Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21907 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21907 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOMECOGNOME nato il 19/03/1977 a Torre del Greco avverso l’ordinanza del 11/02/2025 del TRIBUNALE di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le memorie di replica alla requisitoria del Procuratore generale presentate in data 8 maggi 2025 dall’avv. NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME con cui insiste per l’accoglimento del ricorso.
Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e ss. cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Firenze, sezione per il riesame, con ordinanza del 11 febbraio 2025, rigettav richieste di riesame proposte tra gli altri da NOME COGNOME nei confronti della misura cautelar della custodia in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Firenze in data 8 gennaio 202 nei confronti di più indagati, confermando nei confronti del COGNOME che non aveva contestato la gravità indiziaria, la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, le c), cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito esposti, con il consegue annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Il ricorso contesta la sussistenza di tutte e due le tipologie di esigenze cautelari individu giudici cautelari, sia, quindi, il pericolo di fuga sia il pericolo di reiterazione di reati specie. Va premesso, tuttavia, che la dedotta violazione dell’art. 291, comma 1 quater, cod. pro
pen., è connessa, nel caso di specie, solo all’eventuale insussistenza dell’esigenza cautelare d pericolo di fuga, poiché tale norma esclude l’interrogatorio preventivo ove ricorrano le esige cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lettere a) e b), cod. proc.pen., mentre per le esigen cui alla lett. c) la deroga alla disciplina del citato art. 291, comma 1 quater, riguarda sol in cui il pericolo di reiterazione è riferito ad alcuni specifici delitti che pacificamente non nel procedimento nei confronti di NOME COGNOME
3. Quanto all’eccezione circa l’insussistenza dell’esigenza cautelare prevista dall’art. 274, com 1 lett. b), cod. proc. pen., giova ricordare che la Suprema Corte, in più occasioni, ha indivi i criteri da cui desumere l’esistenza dell’esigenza cautelare del pericolo di fuga, affermando c «In tema di misure cautelari, il pericolo di fuga di cui all’art.274, comma 1 lett.b), cod. pro (nel testo modificato dalla I. n. 47 del 2015) deve essere non più solo concreto, ma anche attua e tuttavia tale attualità non deve essere desunta necessariamente da comportamenti materiali, che rivelino l’inizio dell’allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica, essendo sufficiente accertare con elevato giudizio prognostico – ancorato, oltre che alla concreta situaz di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, ai procedimenti in corso, a a specifici elementi vicini nel tempo – l’inclinazione del soggetto a sottrarsi all’esecuzione di cautelari e, quindi, un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamen difficilmente eliminabile con tardivi interventi». (così Sez.5, n.7270 del 06/07/2015, dep. 2 Rv.267135-01; conf. tra le altre Sez.6, n.48103 del 27/09/2018, Rv.274220-01). Ed ancora, in altra decisione (così Sez.6, n.16864 del 07/03/2018, Rv. 273011-01), ha, altresì, precisato c «In tema di misure cautelari, l’attualità e concretezza del pericolo di fuga, di cui all’art.274 1 lett.b), cod. proc. pen., deve essere accertata apprezzando tutti gli elementi utili risultan atti, quali il comportamento processuale ed extraprocessuale, i precedenti penali, le modalità d fatto e l’entità della pena, dai quali desumere la volontà e capacità dell’indagato di darsi alla (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza cautelare nella quale l’esisten pericolo di fuga dell’indagato era stata affermata sulla base della generica esistenza di sol ramificati contatti con l’estero, desunti dall’elevato numero di telefonate da e verso l’ester dato imprescindibile e comune a tutte le decisioni della Corte consiste nel fatto che la valutazi prognostica sul concreto e attuale pericolo di fuga deve essere individualizzata, ossia specifica singolo indagato, giungendo fino a poter valutare “…la volontà e capacità dell’indagato di alla fuga”, elementi che non possono non essere relativi al singolo indagato. Tale regola, che intende ribadire, trova applicazione anche nel caso di soggetti indagati in concorso con altri o rispondano di reati associativi, in quanto l’esigenza cautelare di cui all’art.274 comma 1, le cod. proc. pen. prescinde dalla natura del reato per cui si procede. Nel caso di specie, si evide che il ricorso per il riesame avverso la misura cautelare