Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39750 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39750 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Martina Franca il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 28/09/2022 della Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la nota difensiva con la quale di insiste nell’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATI -0
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto 1’11 novembre 2021 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato
di estorsione commesso nei confronti. di COGNOME, costretto con minacce, reiterate in più occasioni, a versare la somma di 1500 euro ed altro denaro.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo:
violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte dichiarato l’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria COGNOME che avev riferito al dibattimento notizie apprese dalla persona offesa pur senza aver preso parte alle indagini, in violazione dell’art. 195, comma 4, cod. proc. pen..
Non risulterebbe conforme al vero la circostanza che le dichiarazioni de relato del teste non sarebbero state poste a base della decisione di condanna emessa nei due gradi di merito.
Sarebbe inutilizzabile anche il contenuto della trascrizione di una conversazione ambientale che la vittima aveva registrato su iniziativa della polizia giudiziaria senza alcuna autorizzazione ai sensi degli artt. 266 e segg. cod. proc. pen.; 2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della minaccia nei confronti della persona offesa quale elemento oggettivo indispensabile per la configurazione del reato, non risultante dalle dichiarazioni della vittima, più volte oggetto, durante il suo esame, di contestazioni da parte del Pubblico ministero; 3) violazione di legge in ordine alla configurabilità di più reati estorsivi, dal momento che la condotta illecita sarebbe stata unica e finalizzata ad un unico fine, costituito dalla richiesta di una somma di danaro tra ottobre e dicembre 2008; 4) vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche come prevalenti rispetto alla recidiva, non avendo la Corte
tenuto conto RAGIONE_SOCIALE circostanze di fatto indicate a fg. 10 del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e generico.
1.Quanto al primo motivo, deve ricordarsi che in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Inoltre, nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante
· la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identic convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 – dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011).
Nel caso in esame, la Corte ha sottolineato che la sentenza di condanna è stata in primo luogo emessa sulla base RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni della persona offesa – peraltro riscontrate dal teste di polizia giudiziaria COGNOME a proposito della minaccia con il cospargimento sul capo di benzina – ritenute attendibili e per questo da sole idonee a fondare il giudizio di responsabilità anche a prescindere dalla deposizione del teste di polizia giudiziaria (comunque riferita a fatti da lui direttamente percepiti e non a dichiarazioni apprese dalla vittima) e dal contenuto della registrazione effettuata dalla persona offesa di uno dei colloqui avuti con l’imputato ed il suo correo separatamente giudicato.
Il secondo motivo è generico poiché la sentenza impugnata, ricostruendo il fatto, ha puntualizzato che la minaccia nei confronti della vittima (consistita, in un primo tempo, nell’avvertimento che avrebbe passato guai se non avesse pagato e, poi, nell’episodio prima richiamato in cui era stato cosparso di benzina sul capo) si era realizzata ed aveva avuto effetto intimidatorio idoneo a realizzare il reato di estorsione (fg. 2 della sentenza).
Il terzo motivo è inammissibile poiché con esso si deduce una violazione di legge che non aveva formato oggetto dell’atto di appello e che comporterebbe, per la sua verifica, accertamenti di fatto sottratti al giudice deputato dall’ordinamento a tale tipo di esame, in violazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen..
Al contrario, nell’atto di appello era stata chiesta una diminuzione degli aumenti di pena in continuazione, così esplicitamente ammettendosi la natura continuata del reato contestato.
Il quarto motivo è manifestamente infondato e generico poiché non si confronta con la motivazione offerta dalla Corte di appello in ordine alla gravità del fatto per effetto della sottrazione della somma di danaro alla vittima, mai restituita, circostanza posta dalla sentenza a fondamento del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee nel senso della loro equivalenza.
La giurisprudenza di legittimità è, infatti, concorde nel ritenere che in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi (Sez. 2, n. 3610, del 15/01/2014, Ma nza ri).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’.effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 20.09.2023.
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Il Consigliere estensore
Il Presidente