Esposizione a pubblica fede: quando il furto in area privata è aggravato
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento su un tema ricorrente nel diritto penale: l’applicazione dell’aggravante per esposizione a pubblica fede in caso di furto. Con l’ordinanza n. 43040 del 2023, la Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato, confermando che tale aggravante può scattare anche se il bene sottratto si trovava in un’area di proprietà privata.
Il caso: il furto e il ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per furto aggravato, pronunciata in primo grado dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello. All’imputato venivano contestati i reati previsti dagli articoli 624 e 625 del codice penale, con l’applicazione, tra le altre, dell’aggravante di cui al n. 7, ovvero l’aver commesso il fatto su cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede.
L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, contestando specificamente la configurabilità di tale aggravante. La sua difesa si basava su argomentazioni che, tuttavia, sono state giudicate dalla Suprema Corte come palesemente in contrasto con la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata.
L’aggravante dell’esposizione a pubblica fede in aree private
Il cuore della questione giuridica risiede nella definizione dei confini dell’aggravante per esposizione a pubblica fede. È necessario che il bene si trovi in un luogo pubblico? Oppure l’aggravante è applicabile anche in contesti privati?
La risposta della Cassazione è chiara e si pone in continuità con il suo orientamento precedente. L’aggravante non dipende tanto dalla natura pubblica o privata del luogo, quanto dalla sua accessibilità e dall’impossibilità per il proprietario di esercitare una sorveglianza costante.
In altre parole, se un bene si trova in un’area privata ma liberamente accessibile a terzi (come un cortile aperto, un androne di un palazzo non protetto da portone, o un’area parcheggio condominiale non recintata), e il proprietario non può garantirne una custodia continua, si determina una condizione di affidamento del bene alla buona fede della collettività. È proprio questa situazione di vulnerabilità, creata dalla necessità o dalla consuetudine, che giustifica l’aumento di pena previsto dall’aggravante.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
Nel dichiarare il ricorso inammissibile, la Corte ha sottolineato che le tesi difensive dell’imputato si ponevano in netto contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. I giudici hanno richiamato un principio ormai pacifico: l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, c.p. è configurabile anche quando l’area in cui si trova il bene è privata ma liberamente accessibile.
La Corte ha specificato che, in tali circostanze, non potendo il proprietario assicurare una custodia continua, si realizza un “affidamento del bene alla altrui buona fede”. Questo affidamento di fatto alla correttezza dei consociati è l’elemento che fa scattare la maggiore tutela penale. Di conseguenza, il motivo di ricorso è stato ritenuto non deducibile in sede di legittimità, portando alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio di grande rilevanza pratica. La decisione conferma che la tutela rafforzata contro il furto di beni esposti alla pubblica fede non si ferma ai confini della proprietà privata. Ciò che conta è la concreta situazione di accessibilità del luogo e la conseguente impossibilità di una vigilanza ininterrotta da parte del titolare del bene. Questa interpretazione estende la portata dell’aggravante a numerose situazioni quotidiane, offrendo una maggiore protezione a chi, per necessità o consuetudine, è costretto a lasciare beni incustoditi in luoghi che, sebbene privati, sono di fatto aperti al passaggio di chiunque.
Quando si applica l’aggravante del furto per esposizione a pubblica fede?
Si applica quando un bene è lasciato in un’area, anche se privata, che sia però liberamente accessibile e dove il proprietario non può assicurare una custodia continua, dovendo quindi affidare il bene alla buona fede altrui.
Un furto commesso in un’area privata può essere considerato aggravato per esposizione a pubblica fede?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che l’aggravante è configurabile anche quando l’area in cui si trova il bene è privata, a condizione che sia liberamente accessibile a terzi.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si basa su argomenti contrari alla giurisprudenza consolidata?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, in quanto non è possibile proporre in sede di legittimità delle tesi giuridiche che siano in palese contrasto con l’orientamento consolidato e costante della stessa Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43040 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43040 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte appello di Bologna del 09.09.2022 che ha confermato la pronuncia di primo grado emessa il 22.05.2019 dal Tribunale di Ravenna che aveva dichiarato l responsabilità dell’imputato per i reati di cui agli artt.624 e 625 n.2 e 7 e l condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 300,00 di multa
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta violazione di legge e vi di motivazione in riferimento all’aggravante di cui all’art.625 n.7 cod. pen. deducibile in sede di legittimità in quanto inerente a prospettazione di enun ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimi Invero, in tema di furto, in riferimento alla circostanza aggravante di cui all’a n.7, la stessa è configurabile anche quando l’area in cui si trovi il bene sia ma liberamente accessibile e, non potendo essere assicurata dal proprietario u custodia continua, si determini un affidamento del bene alla altrui buona fede (S IV n.5778 del 12.11.2020, Rv 280913).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 04.10.2023.