disposta dal G.I.P. presso il Tribuna Firenze era stato proposto da sei indagati, compreso NOME COGNOME Il Tribunale di Firenze, sull’eccezione relativa al pericolo di fuga, dedotta da tutti gli indagati, ha affermato unic Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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«….che un rischio concreto possa desumersi dalla enorme disponibilità di denaro che le indagin hanno dimostrato in capo agli indagati: si tratta di persone che hanno consuetudine dimestichezza con gli spostamenti non solo sul territorio nazionale, senza che i legami famili possano valere a costituire un freno, di fronte alla concreta possibilità di una limitazione di destinata a durare per lungo tempo e, parimenti, di una condanna a pena assai elevata». Appare evidente che, in ordine alla sussistenza del pericolo di fuga, i giudici del riesame ha compiuto una valutazione complessiva, riguardante indistintamente tutti i ricorrenti, se individualizzare la prognosi di sussistenza dell’esigenza cautelare su ciascuno degli indagati. So questo profilo l’ordinanza impugnata è viziata per violazione dell’art. 274, comma 1, lett. b), proc. pen. e deve essere perciò annullata con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Firenz che dovrà, quindi, rivalutare la sussistenza del pericolo di fuga con specifico riferimento posizione di NOME COGNOME Ne consegue che nell’ipotesi in cui si reputasse che nei confronti del ricorrente non sussista un concreto ed attuale pericolo di fuga, non potrebbe trova applicazione la deroga alla disciplina prevista dall’art. 291, comma 1 quater, cod. proc. p connessa a quel tipo di esigenza cautelare, da cui discenderebbe l’eventuale nullità dell’ordinanz genetica ai sensi dell’art.292, comma 3 bis, cod. proc. pen.
4. Analogamente per quanto riguarda il secondo motivo relativo alla sussistenza dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Sul tema la Corte di Cassazion affermato che «In tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attu del pericolo di reiterazione del reato richiede una valutazione prognostica circa la probab ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità perso dell’indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giu cautelare, desumibile dall’analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condiz oggettive ed “esterne” all’accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto – quali concrete condizioni di vita in assenza di cautele – che possano attivarne la latente pericolos favorendo la recidiva. Ne consegue che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in sussista un pericolo di recidiva prossimo all’epoca in cui viene applicata la misura, seppur n imminente.» (così Sez.2, n.53645 del 08/09/2016, Rv. 268977-01; conf. Sez.5, n.33004 del 03/05/2017, Rv. 271216-01). Anche con riferimento a siffatta esigenza cautelare la valutazione dei giudici cautelari deve essere necessariamente personalizzata, come, peraltro, si evince chiaramente dalla norma che fa espresso riferimento, come criterio da cui desumere il pericolo di reiterazione, alla “…. personalità della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato, desun comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali…”, ossia a elementi sintomatici pr di ciascun indagato. Tale presupposto non è riscontrabile nell’ordinanza impugnata in cui Tribunale di Firenze ha svolto la prognosi di recidivanza con riguardo indistintamente a tut ricorrenti, senza, quindi, precisare la situazione di concreta e attuale pericolosità sociale d singolo componente del gruppo criminale. Né possono evincersi specifici elementi sintomatici a
carico del ricorrente nel resto dell’ordinanza impugnata, in quanto il VARVATO aveva presentato ricorso per il riesame della misura custodiale solo con riferimento alla sussistenza delle esige
cautelari, senza contestare la gravità indiziaria, con la conseguenza che il Tribunale del ries ha valutato la pregnanza e la peculiarità delle sue condotte illecite senza svolgere, però
adeguato approfondimento sulla sua personalità criminale (si veda pag. 43 dell’ordinanza impugnata), elemento necessario da cui poter desumere un giudizio, seppure implicito, di pericolo
di recidivanza. Anche il secondo motivo deve essere, perciò, accolto.
5. Per queste ragioni l’ordinanza deve essere, quindi, annullata con rinvio al Tribunale di Fire competente ai sensi dell’articolo 309, comma 7, cod. proc. pen. per svolgere un nuovo giudizio
secondo i principi di diritto che sono stati espressi.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze competente a sensi dell’articolo 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti d
cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Pres ente