Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40677 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40677 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Mauritania in data DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso in data 13/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell’art. 23, comrna 8, d.l. 28 otto 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN IFATTO
Con sentenza in data 13/10/2022, la Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza del Tribunale di AVV_NOTAIO in data 14/09/2021 con la quale NOME era stato condannato alla pena di 10.000 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche, del reato previsto dall’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, per non avere ottemperato all’ordine di lasciare il territorio dello Stato nel termine di 7 giorni dalla notifica dato dal AVV_NOTAIO il 28/09/2018, notificato in pari data e successivo all’ordine analogo dato dal AVV_NOTAIO di Napoli il 29/11/2017; fatto commesso in AVV_NOTAIO il 12/10/2018.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo due distinti
motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessar la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, com lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 13, com 3, d.lgs. n. 286 del 1998 con conseguente nullità del provvedimento di espulsi atteso che il nulla osta dell’autorità giudiziaria, che il questore deve soll sensi della citata disposizione, non sarebbe stato richiesto. Infatti, qua stato raggiunto dal provvedimento di espulsione, NOME COGNOME sarebbe già sta condannato in primo grado dal Tribunale di Napoli e dal Giudice di pace Agrigento; circostanza non accertata dalla polizia giudiziaria al momento del fe dell’imputato, secondo quanto dichiarato dal teste NOME COGNOME, ispettore Polizia di Stato, sentito all’udienza dell’1/03/2021. Pertanto,, il procedim espulsione dal quale era scaturito l’ordine del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 28/09 di lasciare il territorio dello Stato sarebbe viziato alla radice, in quanto un momento in cui egli era gravato da due sentenze definitive di condanna.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 51, 54 cod. pen. NOME non avrebbe potuto adempiere all’ordine di lasciare il terri nazionale perché, in tal modo, si sarebbe sottratto all’esecuzione della detentiva inflittagli dalle sentenze prima citate. Restando in Italia e scont pena inflittagli, l’imputato avrebbe adempiuto a un preciso dovere che grava ogni condannato. Inoltre, egli avrebbe agito per evitare di commettere il rea cui all’art. 388 cod. pen. e per sottrarsi a tutti gli effetti negativi consegu stato di latitanza. Dunque, la sua condotta sarebbe stata scrirninata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Muovendo dall’analisi del primo motivo, con cui la difesa deduce l’assenz di richiesta del nulla osta all’autorità giudiziaria e, di conseguenza, la ill del provvedimento di espulsione (rectius dell’ordine di allontanamento del questore), la relativa questione è stata prospettata, per la prima volta, in legittimità, donde la sua inammissibilità ai sensi dell’art. 606, c:omma 3, cod pen. In ogni caso, le censure testé riportate sono del tutto gene assumendosi, da parte della difesa, l’assenza di una richiesta di null all’Autorità giudiziaria, senza che però sia stato offerto alcun elemento speci conforto di tale asserzione, puramente labiale, la quale presupporrebbe una s di accertamenti di fatto non esperibili in questa sede: dalla effettiva formul della richiesta di nulla osta all’Autorità giudiziaria da parte del Questo
relativa decisione da parte della stessa Autorità giudiziaria, al perfezionamento del meccanismo di silenzio-assenso previsto dal comma 3 dell’art. 13, d.lgs. n. 286 del 1998 qualora l’autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Ne consegue, conclusivamente, l’inammissibilità del primo motivo di doglianza.
Quanto, poi, al secondo motivo di ricorso, con cui la difesa evidenzia che l’imputato sarebbe stato destinatario dell’esecuzione di una pena detentiva alla quale non avrebbe potuto sottrarsi se non a pena di ulteriori conseguenze pregiudizievoli, è la stessa sentenza impugnata a rivelare la manifesta infondatezza della relativa prospettazione. La Corte di appello, infatti, ha sottolineato che soltanto in data 16/04/2019 e, dunque, successivamente all’emanazione dell’ordine di allontanamento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO, era stato emesso un ordine di esecuzione della pena inflitta a carico di NOME e che, pertanto, all’epoca dell’adozione del provvedimento questorile non sussisteva, in capo all’imputato, alcuna situazione potenzialmente giustificativa dell’omesso adempimento dell’ordine di allontanamento.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della forma semplificata.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 14/09/2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente