dichiara che le scritture con cui consegnarono l’immobile allo NOME sarebbero state successive all’episodio della pistola in presenza dei signori COGNOME e solo in un secondo momento ( all’esito di contestazione del PM) che le scritture sarebbero state precedenti all’episodio della pistola con i signori COGNOME».
Quanto all’attendibilità delle dichiarazioni della parte civile NOME COGNOME, che la Corte d’appello di Salerno ha omesso di motivare in ordine a quanto rappresentato dalla difesa circa «una genericità nelle dichiarazioni con riferimento al tenore delle minacce che vengono invece definiti insulti , una contraddittorietà con riferimento all’affermazione di un clima di paura in cui vi sarebbe stata anche una presunta istigazione al suicidio da parte dello COGNOME (altro episodio nuovo mai riferito in precedenza ) ed infine un contrasto con le dichiarazioni rese dal teste COGNOME quanto all’epoca in cui si sarebbe verificato l’episodio della minaccia con la pistola, collocato dal COGNOME nel dicembre dell’anno 2010 e non, come sostenuto dal teste COGNOME, nella primavera del 2011».
Quanto all’attendibilità delle dichiarazioni della parte civile NOME COGNOME, che la Corte d’appello di Salerno ha reso una motivazione apparente in ordine a quanto rappresentato dalla difesa in ordine a «una contraddizione nelle dichiarazioni con riferimento ad una prima dichiarazione in cui afferma di aver saputo della vicenda in occasione della denuncia (risalente all’anno 2013) salvo poi rendere dichiarazioni su generiche minacce da parte dello COGNOME (asseritamente riferitegli dalla madre) sin dall’inizio del mancato pagamento del debito».
Il ricorrente rappresenta poi la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata là dove afferma l’uniformità delle dichiarazioni delle parti civili «rispetto al nucleo centrale della questione controversa rappresentato dalla
pacifiche richieste minacciose dello COGNOME di ottenere la restituzione dei propri soldi», atteso che «il punto nodale non sono le richieste minacciose dello COGNOME di ottenere in restituzione i soldi prestati bensì la sottoscrizio delle scritture da cui scaturisce la consegna del bene immobile a garanzia del credito».
Il ricorrente deduce ancora il vizio di motivazione della sentenza impugnata là dove essa respinge le censure difensive «attraverso il richiamo alla risalenza dei fatti, alla loro complessità e, nel caso di COGNOME NOME anche a peculiari condizioni di salute», in quanto, «se la difesa ha eccepito che i testi a distanz di sei anni ricordano nel dettaglio giusto gli episodi denunciati ed invece su momento in cui hanno scelto di firmare le scritture le loro dichiarazioni risultano generiche e/o contraddittorie la corretta motivazione non avrebbe dovuto incentrarsi sulla risalenza dei fatti, posto che tale dato o incide su tutti i ricor risulta illogico possa riguardare solo episodi mai riferiti e peraltro riportati sen dettagli, specificazioni e comunque, senza alcuna contestualizzazione». Il ricorrente evidenzia un altro vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo all’indicatore di inattendibilità delle dichiarazioni della Monzil consistente nel fatto che questa «ha inequivocamente dichiarato di aver visto per la prima volta un’arma» in occasione dell’episodio avvenuto in presenza dei signori COGNOME, «quindi smentendo sé stessa posto che l’episodio del bar sarebbe avvenuto precedentemente e in quel momento avrebbe già visto una pistola».
Il ricorrente lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata anche in relazione all’indice di inattendibilità delle dichiarazioni delle parti civili cost da quanto dichiarato dal testimone NOME COGNOME (fratello di NOME COGNOME) circa il fatto che la sorella, insieme al marito e al figlio, si erano trasfe nella casa di COGNOME, lasciando quella di Ogliastro (oggetto della contestata estorsione) non perché costretti dallo NOME ma per accudire gli anziani genitori».
Un ulteriore vizio motivazionale riguarderebbe poi l’indicatore di inattendibilità delle dichiarazioni delle parti civili costituito dalle dichiarazioni del testimone NOME COGNOME, il quale aveva dichiarato di essere stato presente quando la COGNOME e il COGNOME proposero allo COGNOME di accettare il godimento di un immobile sito in Gioi a garanzia del loro debito, aggiungendo che la proposta fu effettuata senza alcuna costrizione.
Il ricorrente denuncia infine il vizio motivazionale della sentenza impugnata con riguardo alla ritenuta inidoneità delle dichiarazioni della testimone NOME COGNOME a comprovare l’inattendibilità delle dichiarazioni delle parti civili, atteso che, «muovendo dal dato che le scritture dovevano unicamente consentire allo COGNOME di poter usufruire di quell’immobile senza pagare un fitto fin quando
si sarebbe scontato il proprio credito non potrà ritenersi illogico il fatto di pulir casa, così come dichiarato dalla COGNOME».
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) e ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice, nonché dell’art. 111, sesto comma Cost., e degli artt. 393 e 629 cod. pen., per avere la Corte d’appello di Salerno escluso la qualificazione del fatto non come estorsione ma come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e motivato, contraddittoriamente e illogicamente, detta esclusione in contrasto con le risultanze processuali, evidenziate dalla difesa nell’atto di appello, relative al fine perseguito dall’imputat con la condotta a lui contestata.
