Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42169 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42169 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NASO COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/12/2022 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Palermo con funzione di riesame, ha rigettato la richiesta, proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza di custodia cautelare di applicazione della custodia in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 17 dicembre 2022, in relazione al reato di cui al capo 2) dell’incolpazione provvisoria (art. 416-bis, commi primo, terzo, quarto e sesto cod. pen., nella qualità di componente della famiglia di Palermo centro, per essersi occupato assieme a COGNOME di autorizzare per conto del sodalizio le attività imprenditoriali del territorio, nonché incaricato da COGNOME di compiere spedizioni punitive per garantire il rispetto delle regole del gruppo, gestendo altresì il traffico d sostanze stupefacenti secondo le regole del mandamento mafioso, dal 2018 sino alla data odierna con la recidiva infraquinquennale) nonché per i reati di cui ai capi 5) (artt. 81, 99, 110, 629, commi primo e secondo in relazione all’art. 628, comma terzo, n. 1 e 3, 416 bis.1 cod. pen.) e 6) (art. 74, comma 1, 2, 3, d.P.R. n. 309 del 1990, art. 416-bis.1).
Il Tribunale ha condiviso il percorso argomentativo del giudice che ha escluso la gravità indiziaria solo relativamente al capo 7 dell’incolpazione.
Il provvedimento genetico prende le mosse da un’attività di indagine articolata attraverso servizi di osservazione e intercettazioni telefoniche ed ambientali, aventi ad oggetto l’operatività della famiglia mafiosa di Palermo centro, facente parte del mandamento di Porta Nuova, nonché l’individuazione dei membri della stessa e il ruolo da ciascuno di questi svolto.
Tra gli esponenti di vertice della famiglia viene indicato NOME COGNOME che si avvaleva della collaborazione di molti altri componenti del gruppo, tra cui NOME COGNOME, contesto nel quale sono emerse altre figure di stretti collaboratori di quest’ultimo, come NOME COGNOME e il ricorrente.
Risulta dai dialoghi intercettati, secondo il Tribunale del riesame, che COGNOME ha contribuito a garantire il controllo del territorio da parte della famiglia d Palermo centro, occupandosi, in prima persona, delle attività estorsive, imponendo la cosiddetta riffa, gestendo insieme a COGNOME e sotto la direzione di COGNOME la piazza di spaccio del quartiere Vucciria assicurando un introito al sodalizio mafioso.
Va al riguardo osservato che il Tribunale segnala che una delle attività estorsive svolte sul territorio, volta a garantire un costante flusso di denaro a favore della consorteria criminale era l’imposizione delle cosiddette riffe cioè l’acquisto di biglietti di una lotteria abusiva, gestita dai referenti della famiglia.
Si fa riferimento, inoltre, alla dichiarazione del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, resa il 21 Febbraio 2020, già arrestato nel procedimento
dell’operazione cd. Panta COGNOME, che ha riferito, per il provvedimento di merito, in ordine alle modalità e all’organizzazione dell’attività di raccolta di danaro per il sodalizio.
In particolare, il collaboratore ha dichiarato che dal mese di settembre al mese di giugno dell’anno successivo la famiglia mafiosa organizzava una riffa, per i titolari delle attività commerciali presenti nel quartiere, i quali eran costretti a pagare 10 C alla settimana per assicurarsi uno dei 90 numeri al lotto. La famiglia mafiosa incassava così 900 C a settimana pagando poi tre premi da 150 C ciascuno ai commercianti detentori del primo numero estratto ogni martedì, giovedì e sabato sulla ruota di Palermo, così guadagnando i restanti 450 C a settimana.
Anche il collaboratore NOME NOME NOME nel suo interrogatorio reso il 25 Marzo 2022 ha parlato del cosiddetto sistema della riffa.
Il coinvolgimento di NOME nell’attività emerge da una conversazione captata il 4 luglio del 2022 alle 16:37, nel corso della quale NOME chiedeva a NOME COGNOME informazioni sul denaro raccolto e quest’ultimo rispondeva di avere il danaro e di averne già informato NOME.
