Espulsione Straniero: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
L’ordinanza in commento affronta un tema cruciale in materia di immigrazione: l’espulsione straniero come misura di sicurezza. La Corte di Cassazione, con la decisione n. 8462 del 2024, ha delineato con chiarezza i presupposti che rendono un ricorso contro tale misura inammissibile, ponendo l’accento sulla regolarità del soggiorno e sulla fondatezza delle argomentazioni difensive. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Roma, che disponeva l’esecuzione della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato nei confronti di un cittadino straniero. Quest’ultimo, dopo aver scontato interamente la sua pena detentiva, presentava reclamo al Tribunale di Sorveglianza, che però lo respingeva.
Contro questa decisione, l’interessato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che il Tribunale non avesse adeguatamente considerato la sussistenza di condizioni che impedivano l’espulsione, come il suo radicamento sul territorio nazionale e la sua richiesta di protezione internazionale.
I Motivi del Ricorso e la Tesi della Difesa
La difesa del ricorrente si basava essenzialmente su due punti:
1. Violazione delle condizioni ostative all’espulsione: Secondo il ricorrente, il giudice non avrebbe tenuto conto del suo radicamento in Italia, un elemento che, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 286/1998, può costituire un ostacolo all’allontanamento.
2. Omessa motivazione sulla richiesta di Protezione Internazionale: Il ricorrente lamentava che la sua domanda di protezione internazionale, ancora pendente, non fosse stata valutata come motivo per sospendere o annullare il provvedimento di espulsione.
Espulsione Straniero: la Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione netta della situazione documentale e giuridica del ricorrente. Gli Ermellini hanno ritenuto che il ricorso fosse manifestamente infondato e mirasse a una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su diversi elementi chiave:
* Mancanza di un Titolo di Soggiorno Valido: Il primo punto, dirimente, è che il permesso di soggiorno del ricorrente era scaduto e non era stato rinnovato. La mancanza di un titolo valido, secondo la Corte, è un presupposto sufficiente per procedere all’espulsione ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico sull’Immigrazione (TUI).
* Assenza di Prove sulle Condizioni Ostative: Il ricorrente non aveva fornito prove adeguate a sostegno della sua tesi riguardo l’esistenza di condizioni ostative all’espulsione. La mera affermazione di avere un radicamento sul territorio non è sufficiente se non supportata da documentazione concreta.
* Irrilevanza della Richiesta di Protezione Pendente: Sebbene la richiesta di protezione internazionale fosse pendente, la Corte ha osservato che dagli atti emergeva come il ricorrente non avesse titolo per ottenerla. Pertanto, la sola pendenza della domanda non costituisce un impedimento automatico all’esecuzione della misura di sicurezza.
* Logicità della Motivazione Impugnata: Infine, la Cassazione ha ritenuto che la motivazione del Tribunale di Sorveglianza, seppure sintetica, non fosse né manifestamente illogica né viziata da violazioni di legge, respingendo così le censure del ricorrente.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per opporsi efficacemente a un provvedimento di espulsione straniero, è indispensabile trovarsi in una condizione di regolarità sul territorio nazionale o, in alternativa, fornire prove concrete e documentate dell’esistenza di condizioni che vietano l’allontanamento, come quelle previste dalla normativa sulla protezione internazionale o sui legami familiari. Un ricorso basato su affermazioni generiche e privo di solidi supporti probatori è destinato a essere dichiarato inammissibile, in quanto non può trasformare il giudizio di legittimità in una nuova valutazione del merito dei fatti.
Un permesso di soggiorno scaduto può giustificare un’ordinanza di espulsione?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che la mancanza di un valido titolo di soggiorno, come un permesso scaduto e non rinnovato, è un presupposto fondamentale che può portare all’espulsione ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico sull’Immigrazione.
La presentazione di una richiesta di protezione internazionale impedisce automaticamente l’espulsione?
No. Secondo questa ordinanza, il solo fatto che una richiesta di protezione internazionale sia pendente non è di per sé sufficiente a bloccare l’espulsione, specialmente se dagli atti risulta che il ricorrente non ha titolo per il riconoscimento della stessa e non ha adeguatamente documentato le condizioni ostative.
Per quale motivo il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato e finalizzato a ottenere una diversa e alternativa lettura dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità. La motivazione del provvedimento impugnato, sebbene sintetica, non è stata considerata illogica o viziata da violazioni di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8462 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8462 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da NOME avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Roma ha disposto l’esecuzione della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato ex ad, 16, comma 5, D.Lvo 286/1998;
Rilevato che con i tre motivi di ricorso e con la memoria pervenuta in data 5/2/2024 si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione della sussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 19 D.Lvo 286/1998 in quanto il condannato ha un radicamento nel territorio dello Stato e circa l’omessa motivazione in merito alla richiesta del ricorrente di Essere ammesso alla Protezione Internazionale;
Rilevato che dagli atti risulta che il permesso di soggiorno è scaduto e che non è stato rinnovato;
Rilevato che a fronte della mancanza di un valido titolo il ricorrente, che peraltro non ha adeguatamente documentato la sussistenza di eventuali condizioni ostative all’espulsione, può essere espulso ai sensi dell’art. 13 TUI;
Rilevato che la richiesta di protezione internazionale è pendente e dagli atti risulta comunque che il ricorrente non ha titolo per il riconoscimento della stessa;
Rilevato altresì che dagli atti risulta che il 26/8/2023 il condannato è stato scarcerato perché la pena era interamente espiata;
Rilevato che la motivazione del provvedimento impugnato, seppure sintetica, non è manifestamente illogica né risulta alcuna violazione di legge;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso 1’8/2/2024