Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50652 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50652 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MASSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE di APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso esprimendo parere favorevole alla sospensione ex art. 612 cod. proc. pen. e l’annullamento con rinvio della sentenza
AVV_NOTAIO, in difesa della parte civile, depositava, dopo discussione, conclusioni scritte e nota spese.
AVV_NOTAIO in difesa di NOME insisteva per l’accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Genova, decidendo con le forme del rito abbreviato, riformava fa sentenza che aveva assolto NOME COGNOME dal reato di estorsione tentata e consumata condannandolo alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 400 di multa solo per il reato di tentata estorsione. Confermava l’assoluzione per l’estorsione consumata.
Si contestava a COGNOME, avvocato, (a) di aver prospettato a NOME COGNOME che avrebbe azionato davanti al giudice civile le proprie pretese in COGNOME ai compensi dovuti senza computata senza considerare gli acconti in contanti versati, (b) di avere ottenuto l’emissione di cinque decreti ingiuntivi per le somme dovute, (b) di avere notificato relativi atti di precetto per procedere al pignoramento di un immobile dei coniugi COGNOME, (c) di avere pignorato le quote della pensione di COGNOME (d), di avere pignorato presso terzi della complessiva somma di euro 17.291, 89, costringendo così COGNOME NOME e COGNOME NOME a difendersi nelle varie sedi giudiziali ed a subire i pignoramenti indicat procurandosi l’ingiusto profitto identificato nelle somme riscosse.
Si contestava inoltre a COGNOME di avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad ottenere le somme derivanti dalla differenza tra la somma di euro 191.138,25, riportata negli atti di precetto, e quella di 24.377, 78 già riscossa.
La Corte d’appello riteneva provata la responsabilità per il “delitto tentato” in quant si doveva considerare che il persistere dell’azione estorsiva non identificabile con un solo procedimento, ma con la reiterazione di domande giudiziarie erano indicative della volontà di ottenere più di quanto legittimamente dovuto. La data di consumazione del delitto tentato veniva identificata nella “notifica” dell’ultimo decreto ingiuntivo.
La Corte di appello condannava, infine, COGNOME al risarcimento dei danni in favore delle parti civili e ad una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 25.000 per ciascuna di esse.
2.11 difensore chiedeva preliminarmente la sospensione della esecuzione della condanna civile ai sensi dell’art. 612 del codice di rito.
Il difensore dell’imputato proponeva poi ricorso per cassazione, deducendo:
pagamento degli acconti, risulterebbe infatti smentita – come rilevato dal primo giudice 3.1. violazione di legge (art. 56, 629 cod. pen.) e vizio di motivazione: la sentenza impugnata non si sarebbe confrontata con il percorso argomentativo tracciato dal primo giudice; segnatamente, si deduceva che non sarebbe stato provata l’entità degli acconti, tenuto conto che le dichiarazioni del COGNOME, sul punto, non risultavano confortate da accertamenti bancari; la ritenuta corrispondenza tra i prelievi della persona offesa ed il
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dalla mancata corrispondenza di date ed importi e dal fatto che COGNOME aveva effettuato prelievi molto superiori alle somme in ipotesi corrisposte; inoltre, non sarebb stato valutato che l’imputato non aveva agito giudizialmente per il pagamento di tutti i crediti professionali vantati, ma solo di una parte. La mancata identificazione della entit degli acconti impedirebbe di accertare la contestata duplicazione di pagamento.
A ciò si aggiungeva che la Corte d’appello avrebbe assegnato rilevanza illegittima a una sentenza civile non definitiva che, anche se fosse stata irrevocabile non avrebbe potuto “da sola” provare i fatti in esse accertati, secondo quanto previsto dall’art. 238-bi cod. proc. pen..
