Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50048 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50048 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA
nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nato a Cagliari il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/07/2023 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso, le conclusioni del Pubblico Ministero e la memoria a firma dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, il quale si è riportato alle proprie conclusioni scritte e ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato;
udito l’AVV_NOTAIO COGNOME, anch’egli in difesa di COGNOME NOME, il quale si è associato alle conclusioni dell’AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza n. 12084 del 26/01/2023, la Sesta sezione penale della Corte di cassazione, per quanto qui ancora interessa, annullava con rinvio l’ordinanza del 12/07/2022 del Tribunale di Brescia, la quale, pronunciando in sede di rinvio a seguito di Sez. 2, n. 16538 del 25/02/2022, in parziale accoglimento dell’appello che era stato proposto dal pubblico ministero contro l’ordinanza del 31/03/2023 dello stesso Tribunale, aveva disposto il sequestro preventivo, diretto e per equivalente, fino a concorrenza della somma di € 1.091.077,34, nei confronti di NOME COGNOME e di RAGIONE_SOCIALE, in relazione al reato di omessa dichiarazione (art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) di cui al capo a) dell’imputazione provvisoria, che sarebbe stato commesso dichiarando falsamente la residenza e il domicilio fiscale della suddetta RAGIONE_SOCIALE fuori del territorio dello Stato italiano (cosiddetta “esterovestizione”), con riferimento al periodo d’imposta 2018, con una evasione di IRES pari all’importo sopra indicato.
Con ordinanza del 10/07/2023, il Tribunale di Brescia, pronunciando in sede di rinvio a seguito della menzionata Sez. 6, n. 12084 del 26/01/2023, confermava «l’ordinanza impugnata», escludendo il fumus del reato di omessa dichiarazione di cui al capo a) dell’imputazione, e, per l’effetto, disponendo la restituzione agli aventi diritto di quanto sottoposto a sequestro in relazione a tale reato. Il fumus del reato di omessa dichiarazione veniva in particolare escluso per tre ragioni: a) l’uso distorto, al fine di determinare la base imponibile di RAGIONE_SOCIALE, del metodo del transfer pricing, atteso che tale metodo, anche in quanto finalizzato a determinare componenti di reddito derivanti da singole specifiche operazioni infragruppo e non a ricostruire il reddito complessivo della società (RAGIONE_SOCIALE) sottoposta al controllo fiscale, si doveva ritenere, tenuto conto delle complessive connotazioni del caso di specie, inidoneo; b) l’impropria valorizzazione, sempre al fine di determinare la base imponibile, della plusvalenza che era stata realizzata da RAGIONE_SOCIALE mediante la cessione della partecipazione in RAGIONE_SOCIALE, in quanto tale operazione era stata realizzata nel 2017, sicché andava imputata al correlativo periodo d’imposta 2017 e non al periodo d’imposta 2018; c) il fatto che la difesa dell’indagato aveva prospettato, in termini ritenuti «lineari e coerenti», che, nel periodo d’imposta 2018, RAGIONE_SOCIALE non aveva conseguito utili ma perdite.
Avverso l’indicata ordinanza del 10/07/2023 del Tribunale di Brescia, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bresca, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., «erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione delle norme penali (con riferimento alla disciplina di cui all’art. 2727 c.c. e 2729 c.c., 110, comma 7, D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 e art. 39 del D.P.R. 600/1973) in ordine all’inutilizzabilità del metodo induttivo-presuntivo nella ricostruzione del reddito imponibile ai fini della prova del fumus commissi delicti ex art. 321 cpp e con riferimento all’art. 192, comma 2 cpp; violazione della legge processuale con riferimento all’obbligo di motivazione ex art. 125 cpp; omessa in quanto apparente motivazione nella parte del provvedimento nel quale si afferma che il criterio di accertamento analitico induttivo utilizzato per le operazioni di transfer pricing non è idoneo a consentire la determinazione del reddito imponibile nel caso di specie in assenza di operazioni infragruppo».
Il ricorrente sostiene che il Tribunale di Brescia avrebbe motivato in modo apparente in ordine al metodo e alle modalità di calcolo che erano stati utilizzati dal pubblico ministero per determinare l’imposta evasa nella misura di C 1.091.077,34 (previa determinazione di una base imponibile di C 4.546.155,60), in ordine ai quali la sentenza rescindente aveva richiesto la valutazione dello stesso Tribunale.
Questo avrebbe anzitutto omesso qualsiasi considerazione in ordine alla mancata redazione e pubblicazione, da parte di NOME COGNOME, del conto economico per l’anno 2018. Il ricorrente lamenta che tale mancanza non abbia impedito allo stesso Tribunale di riconoscere le perdite della società che erano state addotte dai consulenti tecnici della difesa dell’indagato, nonostante le perdite di esercizio debbano risultare dalle scritture contabili e, in mancanza, sia onere del contribuente darne la prova.
