Estinzione del processo penale per morte del ricorrente
L’estinzione del processo rappresenta un evento procedurale definitivo che impedisce alla magistratura di proseguire nell’esame delle doglianze presentate dalle parti. Nel caso recentemente affrontato dalla Suprema Corte di Cassazione, la questione riguardava un ricorso presentato da un soggetto detenuto in regime di 41-bis, il quale contestava limitazioni alla propria corrispondenza.
Il caso e l’oggetto del contendere
Il ricorrente aveva impugnato un’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il suo reclamo relativo al mancato inoltro di una missiva destinata a un congiunto. La difesa sosteneva che il trattenimento della lettera fosse privo di motivazioni specifiche e che tale atto costituisse una lesione dei diritti fondamentali del detenuto, specialmente in un contesto di isolamento già marcato dal regime penitenziario differenziato.
Estinzione del processo e inammissibilità sopravvenuta
Durante la fase del giudizio di legittimità, è emerso un fatto nuovo e decisivo: il decesso del ricorrente. La morte del soggetto che ha promosso l’azione legale non è un evento neutro per il diritto penale, ma incide direttamente sulla sopravvivenza del rapporto processuale stesso.
Le implicazioni del decesso nel giudizio di Cassazione
Quando il ricorrente viene a mancare nelle more del giudizio, la Corte non può più entrare nel merito delle questioni sollevate, siano esse relative a vizi di motivazione o a violazioni di legge. Il processo si arresta poiché viene meno la capacità giuridica del soggetto di essere parte nel giudizio e l’interesse dello Stato a proseguire l’azione punitiva o di sorveglianza nei suoi confronti.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla constatazione oggettiva del decesso del ricorrente, risultante dagli atti di causa. In ambito penale, la morte del reo prima della condanna definitiva estingue il reato, ma anche in fase di esecuzione o di sorveglianza, la scomparsa fisica del soggetto determina l’impossibilità di proseguire il rapporto processuale. La Corte ha dunque rilevato che l’estinzione del rapporto processuale per morte del ricorrente rende il ricorso inammissibile, in quanto non esiste più un soggetto verso cui il provvedimento giurisdizionale possa produrre effetti.
Le conclusioni
Il principio sancito conferma che la morte del ricorrente agisce come una causa di inammissibilità sopravvenuta. Nonostante le censure mosse riguardassero diritti di rilievo costituzionale e la corretta applicazione delle norme sul regime 41-bis, il decesso ha precluso ogni valutazione. Il processo si è concluso con una pronuncia di rito che ha preso atto della cessazione della materia del contendere, ribadendo la natura personale della responsabilità e della partecipazione al processo penale.
Cosa accade se il ricorrente muore durante il giudizio di Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il processo si estingue poiché viene meno il soggetto titolare del rapporto processuale.
Si può contestare il blocco della posta in regime di 41-bis?
Sì, il detenuto può presentare reclamo al Tribunale di sorveglianza e, in caso di rigetto, ricorrere in Cassazione per violazione di legge.
Qual è l’effetto della morte del reo sul reato e sul processo?
La morte del reo estingue il reato ai sensi dell’articolo 150 del codice penale e determina la chiusura di ogni procedimento penale pendente a suo carico.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49253 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49253 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME NOME, nato a Caste! Vetrano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/04/2023 del Tribunale di sorveglianza dell’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, detenuto assoggettato al regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunal sorveglianza dell’Aquila ha respinto il suo reclamo in ordine al mancato inoltro una missiva spedita ad un familiare.
Nell’unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio d motivazione, censurando la genericità delle ragioni del trattenimento prospettando la lesione dei suoi diritti fondamentali.
Nelle more del giudizio di legittimità NOME COGNOME è deceduto, come risultante dagli atti.
Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile, in ragione di tal fatto sopravvenuto che estingue il rapporto processuale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per morte del ricorrente.
Così deciso il 26/09/2023