Infine, non sarebbe stata valutata la versione alternativa fornita dal ricorrente, ovvero che la proposta transattiva per chiudere le questioni relative ai compensi professionali vantati da COGNOME sarebbe il frutto di un equivoco, ovvero quello di considerare già pagate somme che erano state solo richieste al COGNOME, ma da questo non corrisposte;
3.2. violazione di legge (art. 158 cod. pen.) e vizio di motivazione in COGNOME all identificazione del dies a quo del termine di prescrizione: sarebbe erroneo individuare tale data in quella della pronuncia della Corte d’appello civile risalente al 17 settembre 2020, dato che l’ultima azione riconducibile all’esclusiva volontà del ricorrente è identificabi nella notifica dei decreti ingiuntivi mentre il successivo sviluppo del procedimento giudiziario, conseguente alla proposizione dell’opposizione non era dipeso dalla volontà di NOME essendo la controversia stata affidata alla autorità giudiziaria.
Identificando il dies a quo del termine di prescrizione nella notifica dei decreti ingiuntivi, la prescrizione risulterebbe maturata prima della pronuncia della sentenza d’appello;
3.3. violazioni di legge (artt. 538 e 539 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: Corte d’appello avrebbe omesso la motivazione in COGNOME alle statuizioni civili;
3.4. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) vizio di motivazione in COGNOME di definizion del trattamento sanzionatorio, che sarebbe stato quantificato senza alcun riferimento ai parametri di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
La Corte di appello ha riformato la sentenza di assoluzione ritenendo che COGNOME, attivando una serie di procedure giudiziarie con decreto ingiuntivo, avrebbe cercato di ottenere somme maggiori rispetto a quelle dovute mettendole in stato di intimidazione con continue azioni legali.
1.1.11 collegio non intende contrastare, ma anzi ribadire, la giurisprudenza secondo cui integra gli estremi del reato di estorsione e non quello di truffa la minaccia
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prospettare azioni giudiziarie – nella specie decreti ingiuntivi e pignoramenti – al fine ottenere somme di denaro non dovute o manifestamente sproporzionate rispetto a quelle dovute, qualora l’agente ne sia consapevole, potendosi individuare il male ingiusto ai fini dell’integrazione del più grave delitto nella pretestuosità della richiesta (Sez. 2, n. 4873 del 29/11/2012, Parvez, Rv. 253844 – 01).
Si riafferma, inoltre, che in tema di estorsione, la minaccia di adire le vie legali, avendo un’esteriore apparenza di legalità, può integrare l’elemento costitutivo del delitto di cui all’ad 629 cod. pen. quando sia formulata non con l’intenzione di esercitare un diritto, ma con lo scopo di coartare l’altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia (il principio è stato espresso in un caso in cui gli imputati avevano evocato vicende “inconfessabili” che sarebbero emerse nel corso di un instaurando processo civile, reclamando la corresponsione di un compenso non dovuto in cambio della mancata instaurazione di esso: Sez. 2, n. 36365 del 07/05/2013, COGNOME, Rv. 256874 – 01).
1.2. Nel caso di specie, tuttavia, l’inquadramento della condotta di COGNOME nel reato di estorsione si profila illegittimo, sia nella forma tentata, che in quella consumata, da che l’azione “costrittiva” non è stata identifica nella minaccia di fare ricorso all’auto giudiziaria per ottenere somme non dovute, ma nel concreto ottenimento, attraverso la mediazione del giudice civile, di atti di decreto ingiuntivo e precetto, oltre che ne successive azioni di pignoramento (si legge nel capo di imputazione «costringendo COGNOME NOME e COGNOME NOME a difendersi nella varie sedi giudiziali ed a subire pignoramenti).
Si tratta di condotte che non possono essere inquadrate come estorsione perché l’intervento del giudice esclude la sussistenza sia di una “illecita costrizione”, che di “profitto ingiusto”.
In linea con tali argomentazioni la Corte di appello, rilevando la carenza di profitt ingiusto confermava la assoluzione per l’estorsione “consumata (pag. 13 della sentanza impugnata).
1.3. La condanna – inflitta riformando radicalmente la sentenza di primo grado riguarda, tuttavia, l’estorsione nella forma “tentata”.
