Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49989 Anno 2023
A
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49989 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Canicattì il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la sentenza in data 01/03/2022 della Corte di appello di Palermo, quarta sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata avanzata formale richiesta dalle parti di trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
letti i motivi nuovi presentati dalla difesa del ricorrente in data 27/10/2023; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME
NOME, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni della parte civile NOME COGNOME con l’AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura di euro 3.870,00 oltre accessori di legge da distrarsi a favore dell’AVV_NOTAIO, antistatario;
udita la discussione della difesa del ricorrente, AVV_NOTAIO, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 01/03/2022, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Agrigento in data 17/10/2019, all’esito di giudizio abbreviato, riduceva la pena inflitta a NOME COGNOME per il delitto di estorsione aggravata continuata (commesso fino al 13/04/2017), nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 2.400 di multa, con revoca delle statuizioni civili pronunciate in favore della parte civile NOME COGNOME, conferma nel resto della sentenza di primo grado e condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute nel grado di giudizio dalla parte civile NOME COGNOME.
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi che vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Primo, secondo, terzo e quarto motivo (con trattazione congiunta): violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 629 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.; errata interpretazione della norma penale in tema di estorsione da parte del datore di lavoro; inosservanza della norma di cui all’art. 629 cod. pen. per carenza di minaccia; inosservanza delle norme processuali in tema di valutazione delle dichiarazioni delle persone offese costituite parti civili.
L’ingiusto profitto per la parte datoriale del conseguimento di prestazione d’opera sottopagata, non è controbilanciato dal danno ingiusto, elemento altrettanto costitutivo per il perfezionamento del reato di estorsione, giacchè il conseguimento di un lavoro, per quanto sottopagato, non prova che abbia arrecato al lavoratore un danno rispetto alla preesistente situazione di mancanza di lavoro. Ulteriore vulnus è quello relativo all’individuazione della concreta estrinsecazione di una condotta minatoria dell’agente in rapporto causale con l’evento del reato. La condotta estorsiva di cui all’art. 629 cod. pen. richiede una minaccia, quale vis compulsiva che ingeneri ab extrinseco il timore di un male ingiusto. Ne consegue
che va categoricamente escluso dall’area di punibilità il caso del lavoratore indotto a prestare l’attività lavorativa per timore proprio per essere incusso dal fatto altrui in qualsiasi espressione tale timore si manifesti. In carenza di minaccia penalmente rilevante del datore di lavoro, le condizioni di lavoro contra legem trovano fisiologico sbocco presso il giudice del lavoro. La sentenza impugnata è affetta, altresì, da motivazione carente e manifestamente illogica nella valutazione degli indicatori di affidabilità ed attendibilità oggettiva e soggettiva de dichiarazioni rese dai lavoratori COGNOME e COGNOME, persone offese costituite parti civili. E’ del tutto mancata la doverosa e rigorosa analisi de numerosi indici di inaffidabilità e credibilità soggettiva dei testi-parti ci prospettati dalla difesa nei motivi di appello e pretermessi in quanto avrebbero richiesto test di conferma delle stesse dichiarazioni e non la sola acritica recezione.
Quinto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 610 cod. pen. E’ possibile, in via subordinata, far rientrare nell’alveo giuridico della violenza privata la condotta del datore di lavoro prevaricante e minacciosa della retribuzione contra legem ma non produttiva di danno ingiusto nei confronti del lavoratore.
Sesto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 62-bis cod. pen. La condotta del ricorrente di risarcire integralmente il danno è certamente indicativa di un percorso di rivisitazione critica del proprio agito, come tale necessitante di adeguata valorizzazione ai fini dell’attenuazione della pena, la cui irrogazione non può rimanere insensibile al dato probatorio.
Settimo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 61 n. 11 cod. pen. Ai fini della ricorrenza dell’aggravante in parola non sufficiente la sussistenza di un vincolo di subordinazione o dipendenza e, in ogni caso, non ci si può sottrarre all’indicazione delle ragioni specifiche sottese all’irrogato trattamento sanzionatorio, specie quando ci si discosta dai minimi edittali.