Ancora si fa riferimento ad altra captazione, del 5 agosto 2022 delle 23:02; inoltre il pieno coinvolgimento dell’indagato viene acclarato attraverso la sua partecipazione al reato fine di cui al capo 5, relativo all’acquisto del biglietto della riffa imposto ai danni di COGNOME, commerciante di frutta secca all’interno del mercato della Vucciria di Palermo.
Anche in questo caso, risultano secondo il provvedimento impugnato significative le intercettazioni riportate a pagina 10 e seguenti; il Tribunale ritiene che la richiesta di pagamento di un biglietto della riffa, priva di qualsiasi titolo legittimo integra gli estremi della minaccia implicita, anche se formulata in termini di mero invito o consiglio, in quanto finalizzata a incutere nella vittima timore di rischi e pericoli inevitabili.
In relazione al capo 5) si sostiene che la condotta di COGNOME e COGNOME è stata posta in essere nella prospettiva di conseguire un ingiusto profitto, con altrui danno attraverso un comportamento che, pur non accompagnato esplicitamente da minaccia, poneva la vittima in una condizione di soggezione ravvisabile nell’alternativa di accedere all’ingiusta richiesta dell’agente o di subire un più grave pregiudizio, anche se non esplicitamente prospettato.
Si ritiene configurabile visto il contesto in cui i fatti si sono concretizzati, circostanza aggravante di cui all’articolo 416 bis.1 cod. pen.
In questo caso, infatti, è stato ritenuto sufficiente, ai fini di integrare circostanza aggravante ad effetto speciale, che gli agenti abbiano prospettato al soggetto passivo anche solo implicitamente la propria appartenenza al clan
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egemone in zona e le conseguenze a cui potrebbe andare incontro la vittima ovvero osasse sfidare la ramificata organizzazione mafiosa.
Si tratta di argomento che è utilizzato come forma di pressione sulla vittima e che è stato ritenuto idoneo ad integrare la circostanza aggravante perché la modalità della condotta si è sostanziata nell’avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento che ne deriva.
Si richiama giurisprudenza di legittimità con riferimento alla natura intimidatoria del messaggio che può essere anche silente, nonché precedenti di legittimità che fanno riferimento al fatto che il ricorso al vincolo mafioso e la connessa condizione di assoggettamento può esprimersi anche in forma indiretta o implicita.
A pagina 13 e seguenti del provvedimento si fa riferimento anche alle attività svolte da RAGIONE_SOCIALE per autorizzare l’apertura di nuove attività commerciali nell’interesse del sodalizio.
COGNOME forniva ai due collaboratori, COGNOME e COGNOME, secondo il provvedimento di merito, precise direttive in ordine ai soggetti con cui si doveva lavorare, ai rifornimenti da effettuare, all’individuazione delle zone di competenza, così evidenziando anche l’esistenza di un rapporto di fiducia, costruito con lo stesso COGNOME, tale da essere considerate da lui nella corsia preferenziale, come da progressivo n. 1149 citato a pagina 17.
Si riportano poi a pag. 18 e ss. gli elementi indiziari per i quali COGNOME e COGNOME sono ritenuti gestori della piazza di spaccio della Vucciria nell’interesse del sodalizio mafioso.
A pag. 19 e ss. si indicano elementi indiziari per ritenere sussistente la partecipazione dell’indagato al reato associativo di cui al capo 2) dell’incolpazione provvisoria, mentre a pag. 21 il Tribunale individua le condotte che sono state ritenute gravemente indizianti in relazione al capo 6 della contestazione cautelare.
2.Ricorre tempestivamente, avverso la descritta ordinanza, l’indagato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, che denuncia tre vizi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione degli artt. 416-bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen.
La motivazione dell’ordinanza del riesame è illogica manifestamente nonché lacunosa, con specifico riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo.
Si richiamano le dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME, arrestato il 16 dicembre 2015 che ha riferito della riffa. Si rileva che COGNOME non ha accusato COGNOME nulla riferendo a carico dello stesso.
Inoltre, il Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni del collaboratore COGNOME ritenute dalla difesa, del tutto insignificanti rispetto alla figura del ricorrente indicative della pratica della cosiddetta riffa nell’ambito territoriale mafioso della famiglia del Borgo vecchio.
Con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza nei confronti del ricorrente per il reato associativo, il Tribunale sarebbe incorso nel travisamento della prova, con riferimento al verbale di trascrizione della conversazione del giorno 8 Febbraio e dell’annotazione riassuntiva redatta dai Carabinieri, il 28 Febbraio 2022.
