Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19643 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 19643 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato nella Federazione Russa il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/04/2025 della Corte di appello di Milano
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe la Corte di appello di Milano ha rilasciato ai sensi dell’art. 26, comma 3, I. n. 69 del 2005 l’assenso all’estensione degli e della consegna di NOME COGNOME, già disposta all’autorità giudiziaria francese la sentenza del 19 settembre 2023 in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 16 gennaio 2025 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parigi.
Il ricorso proposto, che denuncia violazione di legge in ordine al rispett delle garanzie difensive e alla violazione del bis in idem, deve essere dichiarato
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inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, ai sensi dell’art. 6
cod. proc. pen., in quanto proposto tardivamente.
3. In ordine al regime di impugnazione del provvedimento di estensione dell’estradizione già concessa, attesa l’assimilazione alla consegna, trov
applicazione anche l’art. 22 della legge n. 69 del 2005 (Sez. 6, n. 19471 d
3/05/2023, Cembalo, Rv. 284706) modificato dal d. Igs. 2 febbraio 2021, n.
10, con previsione del termine per il ricorso per cassazione entro cinque giorn dalla conoscenza legale del provvedimento e non più, come in precedenza,
entro dieci giorni da tale provvedimento.
4. La Corte di appello di Milano ha depositato il provvedimento impugnato il 16/04/2025, notificato a mezzo pec al difensore del ricorrente nella stes
data, mentre il ricorso è stato depositato presso la Corte di appello di Mila il 24/04/2025 quando il termine di cinque giorni per impugnare era già
decorso.
Dalla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo quantificare in un eur tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22,comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 23 maggio 2025
La Consigliera estensora
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