Ottavo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena applicata a titolo di continuazione. La sentenza impugnata si è discostata dal principio di diritto fissato dalle Sezioni unite (sent n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME) secondo cui il giudice, ove riconosca la continuazione fra reati, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Nella specie, i giudici di merito hanno così calcolato la pena finale: pena base, anni cinque di reclusione ed euro 2.500 di multa, aumentata ad anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro 3.000 di multa ex art. 61 n. 11 cod. pen., ulteriormente
4
aumentata ad anni sei di reclusione ed euro 3.600 di multa per la continuazione, ridotta ad anni quattro di reclusione ed euro 2.400 di multa per il rito.
Con i motivi nuovi in data 27/10/2023, il ricorrente, evocando il principio enunciato da Sez. 6, n. 6620 del 23/02/2022 e da Sez. 2, n. 21789 del 04/10/2018, secondo cui non integra il reato di estorsione la condotta del datore di lavoro che, al momento dell’assunzione, prospetti agli aspiranti dipendenti l’alternativa tra la rinunzia a parte della retribuzione e la perdita dell’opportunit di lavoro, in quanto, pur sussistendo un ingiusto profitto per il primo, costituito dal conseguimento di prestazioni d’opera sottopagate, ciò non significa che l’ottenimento di un impiego rechi un danno ai lavoratori rispetto alla preesistente situazione di disoccupazione, ha chiesto – in ipotesi di mancato accoglimento del principio – di rimettere il ricorso, in relazione al primo assorbente motivo, all Sezioni unite penali in presenza di insanabile contrasto giurisprudenziale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Manifestamente infondati sono i primi collegati quattro motivi di ricorso.
2.1. Il ricorrente contesta la sentenza impugnata relativamente all’inquadramento della condotta entro il perimetro applicativo della fattispecie di estorsione di cui all’art. 629 cod. pen., sul presupposto che le condotte minacciose tenute dal datore di lavoro non integrino l’elemento costitutivo della minaccia necessario perché possa integrarsi il reato – né abbiano prodotto, contrariamente a quanto affermato dalle due conformi sentenze di merito, l’evento di danno ingiusto che la struttura della fattispecie richiede ai fini della consumazione.
Ad avviso del ricorrente, i giudici di merito sarebbero incorsi nella violazione del consolidato principio di diritto per il quale gli estremi del reato di estorsio non possono essere riconosciuti nel momento genetico del rapporto di lavoro, posto che il diritto del cittadino al lavoro, che trova espressa e diretta copertura costituzionale ai sensi dell’art. 36 della Carta fondamentale, non possa essere confuso con il – diverso – diritto all’assunzione da parte di una specifica persona.
La violazione del sopramenzionato principio di diritto sarebbe evincibile, nella prospettiva del ricorrente, per effetto dell’adesione della Corte territoriale principio di diritto espresso da Sez. 2, sent. n. 8477/2019, secondo cui, invece, integra il reato di estorsione la condotta del datore di lavoro che, in presenza di un’aspettativa di assunzione, costringa l’aspirante lavoratore ad accettare condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti collettivi.
2.1.1. L’esistenza del denunciato contrasto giurisprudenziale relativo alla declinazione temporale che deve assumere la condotta del datore di lavoro per poter integrare gli estremi della minaccia causalmente orientata alla produzione del duplice evento, espresso dalla “coppia” concettuale ingiusto profitto-altrui danno, di cui all’art. 629 cod. pen., non solo non pare configurarsi ovvero produrre le conseguenze evocate dalla difesa ma, per come prospettato, non appare attagliarsi in alcun modo al caso di specie, posto che le due (sul punto) conformi sentenze di merito hanno restituito un quadro probatorio che ha consentito di individuare con precisione i diversi momenti nei quali si è scandita, dapprima, la formazione della volontà negoziale e, solo successivamente, la sua coartazione nel momento esecutivo del contratto.
