Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 462 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 462 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2022
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MAZZARINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi proposti da COGNOME NOME e COGNOME NOME a mezzo del difensore.
Rilevato che i ricorrenti si dolgono della ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, relativamente al reato di furto di cui sono stati ritenuti responsabili;
rilevato che la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argomentativo sul punto dedotto;
considerato che la prospettazione difensiva si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, in base alla quale l’aggravante dell’esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della “res”, ostacolandone la facilità di raggiungimento (da ultimo Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493).
Ritenuto, in relazione al caso di specie, che la Corte di merito ha correttamente sostenuto la ricorrenza dell’aggravante in parola, evidenziando che la merce esistente all’interno dell’esercizio era sottoposta ad un controllo discontinuo da parte del commerciante, a nulla rilevando che la persona offesa sia stata distratta con uno stratagemma al momento dell’impossessamento.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 dicembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente