Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51074 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51074 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa dalla CORTE di APPELLO di BOLOGNA in data 27/04/2022.
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo qualificarsi i fatti contestati ex artt. 624-bis e 610 cod. pen., con rinvio per la rideterminazione della pena irroganda; udito, per l’imputato, l’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento de sentenza impugnata senza rinvio, per essere i reati di cui agli artt. 624-bis e pen. – così qualificata l’originaria imputazione – estinti per prescrizi subordine con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, ed in riforma dell’originario verdetto assolutorio pronunciato dal Tribunale di Rimini per non aver commesso il fatto, ha ritenuto COGNOME NOME responsabile del reato di estorsione aggravata ascrittogli al capo B) delle imputazioni rubricate, in esso assorbito il reato di cu all’art. 624-bis cod. pen. di cui al capo A) delle predette imputazioni.
Avverso la predetta decisione propone ricorso per cassazione il difensore di COGNOME, denunciando violazione dell’art. 629 cod. pen.: il ritenuto delitto d estorsione non sarebbe configurabile, non essendone integrata la materialità per difetto di ingiusto profitto dell’imputato e danno delle pp.00.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il difensore premette in fatto che le due persone offese del reato contestato e ritenuto, giornalisti del programma televisivo “Le RAGIONE_SOCIALE“, munite di telecamera nascosta, dopo aver ceduto alcuni pezzi di frutta ai bagnanti, venivano notate ed avvicinate da tre soggetti, i quali con minaccia e violenza finivano per costringere i due cronisti a desistere: risultava, quindi, evidente che il fine perseguito dai due giornalisti, lungi dall’essere quello di esercitare l’attività economica di vendita d cocco, era unicamente quello di svolgere un resoconto giornalistico. Non poteva, pertanto, ritenersi legittima la riconduzione dei fatti al paradigma normativo del delitto di estorsione, non risultandone integrata la materialità, in difetto sia di u ingiusto profitto che di un altrui danno: non sussisteva il primo, perché nessun vantaggio aveva tratto l’imputato dall’interruzione dell’attività delle persone offese, che si sarebbero comunque allontanate dalla spiaggia una volta terminato il servizio giornalistico; non sussisteva il secondo, considerato che le persone offese non avevano dovuto interrompere una attività concorrenziale di vendita del cocco, in quanto il loro fine (raggiunto) era di dimostrare, tramite il servizi giornalistico, che sulla spiaggia di Rimini operava un “racket” attivo nella gestione della vendita del cocco.
Lo svolgersi dei fatti e l’individuazione dell’odierno ricorrente come uno dei protagonisti di essi (pure incerta in primo grado, tanto da aver legittimato l’originario verdetto assolutorio) non sono contestati.
A parere del collegio, non appare dubbio che, nel caso in esame, la condotta accertata abbia oggettivamente procurato all’imputato un “profitto ingiusto” di carattere inequivocabilmente patrimoniale, integrato dall’aver fatto cessare la vendita concorrenziale di fette di cocco a prezzi stracciati da parte delle pp.00., ed aver potuto continuare indisturbato la propria più lucrosa attività, non assumendo rilievo, a tal fine, il fatto che l’altrui condotta di disturbo non avesse fina patrimoniali e che verosimilmente non si sarebbe protratta per lungo tempo, poiché essa, pur sempre tenuta per un lasso di tempo apprezzabile, si era comunque manifestata come concretamente nociva per gli affari dell’imputato.
Quanto all’ulteriore elemento del “danno altrui”, che pure concorre ad integrare la materialità del delitto di estorsione, deve premettersi che esso, onde poter essere valorizzato come elemento costitutivo di una estorsione, deve presentare connotazioni di carattere patrimoniale, dovendo concretizzarsi, secondo la dottrina tradizionale, in “un effettivo pregiudizio patrimoniale”.
Siffatto pregiudizio ricomprende, peraltro, non soltanto il “danno economico” in senso stretto, ma anche quello non economico o meramente morale; il “danno” penalmente rilevante deve, quindi, nel complesso, essere inteso come “diminuzione della strumentalità del patrimonio, cioè della sua capacità di soddisfare bisogni materiali o spirituali del titolare”.