NOME COGNOME, responsabile della famiglia mafiosa di Palermo centro alla richiesta formulata da NOME di affiliare NOME a quella famiglia rifiutava la detta proposta perché NOME a differenza di NOME non aveva le caratteristiche necessarie per essere formalmente affiliato.
Si richiama pag. 483 dell’annotazione di polizia giudiziaria del 28 ottobre 22.
In assenza di formale affiliazione a cosa nostra le argomentazioni dei giudici di merito devono essere esplicative di un ruolo dinamico da parte dell’indagato, funzionale al soddisfacimento al perseguimento della finalità della consorteria criminosa.
Invece la motivazione, per il ricorrente, non assolve a tale onere e non si confronta con la risultanza processuale secondo la quale COGNOME non era un soggetto affiliato alla famiglia mafiosa nonostante il richiamo operato in motivazione, all’esito delle intercettazioni ambientali, in particolare quella del giorno 8 Febbraio 2021 la cui parziale incongruente disamina ha dato luogo a vizio motivazionale del travisamento.
2.2.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 110, 629, 416-bis.1 cod. pen. e 273 cod. proc. pen.
Si assume, con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza per il reato di estorsione, che la motivazione è manifestamente illogica e viola i principi normativi dell’articolo 629 citato.
Non viene spiegata quale sia la condotta materiale estorsiva posta in essere da COGNOME, nei confronti di COGNOME.
La natura estorsiva si ricaverebbe dal modo con il quale l’acquisto del biglietto della riffa era stato richiesto da COGNOME ad COGNOME, considerando l’acquisto dei biglietti attività estorsiva ai danni degli acquirenti. Sicché l motivazione risulta assolutamente apodittica.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 273 cod. proc. pen., 74 d.P.R. n. 309 del 1990, 416-bis.1 cod. pen.
Si rileva, con riferimento alle considerazioni fornite dal Tribunale circa la sussistenza dei reato associativo contestato al capo 6 che sussiste vizio di motivazione.
Per COGNOME il ricorrente, il Tribunale ometterebbe di confrontarsi con diverse captazioni ambientali, raccolte nel corso delle indagini, dalle quali si evince come i presunti sociali, facenti parte del contesto associativo finalizzato al traffico d stupefacenti neppure conoscono COGNOME, non solo come soggetto aderente a quel sodalizio, ma anche come un normale soggetto gravitante nel contesto ambientale del territorio della famiglia mafiosa di Palermo centro, con riferimento specifico agli affari del traffico di stupefacenti.
In questo senso si allega al ricorso la trascrizione di intercettazione ambientali del 10 luglio 8 luglio 14 luglio del 2021 indicate a pag. 6 del ricorso.
Il Sostituto Procuratore generale, COGNOME, ha fatto pervenire richieste scritte con le quali ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.2. Il primo motivo è inammissibile.
In sostanza la difesa contesta il contenuto dell’ordinanza prospettando una valutazione diversa del contenuto delle dichiarazioni del collaboratore COGNOME nonché della conversazione captata in data 8 febbraio 2021, di cui si denuncia la lettura parziale da parte dei giudici di merito.
Sul punto si deve osservare che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in materia di provvedimenti de libertate, il sindacato del giudice di legittimità non possa estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato. Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame. La motivazione in tali casi è, dunque, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o, comunque, assolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l’applicazione della misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400; Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999 dep. 2000, Alberti, Rv. 215331).
Inoltre, si rileva che il travisamento probatorio è denunciato in modo generico e si incentra, piuttosto, su una diversa valutazione del contenuto e del significato delle conversazioni intercettate. Si è, infatti, chiarito che «in sede di legittimità è possibile prospettare un’interpretazione del signifi t di
un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558). Infine, il ricorrente ha prospettato una diversa interpretazione dei dialoghi intercettati, del pari inibita a questa Corte per giurisprudenza consolidata, secondo la quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389).