Nell’esporre le caratteristiche dell’accertamento cosiddetto analitico-induttivo, d cui all’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all’art. 54, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il ricorrente lamenta che il Tribunale di Brescia non avrebbe indicato da quale fondamento normativo e logico abbia tratto la conclusione che il metodo utilizzato nelle ipotesi di transfer pricing metodo che costituirebbe «espressione del metodo analitico induttivo» non possa essere utilizzato nel caso in cui non vi siano state operazioni infragruppo e, in particolare, nel caso di specie di parzialità delle scritture contabili, attes l’evidenziata mancata redazione e pubblicazione del conto economico. Il ricorrente rappresenta che, poiché le operazioni infragruppo non costituiscono un presupposto né normativo né logico dell’applicato accertamento analiticoinduttivo, la circostanza, evidenziata dal Tribunale di Brescia, della mancanza delle suddette operazioni infragruppo costituirebbe un «fattore del tutto estraneo ed inconferente rispetto all’ambito di valutazione sul quale il Giudice era chiamato ad esprimersi». Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia deduce ancora che le modalità di calcolo utilizzate dal pubblico ministero – e, prima, dalla Guardia di finanza – sarebbero quelle «applicate per determinare il margine netto
della transazione nel caso di cd. transfer pricing e, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, non presuppongono necessariamente la sussistenza di un’operazione infragruppo».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’unico motivo non è fondato.
Anzitutto, si deve rilevare che, contrariamente a quanto è stato dedotto dal ricorrente, non risponde al vero che l’ordinanza impugnata non conterrebbe «essuna considerazione in ordine al difetto di pubblicazione dei dati del conto economico di bilancio da parte della RAGIONE_SOCIALE».
Al contrario, alla pag. 6 della stessa ordinanza (in particolare, alla nota 2), il Tribunale di Brescia ha chiarito che la mancata pubblicazione del conto economico nel bilancio per l’esercizio 2018 era giustificata dal fatto che RAGIONE_SOCIALE, in quanto rientrava nella categoria delle piccole imprese, in conformità con la legislazione del Regno Unito (Companies Act 2006), aveva adottato, per quell’esercizio, il bilancio in forma abbreviata.
Con tale rilievo, si deve ritenere che il Tribunale di Brescia abbia in effetti dato risposta al compito che le era stato devoluto dalla sentenza rescindente della Sesta sezione di questa Corte, là dove essa aveva evidenziato l’omessa motivazione della precedente ordinanza del 12/07/2022 del Tribunale di Brescia in ordine allo «specifico motivo in diritto relativo alla sussistenza dei presupposti legittimanti l’accertamento induttivo»; il quale, perciò, contrariamente a quanto è stato sostenuto dal ricorrente, non si può ritenere potesse trovare il proprio «presupposto positivo indicato dalle norme appena sopra richiamate per la sua applicazione ovvero la carenza e/o la parzialità delle scritture contabili».
L’altro compito che era stato devoluto al Tribunale di Brescia dalla sentenza rescindente era quello di «verificare, rispondendo alle puntuali doglianze sollevate dai ricorrenti, la correttezza dell’accertamento svolto dalla Guardia di Finanza, sia pur nei limiti consentiti dalla fase cautelare». A tale proposito, si deve osservare, con riguardo alle valorizzate perdite di RAGIONE_SOCIALE nell’esercizio 2018, che – posto che, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, la mancata pubblicazione del conto economico per tale esercizio non poteva di per sé costituire, per la ragione che si è detta, motivo per non riconoscerle – detta valorizzazione non si può ritenere immotivata, atteso che, come è stato chiarito dal Tribunale di Brescia, i rilievi che erano stati svolti al riguardo dai consulenti tecnici dell’indagato erano ancorati alla lettura degli appostamenti di bilancio che erano già stati valorizzati dalla Guardia di finanza in relazione ai precedenti anni
d’imposta e, segnatamente, della voce Pro fit and Loss account, dal cui esame risultava, sulla base del confronto tra la posta relativa al 2017 e la posta relativa al 2018, una perdita di £ 195.157.
È alla luce di quanto precede – oltre che di quanto ora si dirà – che deve essere intesa l’affermazione del Tribunale di Brescia in ordine agli esiti «non sufficientemente persuasivi», nella vicenda in esame, degli esiti dell’applicazione, ai fini della determinazione della base imponibile e, poi, dell’imposta evasa, dei metodi di calcolo utilizzati nel caso di transfer pricing. Tale affermazione trovava giustificazione, oltre che nella non immotivata valorizzazione, come si è detto, delle perdite che, come era stato evidenziato dai consulenti tecnici della difesa, risultavano dalla voce Pro fit and Loss account, anche nella circostanza, anch’essa evidenziata dal Tribunale di Brescia, dell’incertezza che aveva caratterizzato l’operato degli accertatori e dello stesso pubblico ministero, i quali, accanto al metodo proprio del transfer pricing, avevano utilizzato anche la diversa metodologia basata sulla valorizzazione della menzionata plusvalenza che era stata realizzata da RAGIONE_SOCIALE mediante la cessione, nel 2017, della partecipazione in RAGIONE_SOCIALE (ancorché tale operazione, in quanto sottoposta a tassazione per competenza e non per cassa, andasse imputata al periodo d’imposta 2017); metodologia, quest’ultima, che aveva condotto gli organi inquirenti a determinare, in un primo momento, un utile di esercizio di C 5.454.167,01, da cui sarebbe derivata un’imposta evasa di C 1.309.000,08 e, in un secondo momento, un utile di esercizio di C 7.233.386,00, da cui sarebbe derivata un’imposta evasa di C 1.736.012,65.
In conclusione, il Collegio ritiene che l’ordinanza impugnata, nell’escludere, per le ragioni che si sono dette, il fumus del reato di omessa dichiarazione di cui al capo a) dell’imputazione provvisoria, non contenga profili di violazione di legge né sia connotata da una mancanza assoluta di motivazione o da una motivazione meramente apparente, tali da determinare l’inosservanza delle norme processuali in tema di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 15/11/2023.