Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40691 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 1 Num. 40691 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a TAURISANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/02/2023 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FArrco
Il Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 2/2/2023 ha rigettato la richiesta proposta nell’interesse di COGNOME NOME di dichiarare l’estinzione della pena inflitta con la sentenza emessa dal Tribunale di Gallarate il 4/4/2011, irrevocabile il 18/7/2011.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condanNOME che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugNOME.
In data 21 giugno 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO chiede che il ricorso sia accolto e il provvedimento annullato senza rinvio con dichiarazione dell’estinzione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere qualificato come opposizione’ ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione per il prosieguo della procedura.
L’ordinanza impugnata, assunta dal Tribunale di Busto Arsizio in funzione di giudice dell’esecuzione, ha ad oggetto l’estinzione della pena per decorso del tempo, materia rientrante tra le “altre competenze” previste dall’art. 676 cod. proc. pen., che rinvia allo schema procedimentale ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Tale ordinanza è stata deliberata de plano, previa acquisizione del parere del pubblico ministero, ma senza una effettiva instaurazione del contraddittorio tra le parti.
Avverso il provvedimento impugNOME, pertanto, l’unico mezzo di impugnazione previsto è l’opposizione così che deve essere ripristinata la struttura procedimentale indicata dalla citata disposizione, intesa a garantire una ponderata valutazione delle questioni sottoposte all’esame del giudice dell’esecuzione, al quale si richiede un rinnovato esame anche sulla scorta degli argomenti e degli elementi segnalati dalle parti.
Sul COGNOME punto, COGNOME infatti, COGNOME si COGNOME deve COGNOME ribadire quanto COGNOME evidenziato dall’orientamento giurisprudenziale prevalente, che ha affermato che avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione -sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell’art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen.- è prevista solo la facoltà di proporre opposizione (cfr. da ultimo Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, COGNOME, Rv. 283858 – 01).
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Busto Arsizio.
Così deciso il 7 luglio 2023.