In tal senso, va evidenziato come la prima pronuncia citata dal ricorrente (sent. n. 21789 del 04/10/2018, ric. Roscino, Rv. 275783), nell’escludere il reato di estorsione nella condotta del datore di lavoro che prospetti agli aspiranti dipendenti l’alternativa tra la rinunzia a parte della retribuzione e la perdit dell’opportunità di lavoro, in quanto, pur sussistendo un ingiusto profitto per il primo, costituito dal conseguimento di prestazioni d’opera sottopagate, non vi è prova che l’ottenimento di un impiego rechi un danno ai lavoratori rispetto alla preesistente situazione di disoccupazione, ha enunciato il principio (ribadito dall’altra sentenza indicata dalla difesa sent. n. 6620 del 03/12/2021, ric. Giovinazzo, Rv. 282903) con riferimento alla sola fase del momento dell’assunzione: ma la stessa Suprema Corte, nella motivazione della sentenza “Roscino”, ha precisato che deve invece ritenersi sussistente il reato di estorsione nel caso in cui il datore di lavoro, nella fase esecutiva del contratto, corrisponda ai lavoratori, sotto minaccia della perdita del posto di lavoro, uno stipendio ridotto rispetto a quanto risultante in busta paga, essendo in tal caso evidente il danno recato ai predetti).
2.1.2. Fermo quanto precede, osserva il Collegio come, dalla lettura delle sentenze di merito (v. in particolare pag. 5 della sentenza impugnata), sia emerso che il NOME, al momento della formazione del vincolo contrattuale, prospettava ai propri dipendenti che le condizioni di lavoro sarebbero state parzialmente diverse da quelle risultanti dalla contrattazione collettiva con riguardo tanto all’aspetto retributivo, quanto alla regolamentazione temporale del rapporto di lavoro e tale prospettazione determinava una deroga in pejus alle contrattazioni collettive in pregiudizio dei lavoratori che, purtuttavia, si determinavano ad accettare la proposta contrattuale, spinti dal bisogno di occupazione. Tale accordo, culminando nella formazione del vincolo contrattuale a condizioni obiettivamente distanti rispetto alle garanzie giuslavoristiche della contrattazione collettiva,
risultato indubbiamente illegittimo sul piano contrattuale, ma non (ancora) sufficiente ai fini dell’integrazione della minaccia estorsiva.
2.1.3. Ed infatti, la Corte territoriale, sollecitata dall’apposito rili difensivo che con il presente ricorso viene riproposto, ha valorizzato la circostanza relativa alle condizioni inique praticate dal NOME al momento genetico della costituzione del rapporto lavorativo unicamente per sostenere che la sussistenza di un accordo a monte, stipulato all’atto dell’assunzione ed accettato dal dipendente, non esclude la configurabilità del reato di estorsione.
2.1.4. Le censure mosse dal ricorrente pretendono, invece, di decontestualizzare impropriamente i caratteri estorsivi della condotta prevaricatoria del ricorrente, in tal modo suggerendo l’opportunità di considerare una retrodatazione delle condotte intimidatorie in contrasto con le emergenze processuali che, già sulla base della lettura del capo di imputazione, si sono, invece, dispiegate anche durante tutta la fase esecutiva del rapporto di lavoro.
Sotto tale ultimo profilo, la doglianza omette di confrontarsi adeguatamente con la complessiva struttura della motivazione, che ha precisato, con argomentazioni congrue che si sottraggono ad ogni profilo di sindacabilità, che la minaccia, in forma più o meno larvata, rimaneva ferma per tutta la durata del rapporto lavorativo (e non si limitava al momento dell’assunzione), in quanto la conservazione del rapporto di lavoro da parte del dipendente risultava subordinata all’accettazione delle condizioni derogatorie a quelle di cui alla contrattazione collettiva: rilievo che risulta incontrovertibilmente confermato dalle stesse modalità, altamente suggestive, con le quali veniva conseguito l’ingiusto profitto a favore del ricorrente e consistenti, dapprima, nella corresponsione a titolo retributivo di somme nettamente inferiori rispetto a quelle indicate in busta paga, e successivamente, in conseguenza dell’obbligo di erogazione della retribuzione tramite bonifico bancario imposto dal legislatore, nella pretesa materiale di restituzione della maggior somma erogata ed ancora, all’esito dell’arresto di un ex socio – motivato proprio dalle medesime modalità elusive del trattamento retributivo dovuto stipendio – mediante una riduzione della retribuzione. Il tutto accompagnato dal mantenimento delle condizioni vessatorie consistenti nell’omesso riconoscimento del diritto alla tredicesima e alla quattordicesima mensilità, nel prolungamento dell’orario di lavoro giornaliero e nel mancato godimento del giorno di riposo settimanale e delle ferie: situazione di iniquità e sopraffazione che – come detto – si è perpetuata durante tutta la durata del rapporto.
