Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17029 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17029 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO COGNOME COGNOME che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1,Con sentenza del 25.10.2023 la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOME che lo aveva dichiarato colpevole del reato di furto aggravato di una bicicletta.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difens di fiducia, deducendo con l’unico motivo articolato, di seguito enunciato nei limiti all’art. 173, comma 1, disp. ad , cod. proc. pen., l’erronea applicazione della legge penale ovvero la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla rav circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1 n. 7 cod. pen., dell’esposizione a pubblica fede della bicicletta oggetto di furto. La Corte territoriale ha ritenuto bicicletta oggetto di abiezione risultava parcheggiata sul pianerottolo antistante l’abita della persona offesa e quindi in luogo privato ma liberamente accessibile a terzi; s ritenuto che il pianerottolo, pur trovandosi all’interno dello stabile condominiale, esposto al “transito abituale di persone diverse non necessariamente coincidenti con i so condomini”, con la conseguenza che dovesse ravvisarsi l’aggravante in parola. Tale impostazione, tuttavia, è erronea dal momento che non si tratta di bene esposto per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede come nel caso della bicicletta lasciata sulla pubblica via. La giurisprudenza di legittimità ritiene che la c esposta alla pubblica fede anche quando si trova in luogo privato purché aperto al pubblic o comunque facilmente accessibile, così quando si tratta, ad esempio, di un cortile liberamente accessibile, di un’abitazione; laddove nel caso di specie non ricorrono t circostanze dal momento che l’accesso al condominio è regolato dal codice segreto personalizzato che viene fornito ai condomini. Trattasi pertanto di luogo privato e chiuso pubblico certamente non facilmente accessibile. E’ in ogni caso rimasta priva di riscontro circostanza secondo cui il luogo fosse esposto al passaggio di una moltitudine indifferenzia di persone. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3. Il ricorso è stato trattato – ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 d convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.igs. 10 ottobre 2022 n. 150, co modificato dall’art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 – senza l’intervento delle parti che hanno cos concluso per iscritto:
iI Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso replicando ai rili P.G.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
Innanzitutto, in tema di furto, la ratio dell’aggravamento della pena, previsto dall’art. 625 n. 7, terza ipotesi, cod. peri., non è correlata alla natura – pubblica o privata – del luog trova la “cosa”, ma alla condizione di esposizione di essa alla “pubblica fede”, trovando c protezione solo nel senso di rispetto per l’altrui bene da parte del consociato.
Ne consegue che tale condizione può sussistere anche nel caso in cui la cosa si trovi in luog privato cui ha comunque la possibilità di accedere un numero di persone, anche ulterior rispetto ai condomini, a nulla rilevando l’esistenza di una modalità di accesso attravers digitazione di un codice segreto dal momento che essa non comporta di per sé né la preclusione a terzi, ivi comprese persone non condomine, di accedere all’interno de condominio né una vigilanza costante sui beni che possono trovarsi al suo interno.
E a proposito della sorveglianza si è altresì già specificato che in tema di furto, l’aggra dell’esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutars concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficac impedire la sottrazione della “res”, ostacolandone la facilità di raggiungimento (Sez. 6351 del 08/01/2021, Rv. 280493 – 01).
La ratio dell’aggravante risiede precipuamente nell’esigenza di apprestare una più efficace tutela per le cose non soggette a una diretta e continua custodia del titolare, sìcc caratteristiche del luogo – se pubblico o privato ma aperto liberamente, o meno, al pubblic risultano irrilevanti perché ciò che rileva è che al luogo possano accedere terzi e che il venga “affidato” al rispetto altrui, in assenza di un continuativo controllo su di esso da del proprietario o di altri.
Si deve quindi affermare che per l’esclusione dell’aggravante della esposizione del bene al pubblica fede è necessario l’esercizio di una diretta e continua custodia sul bene da parte proprietario o dell’addetto alla vigilanza non essendo sufficiente che l’accesso al luogo, consentito ad un numero indeterminato di persone, non sia libero.
Né potrebbe, infine, dubitarsi che nel caso di specie sussista il requisito, più che necessità, della consuetudine, dal momento che non è affatto inusuale lasciare la biciclet sul pianerottolo di casa soprattutto in determinati contesti in cui l’uso della bicicletta frequente.
Dalle ragioni esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19/3/2024.