Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44266 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44266 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 26/04/1958
avverso l’ordinanza del 03/06/2024 del TRIBUNALE di SPOLETO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 3 giugno 2024 il Tribunale di Spoleto, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza del condannato NOME COGNOME di revoca e sospensione dell’ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno n. 295 del 2019.
In particolare, il condannato lamentava che in esso era stata rico i nnpresa l’esecuzione di una sentenza di condanna emessa nei suoi confronti per reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., per cui illegittimamente era stato processato, in quanto l’estradizione dalla Spagna era stata concessa in origine non per questo reato, ma per altro reato di omicidio e detenzione di armi da cui il ricorrente era
stato poi assolto. L’estensione dell’estradizione anche a tale ulteriore reato era avvenuta con una procedura non garantita in cui l’estradato non era stato sentito.
Il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza rilevando che il contraddittorio non è necessario nella procedura di estensione della consegna, che avviene quando l’interessato si trova, in realtà, già nel paese richiedente per effetto del precedente titolo.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi.
Con il primo motivo deduce vizio di motivazione perché l’estensione dell’estradizione presuppone una nuova domanda di estradizione, atteso che la prima estradizione era venuta meno per l’assoluzione dell’imputato dal reato per cui era stata concessa; occorreva, pertanto, procedere con una nuova procedura di estradizione.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione perché, in caso di estensione dell’estradizione, l’interessato ha diritto di essere sentito nello Stato richiedente e lo Stato dell’esecuzione deve prendere cognizione di tutti gli elementi necessari per la decisione. Non è, pertanto, legittima una procedura di estensione della consegna che prescinda dalle regole del contraddittorio.
Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione perché, nel momento in cui era stata concessa l’estensione dell’estradizione, COGNOME si trovava sul territorio italiano non per decisione spontanea, ma perchè costretto, in quanto privo di carta di identità valida per l’espatrio.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso, i cui motivi devono essere affrontati congiuntamente, è inammissibile.
La questione della regolarità della estradizione di COGNOME dalla Spagna all’Italia per un reato di omicidio volontario da cui poi è stato assolto, e della attivazione da parte delle autorità italiane della procedura di estensione della consegna per poterlo processare anche per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. per l’appartenenza al clan di camorra denominato “clan COGNOME“, ha già formato oggetto dello scrutinio di questa Corte.
Nella sentenza Sez. U, n. 30769 del 21/06/2012, COGNOME, Rv. 252891, si legge, infatti, che “nella sentenza in data 24 marzo 2009 l’Autorità spagnola
consegnò all’autorità giudiziaria italiana NOME COGNOME in esecuzione di un mandato di arresto europeo (nn.a.e.) emesso sulla base di un’ordinanza di custodia cautelare per i reati di tentato omicidio e detenzione e porto d’arma, commessi in Napoli il 2 agosto 1995. Da tali reati il COGNOME venne definitivamente assolto a seguito della sentenza del 17 febbraio 2011 con cui la Corte di cessazione annullava senza rinvio in parte qua la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 17 luglio 2009. In data 25 marzo 2011 il Tribunale di Napoli, nell’ambito di un procedimento nei confronti del COGNOME per i delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 110, 629 cod. pen., 7 di. