Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51663 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51663 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINONNE NOME, nata a Diso il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2022 della Corte d’appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, in difesa della ricorrente NOME NOME, il quale si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28/09/2022, la Corte d’appello di Lecce confermava la sentenza del 08/10/2015 del G.u.p. del Tribunale di Lecce, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di NOME COGNOME alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione ed € 800,00 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di estorsione e di tentata estorsione (aggravati dall’essere stata la minaccia commessa da più persone riunite e dall’avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità) ai danni di NOME COGNOME.
Avverso l’indicata sentenza del 28/09/2022 della Corte d’appello di Lecce, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a sei motivi.
2.1. Con il primo e il secondo motivo, che sono dedotti con un’argomentazione unitaria, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e/o l’erronea applicazione dell’art. 629 cod. pen. «con riferimento alla qualificazione giuridica delle condotte contestate» e, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, anche sub specie del travisamento della prova, «con riferimento alla qualificazione giuridica della condotta e all’affermazione di penale responsabilità dell’imputata».
La ricorrente prende in esame le singole dazioni di denaro che, secondo l’ipotesi accusatoria, essa avrebbe costretto il COGNOME a corrisponderle dietro minaccia e rappresenta al riguardo quanto segue.
Quanto al bonifico di C 15.000,00 del 26 settembre 2013, che esso fu effettuato dal NOME sulla base di una sua autonoma e volontaria decisione, non preceduta da alcuna violenza o minaccia.
Quanto ai bonifici di C 13.500,00 del 4 novembre 2013, di C 10.000,00 del 13 dicembre 2013 e di C 10.000,00 del 7 gennaio 2014: a) quanto al primo, che i propri messaggi, che lo precedettero, non contenevano alcuna minaccia, ma solo «uno sfogo ed un grido di dolore di una persona disperata»; b) quanto al secondo e al terzo, che essi furono effettuati dal COGNOME di propria iniziativa, in piena autonomia, senza ricevere richieste dall’imputata, e senza esservi dalla stessa costretto. Secondo la ricorrente, la Corte d’appello di Lecce avrebbe ritenuto minacce «una serie di richieste di aiuto, probabilmente effettuate in modo “petulante”, “insistente” ed “esagerato”» e dirette, al più, a «manipolare» la persona offesa, senza che i suoi messaggi e telefonate avessero generato alcun timore nel COGNOME, il quale aveva effettuato le dazioni di denaro «liberamente nella convinzione di aiutare una persona in difficoltà». La ricorrente sottolinea altresì che, il 12 gennaio 2014, l’imputata e la persona offesa sottoscrissero una scrittura privata, acquisita agli atti, con la quale la prima riconosceva di avere ricevuto la somma complessivi di C 48.500,00 «come regalia», al fine di estinguere un debito di pari importo del padre della persona offesa NOME COGNOME e affermava di considerare estinto tale debito.
Quanto alle condotte poste in essere dopo la sottoscrizione della menzionata scrittura privata e, in particolare, alla dazione di C 1.500,00 in contanti nei primi giorni di aprile 2014, che la dazione di tale somma, ove avvenuta, non fu l’effetto di minacce dell’imputata ma, piuttosto «delle sue manipolazioni».
Quanto alle condotte poste in essere «da aprile 2014», che, successivamente al 10 aprile 2014, il COGNOME non versò più somme di denaro, e che, dopo avere ricevuto, dall’utenza telefonica dell’imputata, la telefonata di un uomo (non individuato) che, con tono minaccioso, gli intimava di pagare entro 48 ore, la persona offesa decideva di sporgere denuncia.
Ciò rappresentato, la ricorrente conclude che: tutte le dazioni di denaro da parte del COGNOME sino all’aprile del 2014 non furono determinate da proprie minacce, attesa l’assenza di contenuto minatorio nei messaggi da lei inviati alla persona offesa, nei confronti della quale, al più, si dovrebbe ritenere sussistente un mero «condizionamento»; a tutto voler concedere, qualora fosse ravvisato un contenuto minatorio nei messaggi successivi all’aprile del 2014, il solo reato ravvisabile sarebbe la tentata estorsione, atteso che nessuna somma fu versata dal COGNOME dopo detto mese e che, in occasione della consegna di € 3.000,00 il 18 luglio 2014, il COGNOME operò come agente provocatore. La ricorrente, peraltro, nega che la minaccia di riferire alla moglie del NOME della propria relazione sentimentale con il defunto padre dello stesso e di suicidarsi possano costituire una minaccia nel senso richiesto dall’art. 629 cod. pen.
2.2. Con il terzo e il quarto motivo, che sono dedotti con un’argomentazione unitaria, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e/o l’erronea applicazione degli artt. 628, terzo comma, n. 1), 61, primo comma, n. 7), e 99 cod. pen., e, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo «al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, all’aumento a titolo di continuazione ed alla pena in concreto irrogata».
La ricorrente deduce anzitutto che la mera telefonata alla persona offesa da parte di una terza persona o revocazione di terze persone da parte dell’imputata non potrebbero integrare la circostanza aggravante delle più persone riunite di al n. 1) del terzo comma dell’art. 628 cod. pen.
In secondo luogo, sarebbe insussistente la circostanza aggravante dell’avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità sia in quanto, alla luce di quanto esposto in relazione ai primi due motivi, tutte le somme versate o, comunque, la gran parte di esse, non sarebbero riconducibili a condotte qualificabili come estorsive, sia in quanto la facilità con la quale la persona offesa diede seguito alle richieste di soldi e si procurò gli stessi dimostrerebbero la sua «grande disponibilità di denaro» e, quindi, che gli importi da essa erogati non le avevano cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità.
