Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7439 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7439 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CHIARI il 09/09/1965
avverso l’ordinanza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. NOME COGNOME ha deposita conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1.COGNOME NOMECOGNOME tramite difensore abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinan della Corte d’appello di Brescia del 14 giugno 2024, che ha rigettato l’istanza da lui presen per l’annullamento dell’ordine di esecuzione di pene concorrenti della Procura Generale di Bresci del 16 dicembre 2021.
1.1.La decisione è intervenuta in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, pri sezione, che aveva annullato un’ordinanza della stessa Corte d’appello, a sua volta di reiezion dell’istanza, rilevata una sua carenza di esplicitazione in relazione all’inclusione nel c
oggetto di censura di taluni provvedimenti di condanna irrevocabili, in relazione ai quali la dif aveva sostenuto fosse già stata dichiarata l’estinzione della pena per effetto dell’esito pos dell’affidamento in prova al servizio sociale.
La Corte d’appello del rito rescissorio ha dunque richiamato, elencandole, le condanne irrevocabili incluse nel decreto di esecuzione di pene concorrenti, emanato dal pubblico minister di Brescia in data 16 dicembre 2021,oggetto di interesse per il presente procedimento ed ha precisato come il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Firenze con cui il ricorrente e stato affidato al servizio sociale, concluso con esito positivo della prova, fosse riferito al di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’appello di Firenze del 14 giugno 2013, relativo a condanne diverse.
Ha aggiunto che, in ogni caso, le vicende esecutive successive al configurarsi di una causa d revoca dell’indulto non possono influire sull’operatività di quest’ultima, come avvenuto nel ca di specie, ove l’indulto è stato revocato sulla scorta della commissione del reato di bancaro fraudolenta commesso il 20 gennaio 2010, come da sentenza irrevocabile della Corte d’appello di Brescia del 16 gennaio 2017; mentre l’affidamento in prova e il suo esito positivo si colloc nel 2013 e nel 2018, dunque successivamente al delinearsi della causa della revoca dell’indulto.
2.11 ricorso consta di un unico, composito motivo, con il quale il deducente ha lamentat violazione di legge dell’ordinanza impugnata sul presupposto, oggetto di insistita doglianza, ch la pena già scontata in regime di affidamento in prova – ed estinta per esito positivo – rig le pene oggetto del cumulo di cui all’art. 663 cod. proc. pen. stabilito dalla Procura General Brescia del 16 dicembre 2021. Assume il difensore che l’ordinanza del 7 giugno 2018 con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato l’estinzione della pena per effetto di e positivo dell’affidamento in prova “non possa non ricomprendere tutte le pene precedentemente inflitte al sig. COGNOME. Inoltre, non sarebbe conferente il riferimento ai precedenti giurispr che affermano che il verificarsi di una causa di revoca dell’indulto opera di diritto e r insensibile alle vicende successive, come l’estinzione della pena per effetto dell’affidamen concesso in relazione alla condanna per il reato che ha determinato la revoca, perché le sue lagnanze investono un profilo diverso, ovvero che non si sia tenuto conto dell’estinzione del pena, in quanto scontata, per i reati per i quali è stato revocato l’indulto, non a riguardo di successivi.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile, perché affetto da tattiazx genericità e manifestamente infondato.