In ogni caso, il motivo di ricorso appare anche non prendere puntualmente posizione in relazione a una serie di ulteriori elementi di fatto, valutati dal Tribunale e non attaccati puntualmente con argomenti contrari (progr. 5 agosto 2022, conv. n. progr. 9967 e 9973; conv. n. 9974, n. 9977, n. 9975; registrazione del 9 marzo 2021 delle ore 10:35, progr. N. 3625, m. 1149 n. 6552, n. 1149 del 20 dicembre 2020).
Da ultimo, in diritto si osserva che la pronuncia risulta in linea con la giurisprudenza più rigorosa di questa Corte di legittimità che ritiene, ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione ad un’associazione mafiosa, l’affiliazione rituale non sufficiente qualora alla stessa non si correlino concret indici fattuali rivelatori dello stabile inserimento del soggetto, con ruolo attivo ne sodalizio (Sez. 5, n. 38786 del 23/05/2017, COGNOME, Rv. 271205; Sez. 5. n. 6882 del 06/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266064).
Del tutto aderente all’indirizzo di questa Corte, invero, è la ritenuta gravità indiziaria quanto al delitto contestato, tenuto conto che integra il reato di partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso la condotta di colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi, come attraverso la partecipazione ad attività che foraggiano il gruppo e lo finanziano (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, COGNOME, Rv. 281889; Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M, Rv. 274180).
1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Questo si appalesa meramente assertivo nella parte in cui nega, ai fini della sussistenza della condotta estorsiva contestata, l’esistenza di fonti indiziarie attestanti l’apporto assicurato dal ricorrente.
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La motivazione è puntuale nel descrivere i rapporti non soltanto d COGNOME con COGNOME, ma anche dello stesso COGNOME con il commerciante, come risulta, in particolare, dal testo della conversazione n. 9977 decreto n. 2 (cfr. pag. 11), laddove è lo stesso COGNOME, individuato dall’organo inquir come partecipe all’attività estorsiva attraverso il sistema della riffa, ad indicare al commerciante di mettersi a posto con la riffa, indicandogli in modo fungibile sé stesso o NOMENOME.
Sicché il motivo, per tale parte della censura, non appare specifico e n si rapporta, puntualmente, al contenuto dell’ordinanza.
Del resto, il descritto comportamento adottato da COGNOME COGNOME idoneo ad integrare il delitto di estorsione, in quanto, come ritenuto dal Tribunale, ido prospettare pericoli inevitabili, così incutendo timore nella vittima.
Quest’ultima, infatti, viene descritta dalla motivazione dei provvedimen di merito come ben consapevole della caratura criminale dei suoi interlocutor nonché della funzione assolta dalla riffa e delle conseguenze scaturenti dall’eventuale rifiuto.
Di qui, l’irrilevanza dell’assenza di esternazioni minacciose esplicite quanto i due potevano contare sulla notoria forza intimidatrice raggiun dall’associazione mafiosa per conto della quale agivano verso i terzi.
Si tratta di soluzione, quella adottata dai giudici della cautela, in lin la giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dal Sostituto Procurato generale nella requisitoria scritta, secondo la quale integra il reato di est l’ottenimento della rinuncia a far valere il credito conseguente all’adempime di una prestazione contrattuale mediante l’implicita intimidazione esercitata debitore che, pur senza compiere atti di violenza o minaccia, abbia già esibito momento della costituzione del rapporto, la propria appartenenza ad un’associazione mafiosa (Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018; Sez. 2, n. 26002 de 24/05/2018, COGNOME, Rv. 272884, quest’ultima sulla idoneità del messaggio intimidatorio anche silente, cioè privo di una esplicita richiesta, qu l’associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superf l’avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a speci comportamenti di violenza o minaccia; conf. n. 38964 del 2013, Rv. 257760; n. 20187 del 2015, Rv. 263570).
1.3.11 terzo motivo è inammissibile per genericità e, comunque, perché versato in fatto, non ravvisandosi alcuno dei vizi della motivazione lamentati ricorrente, la quale enuclea, con ragionamento immune da illogicità manifesta tutti i profili da cui ricavare i gravi indizi di colpevolezza a carico di relazione al reato di cui all’art. 74 TU Stup. (cfr. pag. 16 e ss.), per specificamente contestati con il ricorso.
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3.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché la disposizione, a cura della Cancelleria degli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen., non derivando, dal provvedimento la liberazione dell’indagato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in data 15 giugno 2023
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Presi ente