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (commessi in Napoli e Mondragone, rispettivamente, sino al mese di gennaio 2007 e negli anni 1995-1996), in ordine ai quali lo stesso era stato condannato con sentenza del 22 aprile 2010, emise a suo carico ordinanza di custodia cautelare. Tale ordinanza venne confermata in data 11 aprile 2011 dal Tribunale del riesame di Napoli, che ne sospendeva però l’esecuzione, in attesa dell’attivazione della procedura di consegna suppletiva dalla Spagna. In accoglimento di un’eccezione difensiva in ordine alla violazione del principio di specialità, infatti, il Tribunale rilevava che i reati oggetto dell’ordinanza custodiale, per i quali il COGNOME non risultava aver prestato il proprio consenso alla celebrazione dei processo, erano stati commessi in epoca antecedente alla consegna effettuata dalla Spagna in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso per i diversi reati dì tentato omicidio e detenzione illegale di armi, dai quali l’imputato era stato assolto. Il provvedimento del riesame venne confermato dalla Corte di cessazione con la sentenza n. 39240 del 23 settembre 2011, depositata il 28 ottobre 2011. In data 7 giugno 2011 la Corte di appello di Napoli, cui nel frattempo erano stati trasmessi gli atti del procedimento per i delitti di partecipazione ad organizzazione criminale ed estorsione aggravata, emise un m.a.e. inteso ad ottenere dall’Autorità spagnola l’assenso alla consegna suppletiva per tali reati. Assenso che venne dato dall’autorità giudiziaria spagnola (Audiencia Nacional) con ordinanza n. 2/2012 del 10 gennaio 2012. Con provvedimento emesso in data 24 gennaio 2012, la Corte di appello di Napoli disponeva darsi esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Napoli nei confronti del COGNOME in data 25 marzo 2011, per i delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 110, 629 cod. pen., 7 d.l. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991. Unitamente ai predetto ordine di esecuzione, venivano notificati al COGNOME, ristretto nell’istituto penitenziario di Carinola, il mandato di arresto europeo emesso dalla stessa Corte di appello di Napoli in data 7 giugno 2011 ed il provvedimento di consegna suppletiva emesso dall’autorità giudiziaria spagnola, con la relativa traduzione in lingua italiana. 2. Avverso l’ordine di esecuzione emesso dalla Corte di appello di Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Napoli in data 24 gennaio 2012 – nonché avverso l’ordinanza n. 2/2012 dell’Audiencia Nacional ed il m.a.e. emesso dalla predetta Corte di appello in data 7 giugno 2011 – proponeva ricorso per cassazione il COGNOME“.
Le Sezioni Unite dichiararono inammissibile il ricorso di COGNOME pronunciando il seguente principio di diritto: «Il mandato di arresto europeo (m.a.e.) emesso dall’autorità giudiziaria italiana nella procedura attiva di consegna di cui agli artt. 28, 29 e 30 della legge 22 aprile 2005, n. 69, e il provvedimento emesso (eventualmente in forma di m.a.e.) dalla stessa autorità nella procedura di estensione attiva della consegna di cui agli artt. 32 e 26 della detta legge, non sono impugnabili nell’ambito dell’ordinamento interno, neanche a sensi degli artt. 111, comma settimo, Cost. e 568, comma 2, cod. proc. pen.; i loro eventuali vizi potendo essere fatti valere solo nello Stato richiesto, se e in quanto incidenti sulla procedura di sua pertinenza, e secondo le regole, le forme e i tempi previsti nel relativo ordinamento».
Nel frattempo, è passata in giudicato la sentenza di condanna di Caiazzo per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., e, mediante l’incidente di esecuzione proposto contro il provvedimento di cumulo in essere, il condannato ripropone la questione della asserita nullità della procedura di estensione della consegna.
L’istanza di incidente di esecuzione, però, era inammissibile, atteso che “in tema di estradizione dall’estero, la questione concernente la violazione della clausola di specialità, già dedotta e decisa ovvero non eccepita nel giudizio di cognizione, non è più deducibile in sede di esecuzione. In motivazione, la Corte ha configurato la clausola di specialità come introduttiva di una condizione di procedibilità dell’azione penale, la cui mancanza non determina l’inesistenza della sentenza, che acquista il carattere dell’irrevocabilità, con la conseguenza che al giudice dell’esecuzione, adito con incidente, è interdetto intervenire su di essa (Sez. U, Sentenza n. 11971 del 29/11/2007, dep. 2008, Pazienza, Rv. 238953).
L’inammissibilità dell’istanza di incidente di esecuzione a monte comporta l’inammissibilità anche del ricorso odierno con cui essa è stata ulteriormente coltivata e portata in sede di legittimità.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 ottobre 2024
Il consigliere estensore
Il presidente