Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7040 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7040 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 06/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, l’AVV_NOTAIO del foro di Napoli, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La sentenza in epigrafe ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Velletri il 20/11/2020 nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXX in ordine al delitto di estorsione pluriaggravata commesso qualificandosi per telefonocome maresciallo dei carabinieri,quindi presentandosi nell’abitazione della persona offesa, ultrasessantacinquenne, e minacciando di non procedere al rilascio del figlio di questa, asseritamente coinvolto in un sinistro stradale e privo di assicurazione e, perciò, in stato di fermo presso la stazione dei carabinieri, fino a quando non fosse eseguito il pagamento di una somma pari al danno dal predetto provocato, e poi spiegando che, invece, consegnando temporaneamente ad un carabiniere in borghese il denaro ed i gioielli quale mera ‘garanzia’ della sua buona fede – tanto che sarebbero stati restituiti – la persona offesa avrebbe ottenuto la liberazione del figlio, così inducendola a corrispondergli la somma di euro 1.200,00 in contanti ed alcuni oggetti d’oro.
2.Il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza prospettando, con due motivi di ricorso trattati unitariamente, la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione dei fatti come estorsione aggravata anzichØ come truffa aggravata.
Deduce, infatti, il ricorrente che il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto Ł connotato dalla minaccia di un male ingiusto, Ł rappresentato dalla concreta efficacia coercitiva, e non meramente manipolativa, della condotta minacciosa rispetto alla volontà della vittima, da valutarsi con verifica “ex ante”, che prescinde dalla effettiva realizzabilità del male prospettato: deduce, pertanto, che emerge dalla stessa sentenza impugnata che nel caso di specie si Ł ingenerato nella vittima il timore di un
pericolo immaginario, quale quello configurabile l’ipotesi di cui all’art. 640 comma 2 n. 2 cod. pen., nel quale Ł da ravvisare l’artifizio o raggiro nel quale viene indotta la persona offesa dalla truffa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen. perchØ manifestamente infondati.
Come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il criterio differenziale tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cd. vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicchØ si ha truffa aggravata ai sensi dell’art. 640, comma secondo, n.2, cod. pen. quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall’agente, di modo che la persona offesa non Ł coartata nella sua volontà, ma si determina all’azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l’esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi Ł attribuibile, direttamente o indirettamente, all’agente ed Ł tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell’alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall’agente o di incorrere nel danno minacciato. (Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, COGNOME, Rv. 279492 – 01)
Si Ł correttamente osservato, pertanto che <> (Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, COGNOME, Rv. 279492 cit.)
In tale contesto, quindi, il criterio differenziale tra i due reati Ł costituito dal diverso atteggiarsi del pericolo prospettato. Nella truffa c.d. vessatoria il soggetto agente, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, rappresenta falsamente alla vittima un pericolo immaginario proveniente da terzi, in sØ non ingiusto ma anzi astrattamente legittimo, e si offre di adoperarsi per evitargli tale conseguenza in cambio di denaro (così cfr. Sez. 2, n. 28390 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256459; Sez. 2, n. 27363 del 04/04/2012, COGNOME, Rv. 253313). Situazione questa nella quale, quindi, il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall’agente, di modo che la persona offesa non Ł coartata nella sua volontà, ma si determina all’azione od omissione versando in stato di errore (Sez. 2, n. 51732 del 19/11/2013, COGNOME e altri, Rv. 258110)
Nel delitto di estorsione, invece, l’agente rappresenta l’esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi appare direttamente o indirettamente allo stesso attribuibile, tanto che l’offeso non Ł indotto in alcun errore quanto, piuttosto, Ł posto nell’alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto o di incorrere nel danno minacciato (Sez. 2, n. 51732 del 19/11/2013, COGNOME e altri, Rv. 258110; Sez. 2, n. 26272 del 21/05/2001, COGNOME, Rv. 219943; Sez. 2, n. 4180 del 03/03/2000, Annoresano, Rv. 215705)
Integra, pertanto, il reato di estorsione, e non di truffa aggravata, la minaccia di un male, indifferentemente reale o immaginario, dal momento che identico Ł l’effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo, tanto che la sua concretizzazione dipenda effettivamente dalla volontà dell’agente, quanto che questa rappresentazione sia percepita come seria ed
effettiva dalla persona offesa, ancorchØ in contrasto con la realtà, a lei ignota. (cfr. Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072 – 01; nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la configurazione del delitto di tentata estorsione aggravata da parte della Corte territoriale nella condotta dell’imputato che aveva prospettato ai familiari del defunto la mancata restituzione della salma trafugata dal cimitero, qualora non fosse stato pagato un riscatto, nonostante non avesse in realtà la disponibilità della bara).
La sentenza impugnata risulta aver fatto buongoverno di tali principi, laddove ha evidenziato che nel caso in esame non Ł stato prospettato alla persona offesa un danno meramente possibile ed eventuale e comunque non proveniente dall’agente – nØ direttamente nØ indirettamente – che la volontà negoziale della persona offesa avrebbe potuto evitare, bensì Ł stata prospettata l’esistenza del pericolo di un accadimento il cui verificarsi o meno era allo stesso attribuibile, tanto che la volontà della persona offesa veniva coartata perchØ posta nell’alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto o di incorrere nel danno minacciato. La valutazione della Corte territoriale, pertanto, non ha rinviato a situazioni interiori ovvero a stati soggettivi ma, piuttosto, ha fatto riferimento alla differenza strutturale dei due reati e alla condotta materiale posta in essere, ed ha così correttamente individuato la qualificazione giuridica da attribuire al fatto contestato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila, a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 06/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.