1.Reputa il collegio che il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza pronunciata in esito al ri si sia complessivamente uniformato al dictum della sentenza di annullamento della Corte di Cassazione ed abbia colmato le lacune motivazionali da essa registrate con un tessuto espositivo razionale, appagante e non illogico, sottratto alle critiche di stretta pertinenza del sindacato di legittimità, in relazione al quale il nuovo ricorso per cassazione, omettendo debito e puntua confronto, ha pedissequamente riproposto le ragioni di censura originarie, da ritenersi superate
2.11 punto centrale del vulnus sul quale si era soffermata la pronunzia della Corte di legittimità con la sentenza rescindente ha investito una carenza di motivazione della prima ordinanza, che aveva osservato che l’affidamento in prova disposto dal Tribunale di sorveglianza di Firenze a riguardo della pena di scontare di anni 3, mesi 3 e giorni 27 di reclusione concernesse le pen concorrenti del provvedimento di cumulo della Procura Generale presso la Corte d’appello di Brescia del 5 marzo 2013 e quella inflitta dalla Corte d’appello di Perugia con sentenza del 2 ottobre 2010, indicate come “del tutto distinte e diverse rispetto a quelle per le quali al Si stato revocato il beneficio dell’indulto”. La Corte di Cassazione ha focalizzato la censura princi su tale segmento dell’apparato logico-argomentativo dell’ordinanza allora impugnata, perché privo dell’esplicitazione delle ragioni a fondamento della lapidaria affermazione, a fro dell’argomentazione, contenuta nel ricorso per cassazione, in base alla quale “il benefic (dell’indulto n.d.r.) di cui era stata disposta la revoca” con ordinanza della Corte d’appe Brescia del 17 novembre 2021 – della quale si era evidentemente tenuto conto nel decreto esecuzione di pene concorrenti del pubblico ministero del dicembre successivo – fosse riferito “ad una porzione di pena residua espiata con affidamento in prova al servizio sociale, esitat positivamente con conseguente estinzione complessiva di tutta la pena, ex art. 47 comma 12 L. n. 354 del 26 luglio 1975”.
Ebbene, il giudice del rinvio ha chiarito, nel dettaglio, che il provvedimento della Pro Generale di Brescia del 16 dicembre 2021 – oggetto del presente scrutinio – ha indiscutibilmente riguardato una serie di sentenze di condanna irrevocabili diverse da quelle per le quali il Tribun di Sorveglianza di Firenze, in data 27 giugno 2013, aveva ammesso COGNOME alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale ed in relazione alle quali soltanto si è prodotto l’ estintivo.
2.1.L’art. 47 Ord. pen. e l’art. 94 del D.P.R. n. 309 del 1990 contemplano la possibilità ch condannato a una pena non superiore ad un certo limite, anche quale parte residua di una pena maggiore, sia ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova nei casi in cui ess possa contribuire alla sua rieducazione e possa contenere il pericolo che egli commetta altri reat L’esito positivo della prova estingue la pena detentiva, anche con riferimento alla porzio precedentemente espiata prima che per il “residuo” al condannato sia consentito l’accesso alla misura alternativa.
E tuttavia, come naturale, l’effetto estintivo è riferito soltanto alla pena inflitta per i per i reati, per i quali è stato disposto l’affidamento, non certo “a tutte le pene” detentive i con altre e diverse sentenze di condanna emesse prima del provvedimento che ha dichiarato l’esito favorevole della prova ex art. 47 comma 12 L. n. 354 del 1975.
Ed invero, è risalente principio di diritto quello secondo cui, nel caso in cui una persona sia condannata per più reati, le cause estintive del reato o della pena non possono operare sul cumulo complessivo delle pene inflitte per i vari reati concorrenti ma debbono separatamente riguardare i reati o le pene che ne sono specifico oggetto, previo scioglimento, quando necessario, dell’operata unificazione (sez.1, n. 3482 del 22/09/1992, Ceffo, Rv. 192043).
A tale proposito, il motivo di ricorso si rivela palesemente infondato, perché pare tra equivoco ed improprio spunto dall’inciso della sentenza di annullamento della prima sezione in cui il giudice di legittimità ha ripercorso le doglianze difensive ed ha riportato che l’espi del residuo di pena in affidamento in prova avrebbe determinato la “conseguente estinzione complessiva di tutta la pena, ex art. 47 comma 12, L. n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.)”.
Gli è, di contro, che il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, di cui il ricorr aveva chiesto la revoca sull’assunto dell’avvenuta espiazione della pena, riguarda sentenze e sanzioni detentive del tutto diverse da quelle estinte a seguito della definizione della proced di affidamento in prova al servizio sociale.
3.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ri conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento dell somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 22/01/2025
Il consigliere estensore r u )