2.2. Il secondo motivo, concernente la ritenuta insussistenza degli elementi costitutivi della minaccia necessaria ad integrare la fattispecie di estorsione, è generico e manifestamente infondato, oltre che meramente reiterativo delle
medesime censure già proposte con l’atto di appello ed adeguatamente disattese dalla Corte di merito.
Nella sostanza, il ricorrente, senza sottoporre in modo specifico a critica argomentata la sentenza impugnata evidenziandone i rilievi di asserita contraddittorietà, pretende di escludere la sussistenza della minaccia attribuibile al NOME, posto che le ingiuste condizioni lavorative praticate, lungi dall’essere espressione di effettiva costrizione da parte del ricorrente, sono, invece, dipese unicamente dal timore personale dei lavoratori di perdere l’occupazione in conseguenza dell’omessa adesione alle condizioni di lavoro, come descritte.
2.2.1. I rilievi mossi dal ricorrente, anzitutto, omettono il doveroso confronto con la puntuale motivazione della sentenza, che, sulla base di un sostrato probatorio altamente persuasivo, ha correttamente inquadrato la condotta contestata entro l’area applicativa di cui all’art. 629 cod. pen., valorizzando, in particolare, l’indubbio tenore intimidatorio delle dichiarazioni del COGNOME che, a fronte delle recriminazioni del dipendente COGNOME, prospettava al medesimo che, nel caso in cui non avesse persistito nell’accettazione delle illegittime condizioni lavorative, gli avrebbe “levato tutto”, rimproverandolo per il fatto di recriminare su cose per le quali non avrebbe potuto farlo (cfr., sul punto, pag. 7 della sentenza impugnata).
La motivazione si sottrae a qualunque rilievo critico, nella misura in cui non si limita a riportare unicamente tale dichiarazione, ma colloca le condotte estorsive nel complessivo ambiente lavorativo, valorizzando pure le dichiarazioni di altri dipendenti (in particolare quelle di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME), tutte convergenti nella medesima direzione.
2.2.2. Per altro verso, la doglianza non considera che, come è stato condivisibilmente osservato, la stessa nozione di minaccia implica proprio che sia rimessa alla vittima del reato la scelta della condotta ultima da adottare, ma nella consapevolezza che ove questa dovesse essere diversa da quella rappresentata e pretesa dal soggetto attivo, si avrebbe la conseguenza del male ingiusto prospettato. Proprio da tale caratteristica – tipica della minaccia – discende che l’estorsione è un reato per la cui perpetrazione è richiesta la cooperazione della vittima mediante la coartazione della sua volontà. Da ciò discende che la rimessione al soggetto passivo della scelta finale della condotta da adottare non è considerazione cui poter fare ricorso al fine di escludere la sussistenza della minaccia e – con essa – dell’estorsione (Sez. 2, n. 3724 del 29/10/202, Lattanzio, Rv. 282521). Né si può ritenere che il reato de quo richieda un ulteriore requisito, individuato in una particolare condizione soggettiva della persona offesa, qualificabile come una peculiare condizione di debolezza dovuta al contesto
economico di appartenenza e all’ambiente di provenienza: invero, ciò che ammanta di rilevo penale la condotta, sta nel comportamento del datore di lavoro che coarta il lavoratore nel senso di accettare condizioni di lavoro inique e deteriori dietro la minaccia dell’interruzione del rapporto di lavoro, restando indifferente il contesto socio-ambientale-familiare in cui tale coartazione viene attuata.
