Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11354 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11354 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Formia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; Udito l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha insistito per
l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, in sede di giudizio di rinvio, ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni cinque di reclusione ed
euro 2000 di multa per il reato di cui agli artt. 81, 629 cod. pen. commesso sino a maggio 2014 in danno di NOME COGNOME, costituita parte civile
Avverso la sentenza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione NOME, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, denunciando, con un unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 629 cod. pen. e 192, 627, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione per travisamento della prova in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese a dibattimento dai testimoni di accusa, con specifico riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenute intrinsecamente attendibili, pur se smentite dall’istruttoria dibattimentale.
La Corte di appello ha risposto con motivazione solo apparente alle indicazioni della pronuncia n. 16990/24 di questa Corte che aveva censurato la illogicità e carenza della motivazione della sentenza di appello annullata proprio in ordine alla valutazione di attendibilità della persona offesa, costituita parte civile, omettendo di colmare il vulnus della motivazione sui punti evidenziati dalla sentenza rescindente ed incorrendo, così, nei medesimi vizi di illogicità della motivazione già censurati dal giudice di legittimità.
Il difensore della parte civile NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Secondo la prospettazione del ricorrente, la Corte di appello ha omesso di fornire adeguata risposta in ordine alle questioni poste dalla pronuncia rescindente incentrate sul giudizio di attendibilità della persona offesa e sulla corretta valutazione degli elementi di GLYPH riscontro emersi dall’istruttoria dibattimentale.
Si assume che, innanzitutto, è mancata la risposta quanto alla questione concernente la collocazione cronologica delle dichiarazioni accusatore rese NOME COGNOME, determinatasi ad accusare l’imputato di averla costretta, con plurime minacce, ad effettuare per suo conto diverse “giocate” a credito presso il centro scommesse ove era impiegata ed a versare l’importo dovuto pari a euro 4.500, solo dopo che la titolare della sala scommesse, avvertita dalla Stanley Bet, le aveva contestato l’irregolarità delle giocate e gli ammanchi accertati il pomeriggio dell’11/05/2014.
A fronte di tale circostanza, idonea secondo la pronuncia rescindente ad incidere negativamente sul giudizio di attendibilità della persona offesa, in quanto indicativa del potenziale interesse della persona offesa di, scagionare se stessa dalle contestazioni, si assume che la Corte di appello si è limitata ad affermare, con argomentazioni illogiche e frutto di travisamento delle prove, che la donna, dopo l’episodio dell’Il maggio 2014, non essendo riuscita a ripianare le perdite e ormai esasperata e intimorita dalle continue minacce, si era decisa a denunciare l’imputato, laddove l’asserita spontaneità della denuncia risulta smentita dalle dichiarazioni della titolare del centro che ha riferito di avere appreso di tali minacce solo dopo che la dipendente si era sottratta ai suoi tentativi di contattarla per avere spiegazioni dell’ammanco segnalato dalla società. La persona offesa, dunque, lungi dall’avere spontaneamente avvisato la titolare, si era sottratta al confronto con la stessa per il tempo necessario ad elaborare una strategia difensiva, incentrata sulle false accuse all’imputato. Né varrebbe a sanare l’evidente contraddizione l’evocato sentimento di paura della vittima che, nella prospettazione del giudice del rinvio, giustificherebbe quelle che sarebbero solo “marginali imprecisioni”.
Si evidenzia, ancora, che la Corte di appello ha reso una motivazione meramente apparente in ordine al comportamento contraddittorio, evidenziato nella pronuncia rescindente, della parte civile che nel 2015, e dunque in epoca successiva ai fatti, aveva reso una testimonianza favorevole all’imputato in un altro processo, ciò che a dire della donna sarebbe avvenuto in virtù del rapporto di amicizia che li legava, sebbene in un primo momento avesse detto che la testimonianza le era stata estorta, ritrattando tale affermazione subito dopo. Sul punto si assume la Corte si sia limitata ad affermare che si trattava di dichiarazioni rese al difensore il 26/04/2014 e dunque in epoca coeva ai fatti, e poi ripetute in dibattimento, senza tuttavia spiegare perché tale circostanza non valga a revocare in dubbio il giudizio di attendibilità della persona offesa.
Si assume dunque che sia mancata, in violazione delle indicazioni della pronuncia rescindente, la necessaria considerazione dei motivi che avrebbero potuto indurre la donna a denunciare falsamente l’imputato, come anche la corretta valutazione degli elementi di riscontro. Si richiamano sul punto la testimonianza della titolare del centro, che aveva riferito che l’imputato effettuava giocate solo in presenza della dipendente, ciò deponendo per la sussistenza di un accordo tra imputato e persona offesa, e la testimonianza di COGNOME che aveva confermato l’episodio della minaccia dell’Il maggio 2014, già stimata poco credibile dalla Corte di cassazione nella pronuncia di annullamento.
