Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46706 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46706 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a PIEDIMONTE MATESE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CAPUA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME insisteva per raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli confermava la condanna per estorsione di NOME COGNOME e NOME COGNOME, recidiva esclusa.
Si contestava ai ricorrenti di essersi presentati presso il cantiere dove NOME COGNOME era impegnato nella realizzazione di lavori di edificazione e, con violenza consistita nel
percuoterlo con diversi pugni al volto, e con minaccia consistita nel rivolgergli espressioni del tipo «se vuoi continuare i lavori e vuoi stare tranquillo tu e la tua famiglia devi mette a posto con dei versamenti mensili di euro duemilacinquecento», nonché prospettando di essere armati e di venire per conto di tale COGNOME, di avere costretto COGNOME a consegnare alcune delle somme richieste.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 521 cod. proc. peri.) e vizio di motivazione in ordine al correlazione tra accusa e sentenza: l’estorsione sarebbe stata ritenuta in relazione alla sussistenza di un credito usuraio e non – come contestato nel capo di imputazione – per consentire la prosecuzione dei lavori edili;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma della condanna, che sarebbe illogica tenuto conto (a) che il coimputato NOME COGNOME era stato assolto per insussistenza del fatto; (b) che la condotta, ricostruita dalla Corte di appell non sarebbe coerente con le dichiarazioni di NOME COGNOME che, ciononostante, era stato ritenuto credibile.
Ricorreva per cassazione anche il difensore di NOME COGNOME che deduceva:
3.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la ditta RAGIONE_SOCIALE:RAGIONE_SOCIALE avrebbe vantato un rilevante credito nei confronti della persona offesa, poiché aveva realizzato opere nel fabbricato nel Comune di Piana di Monteverna che non sarebbero state pagate da COGNOME; l’accusa nei confronti del COGNOME emergerebbe dalla chiamata in correità di COGNOME che aveva riferito di un prestito di COGNOME a NOME COGNOME accusa che non sarebbe stata confermata dalla persona offesa; infatti NOME COGNOME non avrebbe mai dichiarato di avere ricevuto un prestito da COGNOME, ma anzi, lo avrebbe espressamente negato. La conferma della condanna si fonderebbe, pertanto, su una circostanza non dimostrata;
3.2. violazione di legge (art. 393 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine all qualificazione giuridica del fatto che, tenuto conto del credito vantato dalla ditta RAGIONE_SOCIALE, avrebbe dovuto essere qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.E’ fondato il secondo motivo di ricorso proposta nell’interesse del COGNOME, che si estende anche al COGNOME, non essendo fondato su profili personali, ma concernendo la qualificazione giuridica dei fatti.
1.1.11 collegio in materia di diagnosi differenziale tra i delitti di estorsione ed eserci arbitrario delle proprie ragioni riafferma che il reato di esercizio arbitrario delle pr ragioni agito con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 02).
Nel caso in esame invece ta Corte d’appello, discostandosi da tale autorevole indicazione ermeneutica, riteneva che fosse indifferente se il prestito alla base della richiesta estorsiva fosse, o meno, di carattere usuraio in quanto ciò che rilevava ai fin della contestazione era la circostanza che le richieste di restituzione fossero state effettuate con violenza o minaccia espressa con modalità idonee a sopraffare le capacità di resistenza dell’offeso (pag. 11 della sentenza impugnata).
1.2. Invero la sentenza impugnata ricostruisce i fatti ritenendo che la persona offesa non riuscisse a far fronte ai propri debiti con COGNOME al quale aveva subappaltato la ristrutturazione di un fabbricato in Piana di Monte Verna; COGNOME, per ottenere soddisfazione delle sue spettanze, aveva mediato per far ottenere al suo debitore l’offeso COGNOME – un prestito da COGNOME, che forniva la provvista e ne chiedeva la restituzione con gli interessi. Le aggressioni contestate erano quindi funzionali ad ottenere la restituzione del prestito (pag. 6 della sentenza impugnata).
Fermo tale telaio di rapporti: (a) il primo giudice riteneva che tra COGNOME e COGNOME vi fosse un patto usuraio, e che, dunque, le ragioni dei ricorrenti fossero illecite e n sostenibili in un giudizio ordinario, il che impediva di ritenere che l’aggressione potess essere ricondotta entro lo schema legale previsto dall’art. 393 cod. pen. (pag. 17 della sentenza di primo grado); (b) la Corte di appello, per escludere la possibilità d ricondurre la condotta entro lo schema astratto previsto dall’art. 393 cod. pen., si è invece limitata a fare riferimento all’intensità della minaccia (pag. 11 della sentenza impugnata), senza esaminare la legittimità dell’accordo tra COGNOME e COGNOME, richiamando una interpretazione giurisprudenziale superata, dato che le Sezioni unite, come ricordato, hanno affermato che la diagnosi differenziale tra il reato di estorsione e quello di esercizi arbitrario delle proprie ragioni debba essere effettuata scrutinando l’elemento soggettivo.
Tale discontinuità tra le due sentenze di merito, unitamente al fatto che entrambe ritengono accertato che COGNOME abbia prestato del denaro a COGNOME, rende carente e contraddittorio il compendio motivazionale.
Peraltro la corretta ricostruzione dei rapporti sinallagmatici tra l’offeso e i ricorren una questione “di fatto” che può essere scrutinata solo dalla giurisdizione di merito, essendo esclusa dal perimetro cognitivo della Cassazione la valutazione della capacità dimostrativa delle prove.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte di app di Napoli per nuovo giudizio in ordine alla qualificazione giuridica delle co accertamento preliminare ed assorbente rispetto agli altri motivi proposti con il r
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione d Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il giorno 20 ottobre 2023
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L’estensore
Il Presid nte