4.1. Dal canto suo, la giurisprudenza appare ferma nel ritenere che il “danno” ha “necessariamente connotazione patrimoniale” (Sez. 2, n. 32083 del 12/05/2023, COGNOME, rv. 285002-01) e deve, quindi, consistere, come tradizionalmente ritenuto (Sez. 5, n. 1733 del 21/10/1987, dep. 1988, Petrelli, Rv. 177559 – 01), in una diminuzione patrimoniale subita dall’offeso, pur ammettendo che nella nozione di “danno” possa rientrare qualsiasi situazione suscettibile di incidere negativamente sull’assetto economico di un soggetto, comprese la delusione di aspettative e “chances” future di arricchimento o di consolidamento di propri interessi (Sez. 2, n. 43769 del 12/07/2013, Ventimiglia, Rv. 257303 – 01).
Ciò premesso, deve rilevarsi che, secondo l’imputazione contestata, il danno asseritamente patito dalle pp.00. in conseguenza della condotta accertata consisteva nell’essere state le predette pp.00. costrette a cessare la vendita di fette di cocco sulla spiaggia.
Peraltro, secondo quanto, in difetto di contestazioni, accertato, le pp.00. in realtà non intendevano svolgere la predetta attività, ma si adoperavano a svolgerla solo
strumentalmente, perseguendo in realtà finalità di natura sociale: si intendeva, infatti, fare emergere un grave malcostume, ovvero l’esistenza, sulla spiaggia di Rimini, di un “racket” attivo perfino nella gestione di una attività di minimo rilievo economico, quale la vendita di fette di cocco ai bagnanti.
Di qui, la non configurabilità della (ai fini dell’integrazione del delitto di estorsio necessaria) deminutio patriminii, valorizzabile come “danno” sia pur nell’ampia accezione accoltane, in difetto di profili di danno emergente o lucro cessante, di incrementi di passività, di lesioni alla funzionalità strumentale di beni patrimoniali od, infine, di turbative al godimento di beni patrimoniali.
Nel caso in esame, invero, nessun “danno” penalmente valorizzabile è derivato alle persone offese: la stessa sentenza impugnata (f. 6) precisa che lo scopo del servizio giornalistico era stato realizzato e che le “persone offese coinvolte … non hanno subito, in seguito alla commissione del reato, alcun pregiudizio economico”. 5.1. Merita incidentalmente di essere precisato che, ai sensi dell’art. 49, comma primo, cod. pen., nessun rilievo può assumere, ai fini della qualificazione giuridica dei fatti accertati, l’ipotetica convinzione dell’imputato di stare compiendo una estorsione, quando quest’ultima risulti in realtà non configurabile.
6. Il reato di cui al capo B) deve, quindi, essere qualificato come violenza privata commessa da più persone riunite (art. 610, comma secondo, cod. pen.); conseguentemente, “rivive” anche la fattispecie di cui all’art. 624-bis cod. pen. contestata al capo A), che non può ritenersi assorbita nel reato di violenza privata. 6.1. Entrambi i predetti reati devono essere dichiarati estinti per intervenuta prescrizione, essendo decorso il relativo termine (pur considerando la sospensione dal 14 luglio 2016 al 25 gennaio 2017 per astensione del difensore dalle udienze). 6.2. Deve evidenziarsi, a tale proposito, che la contestata recidiva non risulta computata dalla Corte di appello nella commisurazione della pena, e deve, quindi, ritenersi esclusa: invero, nella motivazione della sentenza impugnata sono state ritenute le circostanze attenuanti generiche “in regime di prevalenza sulla contestata aggravante”, sebbene in realtà le aggravanti contestate fossero due (quella di cui all’art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen. ed, appunto, la recidiva), ma il suddetto passaggio motivazionale è immediatamente successivo al punto in cui si dava atto che il fatto era stato commesso da più persone riunite: ciò induce a ritenere che l’aggravante considerata ai fini del predetto “bilanciamento” tra circostanze eterogenee è solo la prima, non anche la recidiva (in ordine alla cui ipotetica incidenza, peraltro, manca qualsiasi cenno motivazionale).
Ne consegue che i fatti contestati all’imputato vanno qualificati ex artt. 610, comma secondo, e 624-bis, comma secondo, cod. pen., e che detti reati sono estinti per prescrizione.
7.1. Gli elementi fattuali valorizzati dalla Corte di appello a fondamento dell’impugnata affermazione di responsabilità non legittimano il proscioglimento dell’imputato con più favorevole formula di merito.
P.Q.M.
qualificati i fatti ex artt. 610, comma secondo, e 624-bis, comma secondo, cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso il 12/09/2023