3. Le doglianze prospettate dal ricorrente circa l’omessa risposta da parte del giudice di rinvio alle indicazioni della pronuncia n. 16990/24 di questa Corte sono destituite di fondamento.
La Corte di appello ha confermato il giudizio di responsabilità dell’imputato all’esito di una rivalutazione delle emergenze processuali condotta secondo le coordinate delineate dalla pronuncia rescindente e di cui ha dato conto con motivazione immune da censure, affrontando, sulla base di una analitica disamina della narrazione della persona offesa e delle dichiarazioni rese dai testimoni gli snodi segnalati dalla pronuncia di annullamento come indispensabili ai fini del giudizio di attendibilità della parte civile.
Il giudice di merito ricostruisce il racconto della persona offesa evidenziando che dapprima ella aveva accondisceso alle richieste rivolttle dall’imputato di giocare a credito per piccole somme, confidando sul fatto che l’amico avrebbe onorato il credito come promesso, salvo poi rappresentargli la difficoltà legata al fatto di dover rendere conto delle entrate e delle uscite. Verso la metà del mese di marzo 2014, l’imputato aveva, perciò, cambiato atteggiamento, formulando all’indirizzo della donna minacce sempre più insistenti (dettagliatamente riportate in sentenza) per effetto delle quali la persona offesa aveva dovuto effettuare altre “giocate a credito” per conto dell’imputato almeno altre tre o quattro volte per importi pari a circa ottocento o novecento euro ogni volta, in parte da lei ripianate con i suoi risparmi (per un importo di 2.300 euro), sino all’ultimo episodio dell’Il maggio 2014, allorché l’ammontare complessivo non ripianato era arrivato a 4.500 euro.
La Corte di appello, con argomentazioni tutt’altro che illogiche o contraddittorie, ha rimarcato l’attendibilità e coerenza del racconto della persona offesa, attribuendo specifico rilievo alla circostanza che la donna, lungi dal limitarsi ad accusare l’imputato, ha ammesso anche le giocate irregolari effettuate senza coartazione, precisando di essere consapevole che, per tale ragione, non avrebbe più potuto lavorare nel centro i una volta raccontati i fatti, come poi in effetti avvenuto, ed esclude discrepanze temporali nel racconto, evidenziando come la parte offesa abbia sempre collocato le minacce più gravi in prossimità dell’episodio dell’Il maggio 2014. Quanto alla testimonianza resa dalla titolare del centro, la Corte di appello ne riporta tutti i passaggi, ritenendo, condivisibilmente, significativa la circostanza che, secondo quanto dalla stessa riferito, la persona offesa, appena contattata per l’ammanco, era scoppiata a piangere e le aveva immediatamente raccontato tutto e che, seppure è vero che fu la titolare a cercare la dipendente per contestarle l’ammanco, tuttavia la persona offesa la richiamò immediatamente riferendole tutto quanto accaduto. Anche la circostanza che, secondo la teste COGNOME, l’imputato effettuava le giocate solo in presenza della
dipendente viene coerentemente valorizzato, in tale prospettiva, quale conferma del racconto della persona offesa, avuto riguardo a quanto la stessa teste COGNOME ha inteso precisare circa l’atteggiamento “proprio persecutorio” dell’imputato, di cui ella aveva constatato l’assidua presenza in prossimità della casa della ragazza ogni qual volta l’aveva accompagnata a casa, in assonanza con quanto riferito dalla parte civile circa le costanti pressioni subite ad opera dell’imputato.
Anche la circostanza della testimonianza “di favore” resa da NOME COGNOME. in favore dell’imputato in relazione ai fatti a costui addebitati in altro processo viene logicamente spiegata dalla Corte, che sottolinea come la persona offesa rese le dichiarazioni favorevoli (poi ripetute in dibattimento) al difensore dell’imputato in sede di indagini difensive il 26 aprile 2014 ovvero in epoca coeva alla vicenda estorsiva successivamente denunciata, e dunque in piena coerenza con l’evoluzione dei rapporti tra imputato e persona offesa ricostruita all’esito dell’istruttoria dibattimentale.