Nel capo di imputazione elevato nei confronti di COGNOME, il tentativo di estorsione è stato identificato nell’attività diretta a percepire la somma derivante dalla differenza t quella indicata nei cinque atti di precetto (euro 191, 138, 25) e quella già ottenuta attraverso i pignoramenti (euro 24.377, 78).
Nel valutare la sussistenza di tale delitto la Corte di appello ha affermato che se la vittima, per evitare le spese di lite, soggiace alla minaccia “giudiziaria” e paga la somma “indebita” si integrava l’estorsione; diversamente in caso di opposizione al decreto ingiuntivo il reato rimarrebbe a livello di tentativo (pag. 8 della sentenza impugnata). Pi precisamente la Corte di merito ha ritenuto che la sequela di decreti ingiuntivi di COGNOME
fosse stata attivata per coinvolgere gli offesi nel maggior numero di cause, alcune delle quali, anche a prescindere dagli acconti versate, infondate; ed ha affermato che «anche se il debitore riesce a ridurre la pretesa avversaria, il solo parziale accoglimento delle dife si traduce spesso in un danno economico maggiore di quanto risparmiato, poiché una parziale soccombenza può portare a retribuire parte delle spese legali dell’attore di integralmente le proprie» (pag. 9).
Tali affermazioni, fondate sulla indiscussa rilevazione dell’accesa controversia tra COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME alla definizione di quanto dovuto per le prestazioni professionali del ricorrente, non risolvono l’ontologica incompatibilità tra l’attivazion cause civili, che implica la mediazione giudiziale, e l’azione estorsiva.
Si tratta di una incompatibilità che mina l’intero impianto accusatorio e si riverbera sulla condanna per la condotta di estorsione tentata. La Corte territoriale, ha ritenuto infat che il tentativo di estorsione si sarebbe inverato nella attivazione di molteplici azio giudiziarie, che sarebbero idonee ad esercitare una costrizione funzionale ad ottenere ulteriori somme non dovute, nonostante tale tentativo – come sopra rilevato – non fosse così contestato nel capo di imputazione.
1.4. Dalla analisi della motivazione delle sentenze di merito risulta evidente la sussistenza di un aspro conflitto tra COGNOME ed il ricorrente relativo alla definizione d importi professionali dovuti ed allo scomputo degli acconti già versati. La fondatezza delle ragioni del COGNOME ha trovato parziale conferma nella decisione del giudice civile che ha attestato il versamento di acconti per euro 18.620 non dichiarati da COGNOME nelle sue richieste di decreto ingiuntivo (pag. 12 della sentenza impugnata). Il versamento degli acconti è alla base della ipotetica azione illecita, tuttavia l’ammontare complessivo di ta acconti non risulta definito con certezza, anche a causa della ritenuta criticità del testimonianza di COGNOME (pag. 11 della sentenza impugnata).
Ciò detto, il fatto che siano stati pagati degli acconti ha una rilevanza civilist indiscussa, ma tenuto conto della contestazione elevata non è sufficiente a consentire l’inquadramento dell’azione giudiziaria di COGNOME come dirette ad ottenere un “ulteriore profitto”, in ipotesi ingiusto, anche perché tale condotta non è descritta nel capo d imputazione.
In sintesi, si ritiene che la controversia tra COGNOME COGNOME COGNOME non possa essere inquadrata in una fattispecie penalmente rilevante, ma piuttosto come una controversia civilistica inerente la quantificazione degli importi dovuti per la prestazione d’ope professionale. Il fatto che il COGNOME abbia fatto ricorso al giudice e non si sia limita paventare di attivare azioni giudiziarie esclude la sussistenza del delitto sia nella form consumata che in quella tentata, come descritta nel capo di imputazione, che identifica il tentativo nella attività funzionale ad ottenere piena soddisfazione del credito già riconosciuto attraverso le procedure esecutive.
1.5. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata perché il fatto non sussiste.
La domanda ex art. 612 cod. proc. pen. deve ritenersi assorbita.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il giorno 10 novembre 2023
L’estensore
Il Presidente