Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34751 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 34751 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MESAGNE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/03/2024 del TRIBUNALE di BRINDISI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto il rigetto del ri
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’8 marzo 2024, il Tribunale di Brindisi, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta, presentata da NOME COGNOME, di estinzione, per decorso del tempo, della pena pecuniaria a lui inflitta con sentenza della Corte di appello di Lecce del 26 aprile 2013, divenuta irrevocabile il 26 novembre 2013.
Ha, al tal fine, rilevato che la maturazione del termine prescrizionale è stata impedita dall’avvio dell’azione di riscossione, segNOME dalla notificazione, eseguita il 18 luglio 2016, di apposita cartella esattoriale.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge per avere il giudice dell’esecuzione assegNOME alla notifica della cartella esattoriale un’attitudine interruttiva della prescrizione che, invece, non le è propria, secondo quanto, a suo dire, riconosciuto da una parte della giurisprudenza di legittimità.
Con il secondo motivo, lamenta che il giudice dell’esecuzione sarebbe incorso in travisamento della prova all’atto di ritenere, pur in carenza della prescritta prova documentale, che la menzionata cartella di pagamento gli è stata ritualmente notificata.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, deve prendersi atto dell’irrituale proposizione di ricorso per cassazione avverso provvedimento reso, in fase esecutiva, in materia di estinzione della pena.
L’art. 676, comma 1, cod. proc. pen. sancisce la competenza del Giudice dell’esecuzione in materia, tra l’altro, di estinzione della pena (quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale) e rinvia, quanto al procedimento da seguire, all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., che prevede l’adozione, senza formalità, di un’ordinanza, comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato, avverso la quale possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla
notificazione, l’interessato e il difensore, nel qual caso si applicano le disposizioni dell’articolo 666, imperniate sull’instaurazione del contraddittorio camerale.
Considerato che, nel caso in esame, COGNOME avrebbe dovuto proporre opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. anziché ricorso per cassazione, deve, in conclusione, procedersi, in ossequio alla previsione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., alla qualificazione dell’impugnazione come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi.
Così deciso il 26/06/2024.