2.3. Il terzo motivo, diretto a contestare l’attendibilità del narrato delle persone offese, è inammissibile in quanto proposto fuori dei casi previsti dalla legge perché inedito.
2.3.1. Dalla sentenza impugnata non risulta, infatti, che il ricorrente avesse prospettato la doglianza con l’atto di appello, mentre la Corte territoriale ha opportunamente sottoposto ad attenta valutazione il diverso tema dell’idoneità probatoria dei reperti documentali contenenti le dichiarazioni rese dall’imputato e dei contenuti delle conversazioni registrate, a nulla rilevando che queste siano state acquisite in sua insaputa e, anzi, attribuendo a tale circostanza rilievo decisivo sul punto dell’attendibilità.
2.3.2. Peraltro, la doglianza è anche manifestamente infondata, poiché tenta, impropriamente, di ricavare argomenti per sostenere l’inattendibilità delle dichiarazioni che, essendo contenute in supporti documentali, assumono autonomo valore probatorio, né il ricorrente ne contesta in alcun modo la genuinità.
2.3.3. Quanto, invece, alla censura di valutazione di attendibilità del teste COGNOME, si rileva come la sentenza impugnata ne abbia riconosciuto la credibilità in riferimento al rapporto di lavoro dello stesso COGNOME con altra società facente capo al ricorrente.
I rilievi della difesa, che, invece, assumono la preterizione della prova decisiva consistente nella sentenza resa in sede civile, si riferiscono invece alla società RAGIONE_SOCIALE e, pertanto, non risulta adeguatamente specificato come la valutazione del predetto documento avrebbe determinato un diverso epilogo decisorio sul punto della valutazione della testimonianza.
Per altro verso, la sentenza impugnata ha fatto riferimento alla prestazione d’opera presso altra società riconducibile al ricorrente, proprio per trarne argomento rafforzativo del medesimo modus operandi da parte dell’imputato anche attraverso le diverse società dal medesimo gestite.
2.4. Il quarto motivo, relativo all’omessa riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 610 cod. pen. rimane assorbito dalle superiori considerazioni svolte.
In particolare, la Corte territoriale ha condivisibilmente evidenziato come il fatto non possa sussumersi sotto la figura della violenza privata, in quanto “all’elemento della costrizione, dietro minaccia, a tollerare un trattamento
lavorativo contra legem, si aggiungono gli elementi costitutivi del delitto di estorsione, consistenti:
a) nell’ingiusto profitto conseguito dal reo, consistente sia nel risparmio di spese derivante dalla differenza fra quanto NOME avrebbe dovuto corrispondere e quanto effettivamente corrisposto, con riguardo alla decurtazione del salario ed alla mancata corresponsione di gratifiche e straordinari, sia nell’indebito godimento di ore lavorative nelle quali i lavoratori avrebbero dovuto fruire di ferie e riposi settimanali;
b) nel danno patito dalle persone offese, consistente nella mancata percezione di una retribuzione conforme ai canoni di cui all’art. 36 Cost. e delle ulteriori garanzie connesse alla propria posizione di lavoratori dipendenti previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva”.
Il quinto motivo, che lamenta l’omessa concessione delle attenuanti generiche, è proposto fuori dei casi previsti dalla legge.
Premesso che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).
Sicché, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Suprema Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli fac riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011 Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).
Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha, infatti, evidenziato l’assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche.
La motivazione appare, pur nella sua sinteticità, adeguata nel giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione della valutazione negativa della personalità dell’imputato ma anche della complessiva gravità dei fatti, circostanze di fatto rispetto alle quali il parziale risarcimento del danno stato ritenuto recessivo, con motivazione che si sottrae a qualsiasi rilevo di irragionevolezza.
Il sesto motivo è manifestamente infondato, in quanto la motivazione sulla circostanza aggravante dell’abuso di prestazione d’opera di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen. è sviluppata nel complessivo incedere argomentativo della sentenza impugnata.