Quanto alla testimonianza di COGNOME, di specifico rilievo per essere costui testimone diretto delle minacce proferite dall’imputato nei confronti della persona offesa, la sentenza impugnata chiarisce le perplessità prospettate nella pronuncia rescindente secondo cui “la testimonianza di COGNOME, sulla cui attendibilità la difesa ha formulato dubbi in ragione della parentela con la NOME, viene riportata in modo piuttosto generico e non colloca nel tempo le minacce che avrebbe avuto modo di percepire dal bagno e attribuire al NOME. Va peraltro invero rilevato che appare poco credibile che il parente di una giovane donna, avvertendo un soggetto minacciarla, non sia intervenuto nell’immediatezza a suo sostegno, essendo a lui ben noto il soggetto che aveva pronunziato le minacce.”.
La Corte di appello, sul punto, ha superato i segnalati profili di carenza della motivazione mediante una attenta analisi della deposizione di COGNOME, di cui viene sottolineata la spontaneità e linearità e dunque la piena attendibilità. Tale analisi ha innanzitutto condotto ad una precisa collocazione temporale dell’episodio cui il testimone ebbe ad assistere, avvenuto, secondo la deposizione del testimone, il giorno della “festa della mamma” ovvero 1’11/05/2014. Vengono altresì superati i i dubbi prospettati dalla difesa, che muovevano dal presupposto dell’esistenza di un rapporto di parentela tra il testimone e la parte offesa in realtà insussistente, essendo COGNOME (come pure precisato nell’odierno ricorso), non un parente bensì il fidanzato di una cugina di COGNOME: la circostanza che COGNOME non sia immediatamente intervenuto a difesa della persona offesa trova, infatti, ragionevole spiegazione della evoluzione degli eventi, avendo il COGNOME di avere udito, mentre era nel bagno della sala scommesse, una voce maschile minacciare la parte offesa (“raddoppia le giocate se no finisce male”) e che, solo
una volta uscito dal locale, aveva visto e riconosciuto l’imputato mentre si allontanava. Alla luce di tale ricostruzione e tenuto conto della effettiva natura dei rapporti tra le parti risulta tutt’altro che illogico che la persona offesa, p interpellata da COGNOME, non gli abbia in quel momento rappresentato quanto ebbe poi a confidare alla titolare del centro circa l’articolata vicenda estorsiva di cui era rimasta vittima.
La Corte di appello ha, infine, proceduto ad una nuova valutazione delle prove a discarico, seguendo, anche sul punto, le indicazioni della pronuncia rescidente secondo cui “a dispetto di quanto sostenuto dal tribunale i testi della difesa non hanno riferito circostanze neutre. Ed infatti secondo un testimone disinteressato, NOME COGNOME, l’imputato fino alle 14 si trovava a casa sua a lavorare; la Corte per conciliare tale assetto con il narrato della persona offesa e del teste COGNOME ha ritenuto credibile che l’imputato dopo avere lavorato fino alle 14 come muratore, non disponendo di mezzi propri, avesse a piedi percorso la distanza di 3 km per portarsi alla sala da gioco alle ore 15, nell’orario indicato dalla persona offesa, al fine di minacciarla e costringerla ad effettuare la giocata.”
Il giudice del rinvio, nel riesaminare le dichiarazioni rese dai testimoni addotti dalla difesa, ha confermato il giudizio di neutralità delle circostanze dagli stessi riferite, ritenute, condivisibilmente, inidonee a revocare in dubbio la ricostruzione dell’episodio di minacce verificatosi presso il centro scommesse alle ore quindici dell’Il maggio 2014. La Corte di appello ha, innanzitutto, evidenziato l’irrilevanza della deposizione del teste COGNOME che, pur ricordando di avere trascorso un pomeriggio in compagnia dell’imputato, non era stato in grado di confermare che ciò fosse avvenuto proprio il giorno 11 maggio 2014, e ha poi rimarcato come, secondo le dichiarazioni del teste NOME COGNOME, l’imputato si era trattenuto a casa dell’amico sino alle ore quattordici, allontanandosi poi non a piedi bensì a bordo dell’autovettura condotta dal cugino. Da tali premesse la Corte, tenuto conto della distanza di soli tre chilometri tra l’abitazione del testimone ed il centro scommesse, ha desunto, del tutto logicamente, la piena compatibilità di tale testimonianza con il racconto della persona offesa, ed in particolare con la riferita presenza dell’imputato nel centro scommesse alle ore quindici del medesimo giorno.
Alla luce delle notazioni riportate ai punti che precedono il ricorso va rigettato in quanto infondato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il ricorrente va, altresì, condannato a rifondere alla parte civile NOME COGNOME le spese le spese di rappresentanza e difesa del presente grado di giudizio che liquida in euro tremila oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre il ricorrente a rifondere alla parte civile COGNOME NOME le spese di rappresentanza e difesa del presente grado di giudizio che liquida in euro tremila oltre accessori di legge.
Così deciso, il 11/02/2026
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 26 MAR 2026
IL
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Dott.ssa COGNOME,
GLYPH
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