Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16967 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16967 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Ucraina il 31/10/2002; avverso l’ordinanza del 22/10/2024 del GUP del Tribunale di Rimini; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al GUP del Tribunale di Rimini, in diversa persona fisica, per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 22 ottobre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini ha revocato l’ordinanza ammissiva della messa alla prova del 13/02/2024 disposta nei confronti di NOME COGNOME a seguito di opposizione al decreto penale di condanna n. 345/2023 del 17/05/2023, perché l’imputato non aveva preso contatti ai fini dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità, e dichiarato esecutivo il decreto penale opposto.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, lamentando violazione ed erronea applicazione dell’art. 464-septies cod. proc. pen.
In sintesi, deduce che il G.I.P., dopo l’esito negativo della messa alla prova, cui l’imputato era stato ammesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, anziché disporre il prosieguo del giudizio come previsto dall’art. 464sepries, comma 2, cod. proc. pen., aveva confermato il decreto penale opposto. Aggiunge la difesa che alla inammissibilità dell’istanza di messa alla prova, presentata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, non può seguire l’inammissibilità della opposizione a decreto penale, in quanto l’inammissibilità della prima non determina quella della seconda, anche perché il decreto penale, una volta opposto, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l’effetto di introdurre un giudizio del tutto autonomo, tanto che dovrà essere revocato dal giudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giudizio ai sensi dell’art. 464, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1 Ed invero l’art. 464-septies, comma 2, cod. proc. pen. prevede che, in caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso.
1.2 Inoltre, l’art. 464-octies, commi 1, 2, 3 e 4, cod. proc. pen. stabilisce, i conseguenza, che la revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d’ufficio dal giudice con ordinanza e che, a questi fini, il giudice fissa l’udienza ai sensi dell’articolo 127 cod. proc. pen. per valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima. L’ordinanza di revoca è poi ricorribile per cassazione per violazione di legge e, solo quando l’ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l’esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.
1.3 Pertanto, all’esito della prova negativa, in conformità alla previsione di cui ai citati articoli, il giudice era tenuto a disporre, con ordinanza, la prosecuzione de
processo che quindi avrebbe dovuto riprendere dal momento della disposta sospensione.
1.4 E, nell’ipotesi di opposizione al decreto penale di condanna, in cui nella fattispecie si verte, il Giudice per le indagini preliminari, anziché dichiara
l’esecutività del decreto penale di condanna, avrebbe dovuto emettere, a carico dell’imputato, decreto di giudizio immediato, siccome previsto dall’art. 464 cod.
proc. pen. (cfr., in termini, Sez. 4, n. 22141 del 09/05/2023, COGNOME, Rv.
284646; nello stesso senso, Sez. 4, n. 8307 del 26/11/2024, dep. 2025, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 28136 del 16/09/2020, COGNOME, Rv. 280068, in cui si è
precisato che, nel caso di opposizione a decreto penale di condanna, con contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova,
l’inammissibilità di tale istanza non influisce sull’opposizione stessa al decreto penale che rimane valida ed efficace).
2. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, l’ordinanza con cui è stata disposta l’esecutività del decreto penale di condanna va annullata, con conseguente restituzione degli atti al Tribunale di Rimini per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Rimini per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 02/04/2025.