In terzo luogo, quanto all’applicazione della recidiva, la quale sarebbe fondata su di un unico precedente penale specifico, la ricorrente deduce che il reato sub
iudice non potrebbe essere ritenuto «significativo di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità» dell’imputata e che la Corte d’appello di Lecce avrebbe omesso «qualsiasi considerazione delle condizioni oggettive e soggettive della condotta delittuosa de qua ed ingiustificatamente trascurando molteplici ed univoci elementi di valutazione, già ampiamente dedotti nel presente atto, invece decisivi nella prospettiva di esclusione della medesima recidiva», la quale, pertanto, «non doveva essere applicata».
2.3. Con il quinto e il sesto motivo (erroneamente indicati nel ricorso come quarto e quinto), che sono dedotti con un’argomentazione unitaria, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e/o l’erronea applicazione degli artt. 69, 62-bis, 628, terzo comma, n. 1), 61, primo comma, n. 7), e 99 cod. pen., e, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo, in relazione a entrambi i vizi denunciati, «al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, all’aumento a titolo di continuazione ed alla pena in concreto irrogata».
La ricorrente lamenta anzitutto che la Corte d’appello di Lecce avrebbe escluso la prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche sulle attribuite circostanze aggravanti con una motivazione tautologica e apparente, nonostante «emerg in atti numerosi elementi fattuali (in primis, il ridimensionamento della gravità dei fatti in contestazione) che avrebbero dovuto indurre a concludere il bilanciamento delle circostanze con un giudizio di prevalenza di quelle attenuanti».
In secondo luogo, quanto alla determinazione della misura della pena, la ricorrente lamenta che: a) la pena sarebbe eccessiva e sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti a lei attribuiti e alla sua capacità a delinquere, atteso che dett gravità «risulta notevolmente ridimensionata soprattutto in considerazione del fatto che quantomeno per la maggior parte delle dazioni di denaro la persona offesa ha agito sua sponte senza che le ipotetiche minacce ricevute abbiano in qualche modo modificato le determinazioni dell’uomo e lo abbiano costretto ad effettuare i bonifici contro la sua volontà»; b) la Corte d’appello di Lecce, pur avendo applicato la pena edittale minima, «non ha ritenuto di effettuare alcuna riduzione per il tentativo ex art. 56 c.p., comunque configurabile in riferimento alla condotta posta in essere dall’odierna imputata»; c) «ndava, poi, eliminato, o comunque, contenuto l’aumento per la continuazione interna privo di alcuna motivazione nella sua quantificazione».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo due motivi sono fondati.
All’imputata erano stati contestati, e sono stati poi attribuiti, una pluralità d reati di estorsione, sia consumata sia tentata, unificati dal vincolo della continuazione, per avere essa, con minaccia, costretto la persona offesa NOME COGNOME a corrisponderle ripetutamente delle somme di denaro o per avere tentato di costringerla a fare ciò.
In particolare, secondo le conformi sentenze dei giudici di merito, l’imputata avrebbe costretto il COGNOME a corrisponderle, dietro minaccia: a) C 15.000,00 mediante il bonifico effettuato dal COGNOME il 26/09/2013; b) C 13.500,00 mediante il bonifico effettuato dal COGNOME il 14/11/2013; c) C 10.000,00 mediante il bonifico effettuato dal COGNOME il 13/12/2013; d) C 10.000,00 mediante il bonifico effettuato dal COGNOME il 07/01/2014.
Anche successivamente, in particolare, dopo la sottoscrizione della scrittura privata del 12/01/2014, l’imputata avrebbe continuato a minacciare il COGNOME, al fine di costringerlo a corrisponderle ulteriori somme di denaro, fino a fargli anche telefonare da un uomo che gli intimava di pagare quanto gli era stato richiesto entro 48 ore.
Infine, il 18/07/2014, dopo che il COGNOME aveva sporto denuncia-querela e aveva preallertato la polizia giudiziaria, aveva luogo, sotto il diretto controllo della stessa polizia giudiziaria, la consegna, da parte del COGNOME all’imputata, della somma di C 3.000,00.
Orbene, a fronte di ciò, la motivazione della Corte d’appello di Lecce appare, per così dire, promiscua.
A fonte di una pluralità di contestate e attribuite violazioni dell’art. 629 cod. pen. e degli artt. 56 e 629 cod. pen., la Corte d’appello di Lecce avrebbe dovuto debitamente evidenziare, per ciascuna dazione di denaro, quali fossero state le minacce che, avendo preceduto la stessa dazione, avevano costretto il COGNOME a effettuarla, nonché a quali minacce fosse conseguita la dazione di somme di denaro e a quali, invece, no.
La necessità di una tale motivazione appare confermata sia dell’affermazione della stessa Corte d’appello di Lecce secondo cui, «probabilmente, in una prima fase, l’elemento della liberalità può risultare di maggior peso», sia dall’obiettiva diversa portata del contenuto dei vari messaggi, riportati nel capo d’imputazione, che furono nel tempo indirizzati dall’imputata al COGNOME e che precedettero ciascuna dazione di denaro o che sarebbero stati diretti a ottenerne.
Si deve perciò ritenere che Corte d’appello di Lecce non abbia adeguatamente corrisposto al proprio compito motivazionale, il cui assolvimento, nei termini che si sono detti, era invece necessario al fine di accertare sia la responsabilità
dell’imputata per le diverse violazioni a lei attribuite, sia la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall’art. 61, n. 7), cod. pen., sia, infine, e conseguentemente, per determinare la misura della pena.
L’esame degli ulteriori motivi (il terzo, il quarto, il quinto e il sesto) assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per un nuovo giudizio, a un’altra sezione della Corte d’appello di Lecce.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.
Così deciso il 23/11/2023.