Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15975 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15975 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a CASARANO il 21/11/1994
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti e letto il ricorso dell’Avv. NOME COGNOME
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
Ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. NOME e COGNOME NOMECOGNOME a mezzo del difensore di fiducia e con un’unica impugnazione, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di
Lecce dell’11/09/2024, con cui, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e in riformata della sentenza del Gup del Tribunale di Lecce, è stata rideterminata la
pena inflitta ai ricorrenti in ordine ai reati loro ascritti alla rubrica.
2. La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale per mancato o erroneo proscioglimento
ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
3. Nelle more del procedimento di legittimità, è sopravvenuto il 15 marzo
2025 il decesso di NOME NOME come da certificato di morte rilasciato dal comune di Città di Casarano (LE) ed acquisito in atti.
4. La morte dell’imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, con l’enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/5/2016, Rv. 267384),
5. In conclusione, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., va annullata senza rinvio, nei confronti di NOME COGNOME la sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell’imputato, disponendosi la separazione della posizione processuale del coimputato ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME Cosimo perché il reato è estinto per morte dell’imputato.
Dispone la separazione processuale della posizione di COGNOME COGNOME con formazione di un autonomo fascicolo e rinvia all’udienza dell’Il aprile 2025 stesso relatore con trattazione de plano.
Così deciso, il 4 aprile 2025.