La Corte territoriale si è correttamente, conformata all’orientamento tradizionale e sempre valido di questa Suprema Corte (cfr., Sez. 2, n. 7260 del 02/02/1982, COGNOME, Rv. 154715; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261554), che il Collegio condivide e ribadisce, per il quale, nell’ambito delle “relazioni di prestazione d’opera”, rientra senz’altro l’ipotesi de rapporto o contratto di lavoro, a maggior ragione in presenza della sussistenza di un vincolo di subordinazione o dipendenza, pur non assolutamente indispensabile (per quest’ultima affermazione, pur non rilevante nel caso di specie, v., Sez. 2, n. 38498 del 01/10/2008, Ferro, Rv. 241463, e Sez. 2, n. 14651 del 10/01/2013, Chatbi, Rv. 255792).
E, nella fattispecie, si è evidenziato come l’imputato, nella commissione dei fatti, abbia certamente abusato strumentalmente della propria posizione datoriale.
Il settimo motivo, relativo all’omessa motivazione dell’aumento a titolo di continuazione, è manifestamente infondato oltre che affetto da genericità, in quanto l’incremento di pena a titolo di continuazione trova, nel corpus della sentenza impugnata, ampia giustificazione in considerazione della pluralità e serialità dei fatti.
In particolare, l’impegno motivazionale risulta soddisfatto in considerazione della complessiva entità dell’aumento, che rispetta il rapporto di proporzione rispetto alla sanzione irrogata per la violazione più grave (nella specie, l’aumento di pena a tale titolo, già considerata la diminuente per il rito, è stato contenuto in mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 400 di multa), come da insegnamento della Suprema Corte.
In particolare, le Sezioni unite, recentemente intervenute in tema di motivazione in relazione agli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione (sent. n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269), dopo aver preso atto che non è possibile ricorrere a “formule matematiche”, hanno concluso che “nel caso del reato continuato, individuare i valori che indiziano di sproporzione le pene inflitte non risulta possibile; ma è praticabile la via della indicazione di ciò ch attraverso la motivazione deve essere assicurato: che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati. Di una pena non si può affermare o negare l’esattezza; ma si può riconoscere o criticare la ragionevolezza, intesa come relazione di coerenza tra la specie (si pensi alle pene alternative) e la misura della sanzione individuate e gli elementi che devono essere presi in considerazione per la determinazione della pena”.
La sentenza “COGNOME” ha precisato, inoltre, che il ricorso per cassazione è inammissibile, per carenza di interesse, quando la censura si concreti nella sola doglianza della mancata indicazione dei singoli aumenti di pena, venendo tuttavia fatta implicita o esplicita acquiescenza alla pena come determinata nel suo complesso; al contrario, quando “il rilievo è strumentale alla contestazione della assenza della motivazione posta a sostegno del giudizio di congruità della pena, o della sua contraddittorietà o manifesta illogicità, non è possibile sostenere che occorre l’esplicitazione da parte dell’impugnante di uno specifico interesse perché all’evidenza quest’interesse ricorre e si concreta nella determinazione di un più favorevole trattamento sanzionatorio”.
Ciò considerato, ritiene il Collegio come, nella fattispecie, non possa in alcun modo prospettarsi né la violazione dell’art. 81 cod. pen., né la ricorrenza di surrettizio cumulo materiale di pene, né una determinazione di pena incongrua, avuto riguardo alla misura della sanzione irrogata sia con riferimento alla pena base che alla frazione accessoria irrogata in aumento sulla stessa.
6. Va, infine, rilevato che, escluso – nei termini prospettati e per le ragioni indicate nel paragrafo 2.1. e nei relativi sottoparagrafi del considerato in diritto il denunciato contrasto giurisprudenziale per il quale si è impropriamente evocato l’intervento delle Sezioni unite, la dichiarata inammissibilità dei motivi del ricorso principale cui si ricolleghino i motivi aggiunti, idonei, in astratto, a colmarne difetti, travolge anche questi ultimi, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell’impugnazione originaria; e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387).
7. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così quantificata in ragione dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che si liquidano in euro 3.686,00 oltre accessori di legge da distrarsi a favore dell’AVV_NOTAIO che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge in favore dell’AVV_NOTAIO dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il 22/11/2023.