Il ricorrente rappresenta come dette risultanze processuali – in particolare: il contenuto delle scritture private del 30 ottobre 2010 e del 30 gennaio 2011 (dove si precisava che la consegna dell’immobile era finalizzata solo a un godimento temporaneo dello stesso fino alla restituzione del denaro oggetto del proprio credito); le dichiarazioni delle stesse persone offese che egli aveva sempre e solo chiesto tale restituzione; la già evidenziata (nel primo motivo) inattendibilità delle persone offese quanto alla costrizione a sottoscrivere le menzionate scritture private – comprovavano il fatto che egli aveva agito nella ragionevole convinzione di esercitare il proprio diritto, tutelabile davanti al giudice anche ai sensi dell’ 1960 cod. civ., di godere dell’immobile fino al soddisfacimento del credito vantato nei confronti delle persone offese e non per impossessarsi dello stesso immobile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I due motivi di ricorso – i quali, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono manifestamente infondati.
La sentenza impugnata, aderendo alle valutazioni del primo giudice, ha applicato il principio, affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l’assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., per il dichiarante coinvolto nel fatto (ex plurimis, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 253214-01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, COGNOME, Rv. 279070-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, COGNOME, Rv. 274489-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, COGNOME, Rv. 265104-01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261730-01).
Le Sezioni Unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso i manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente: Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01), circostanza, quest’ultima, del tutto assente nel caso di specie.
In particolare, la Corte d’appello di Salerno ha effettuato un rigoroso riscontro dell’attendibilità delle dichiarazioni delle parti civili NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, avendo verificato, all’esito di un esame dettagliato di tali dichiarazioni, come tutte e tre le persone offese avessero concordemente riferito – in modo lineare, sufficientemente preciso e logicamente credibile, oltre che reciprocamente coerente – che la concessione, tramite due dichiarazioni, della casa di abitazione di Ogliastro Cilento di proprietà dei predetti NOME COGNOME e NOME COGNOME, in garanzia della restituzione del denaro da costoro ricevuto dallo COGNOME, e la consegna della stessa casa allo NOME furono conseguenza delle ripetute gravi minacce dell’imputato, attuate anche esibendo una pistola; imputato che, così ottenuta la consegna dell’immobile, si era anche impossessato di quanto in esso contenuto (come confermato anche dal ritrovamento, da parte di un operatore ecologico, di un cumulo di rifiuti, evidentemente proveniente dall’abitazione dei due coniugi persone offese, comprendente documenti personali delle stesse).
La Corte d’appello di Salerno ha altresì verificato – anche in questo caso all’esito di un esame dettagliato – come tali dichiarazioni delle persone offese, e la ricostruzione dei fatti che da esse risultava, non trovassero smentita, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, né nelle dichiarazioni di NOME COGNOME (che, anzi, ne costituivano una conferma) né nelle dichiarazioni di NOME COGNOME (motivatamente ritenute poco significative), né, infine, nelle dichiarazioni di NOME COGNOME, di cui la Corte d’appello ha, in modo argomentato, ritenuto la falsità (trasmettendo anche copia degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Vallo della Lucania per le sue valutazioni al riguardo).
La Corte salernitana ha infine rappresentato anche l’incongruenza della versione dei fatti resa dallo NOME, secondo cui questi avrebbe, inverosimilmente, posto in essere le proprie condotte minacciose solo dopo avere ottenuto l’immobile in garanzia, quando, cioè, disponeva di un bene che gli consentiva di soddisfare agevolmente il proprio credito.
La motivazione della Corte d’appello di Salerno risulta, dunque, del tutto priva di incoerenze o illogicità, tanto meno manifeste.
È poi giuridicamente corretta anche la statuizione della Corte d’appello di Salerno della qualificazione del fatto come estorsione e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.
Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02) hanno ormai chiarito che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 cod. civ.) e di estorsione questi, in effetti, i due termini del problema di qualificazione giuridica che vien qui in rilievo – si differenziano tra loro non in relazione al quantum di violenza esercitata o alla gravità della minaccia, ma in relazione all’elemento psicologico (il quale va accertato secondo le ordinarie regole probatorie). Ciò nel senso che, nel primo delitto, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta e arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di esercitare una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo delitto, invece, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia.
Nel caso in esame, appare di tutta evidenza come la concessione dell’immobile in garanzia e la conseguente consegna dello stesso immobile, in assenza di qualsiasi pattuizione in tale senso all’atto della concessione del prestito, non avrebbero in nessun modo potuto essere ottenute mediante un’azione giudiziaria, così come, parimenti, il diretto impossessamento dei beni dei debitori, ciò che esclude, con altrettanta evidenza, che lo NOME potesse avere agito nella ragionevole convinzione di esercitare un proprio diritto.
Sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.
L’imputato deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME, che si liquidano in complessivi C 4.320,00, oltre accessori di legge, nonché da COGNOME NOME, che si liquidano in complessivi C 3.600,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro 4.320,00, oltre accessori
di legge, nonché COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 27/10/2022.